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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 10390/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8691/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA via Pisacane 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 357/2021 depositata il 11/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con contratto di appalto del 5 giugno 2008, [OSCURATO:PERSONA] affidava alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’incarico di eseguire degli interventi edili su un immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA]; insorgeva controversia tra le parti sia in relazione all’entità delle opere, che alla loro corretta e tempestiva esecuzione, anche con riguardo alla decorrenza delle penali contrattualmente pattuite, nonché, soprattutto, in ordine al totale degli acconti corrisposti medio tempore da ll’ appaltante , e il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma di € 42.465,11, a seguito della opposizione promossa dalla Ciampi, veniva annullato dal Tribunale di Firenze con sentenza n.3881/2016, sul rilievo preliminare della sussistenza di una clausola compromissoria.

2. [OSCURATO:PERSONA] del 31 Maggio 2018, in accoglimento della domanda della [OSCURATO:SOCIETA]., la Ciampi veniva condannata al pagamento della somma di € 48.906,99, (IVA inclusa), comprensiva del rimborso delle opere elettriche ed idrauliche della ditta [OSCURATO:PERSONA] (€ 6.507,98). [OSCURATO:PERSONA] arbitrale ponevaa carico della Ciampi le spese del procedimento (quantificate in € 8.100 per compensi degli arbitri) e le spese legali, per € 4.000 oltre accessori.

3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione per nullità ex art.828 cod. proc. civ. avverso il predetto lodo.

Con sentenza n. 357/21, pubblicata l’11 febbraio 2021 e notificata il 12-2-2021, la Corte di Appello di Firenze dichiarava la parziale nullità del lodo arbitrale ex art 829 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. e, decurtato in via rescissoria l’importo di € 6.507,98 dalla somma dovuta, condannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 42.399,01 per effetto delle opere eseguite in forza del contratto di appalto del 5.6.2008.

Compensava le spese tra le parti per un quarto e condannava la Ciampi a rimborsare al convenuto i residui tre quarti delle spese del presente giudizio liquidandoli in € 4.961,25 per onorari, oltre accessori di legge.

In particolare, la Corte di Appello: a) rigettava il primo motivo di impugnazione, per insussistenza della denunciata violazione del contraddittorio, in quanto la Ciampi era stata posta nella piena facoltà di produrre la prova del pagamento della fattura n.1 del 14.1.09, e invece aveva offerto tardivamente detta prova, ed era infondata la censura nella parte avente ad oggetto il giuramento decisorio, avendo il Collegio arbitrale adeguatamente motivato la propria decisione in ordine alla inammissibilità dello strumento istruttorio; b) rigettava il secondo motivo, per insussistenza della violazione del contraddittorio e della contraddittorietà del lodo, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] aveva puntualmente motivato in ordine alla possibilità di modifica rispetto alla quantificazione del credito in sede di giudizio monitorio, ritenendo non sussistente alcun vincolo “nella riformulazione nel giudizio arbitrale di pretese della parte rispetto a precedenti giudizi svolti davanti al Tribunale di Firenze”, poiché sul punto la Ciampi aveva avuto la piena facoltà di interloquire; inoltre, sulla base di un semplice calcolo matematico, era stato possibile ricostruire il quantum debeatur e verificare la correttezza dei conteggi relativi all’importo del credito della [OSCURATO:SOCIETA].,come riportati nella parte motiva del lodo, non ricorrendo una causa di nullità del lodo arbitrale, mentre nessun sindacato poteva svolgersi sulla verifica della correttezza delle voci di credito della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto attinenti al merito; c) accoglieva il terzo motivo, atteso che la richiesta di pagamento di somme anticipate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. all’elettricista ed idraulico, qualificata ex art. 2041 cod. civ., non rientrava nel perimetro della clausola compromissoria, come giustamente affermato dalla ricorrente; d) rigettava il quarto motivo, con cui la Ciampi denunciava la mancata pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’eccezione di inadempimento per ritardo nella consegna dell’opera e in ordine alla domanda di condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista, nonché denunciava la violazione del principio del contraddittorio e la contraddittorietà della decisione, rimarcando che l’accoglimento del terzo motivo di impugnazione era dipeso dai limiti dell’oggetto rientrante nella clausola compromissoria e non dalla qualificazione della domanda ex art.2041 cod. civ., che le parti avevano interloquito sulla relativa questione e che, in ogni caso, la penale era dovuta in conseguenza dell’entità delle opere extra capitolato, così ingente da aver fatto venir meno il termine di consegna pattizio, come da giurisprudenza di questa Corte richiamata(Cass. civ. 7242/2001).

4. Avverso questasentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e resistito con controricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. .

5. Il ricorso, la cui sollecita trattazione è stata chiesta dalla ricorrente, è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con la memoria illustrativa la ricorrente ha chiesto disporsi la riunione al presente ricorso di quelli nn. 12337/2021, 13307/2021 e 13460/2021 R.G., aventi ad oggetto l’impugnazione della stessa sentenzaed assegnati alla Terza Sezione Civile, sicché è necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo per consentire la richiesta riunione.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per consentire la riunione al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8691/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA via Pisacane 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 357/2021 depositata il 11/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con contratto di appalto del 5 giugno 2008, [OSCURATO:PERSONA] affidava alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’incarico di eseguire degli interventi edili su un immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA]; insorgeva controversia tra le parti sia in relazione all’entità delle opere, che alla loro corretta e tempestiva esecuzione, anche con riguardo alla decorrenza delle penali contrattualmente pattuite, nonché, soprattutto, in ordine al totale degli acconti corrisposti medio tempore da ll’ appaltante , e il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma di € 42.465,11, a seguito della opposizione promossa dalla Ciampi, veniva annullato dal Tribunale di Firenze con sentenza n.3881/2016, sul rilievo preliminare della sussistenza di una clausola compromissoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] del 31 Maggio 2018, in accoglimento della domanda della [OSCURATO:SOCIETA]., la Ciampi veniva condannata al pagamento della somma di € 48.906,99, (IVA inclusa), comprensiva del rimborso delle opere elettriche ed idrauliche della ditta [OSCURATO:PERSONA] (€ 6.507,98). [OSCURATO:PERSONA] arbitrale ponevaa carico della Ciampi le spese del procedimento (quantificate in € 8.100 per compensi degli arbitri) e le spese legali, per € 4.000 oltre accessori. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione per nullità ex art.828 cod. proc. civ. avverso il predetto lodo. Con sentenza n. 357/21, pubblicata l’11 febbraio 2021 e notificata il 12-2-2021, la Corte di Appello di Firenze dichiarava la parziale nullità del lodo arbitrale ex art 829 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. e, decurtato in via rescissoria l’importo di € 6.507,98 dalla somma dovuta, condannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 42.399,01 per effetto delle opere eseguite in forza del contratto di appalto del 5.6.2008. Compensava le spese tra le parti per un quarto e condannava la Ciampi a rimborsare al convenuto i residui tre quarti delle spese del presente giudizio liquidandoli in € 4.961,25 per onorari, oltre accessori di legge. In particolare, la Corte di Appello: a) rigettava il primo motivo di impugnazione, per insussistenza della denunciata violazione del contraddittorio, in quanto la Ciampi era stata posta nella piena facoltà di produrre la prova del pagamento della fattura n.1 del 14.1.09, e invece aveva offerto tardivamente detta prova, ed era infondata la censura nella parte avente ad oggetto il giuramento decisorio, avendo il Collegio arbitrale adeguatamente motivato la propria decisione in ordine alla inammissibilità dello strumento istruttorio; b) rigettava il secondo motivo, per insussistenza della violazione del contraddittorio e della contraddittorietà del lodo, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] aveva puntualmente motivato in ordine alla possibilità di modifica rispetto alla quantificazione del credito in sede di giudizio monitorio, ritenendo non sussistente alcun vincolo “nella riformulazione nel giudizio arbitrale di pretese della parte rispetto a precedenti giudizi svolti davanti al Tribunale di Firenze”, poiché sul punto la Ciampi aveva avuto la piena facoltà di interloquire; inoltre, sulla base di un semplice calcolo matematico, era stato possibile ricostruire il quantum debeatur e verificare la correttezza dei conteggi relativi all’importo del credito della [OSCURATO:SOCIETA].,come riportati nella parte motiva del lodo, non ricorrendo una causa di nullità del lodo arbitrale, mentre nessun sindacato poteva svolgersi sulla verifica della correttezza delle voci di credito della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto attinenti al merito; c) accoglieva il terzo motivo, atteso che la richiesta di pagamento di somme anticipate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. all’elettricista ed idraulico, qualificata ex art. 2041 cod. civ., non rientrava nel perimetro della clausola compromissoria, come giustamente affermato dalla ricorrente; d) rigettava il quarto motivo, con cui la Ciampi denunciava la mancata pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’eccezione di inadempimento per ritardo nella consegna dell’opera e in ordine alla domanda di condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista, nonché denunciava la violazione del principio del contraddittorio e la contraddittorietà della decisione, rimarcando che l’accoglimento del terzo motivo di impugnazione era dipeso dai limiti dell’oggetto rientrante nella clausola compromissoria e non dalla qualificazione della domanda ex art.2041 cod. civ., che le parti avevano interloquito sulla relativa questione e che, in ogni caso, la penale era dovuta in conseguenza dell’entità delle opere extra capitolato, così ingente da aver fatto venir meno il termine di consegna pattizio, come da giurisprudenza di questa Corte richiamata(Cass. civ. 7242/2001). 4. Avverso questasentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e resistito con controricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. . 5. Il ricorso, la cui sollecita trattazione è stata chiesta dalla ricorrente, è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con la memoria illustrativa la ricorrente ha chiesto disporsi la riunione al presente ricorso di quelli nn. 12337/2021, 13307/2021 e 13460/2021 R.G., aventi ad oggetto l’impugnazione della stessa sentenzaed assegnati alla Terza Sezione Civile, sicché è necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo per consentire la richiesta riunione. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per consentire la riunione al