CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 14398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 13 ottobre 2021, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello - per genericità dei motivi -, nel suo interesse presentato, avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata emessa dal Tribunale di Marsala per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (fatto commesso in Castelvetrano il 23 giugno 2016); - che in data 3 marzo 2023, il difensore della ricorrente ha presentato motivo nuovo, con il quale ha dedotto che del rinnovato regime di procedibilità a querela di parte del delitto di furto aggravato ex art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022 questa Corte dovrebbe tener conto, annullando senza rinvio la sentenza impugnata ovvero disponendo un differimento della trattazione del ricorso in attesa dello spirare del termine riconosciuto alla parte offesa per proporre la querela stessa. Considerato: - che il primo motivo, che eccepisce la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, è generico, perché costituito da doglianze pedissequamente reiterative di quelle già dedotte con il gravame e giudicate aspecifiche, perché prive di confronto con il nucleo significante della decisione appellata in punto di dichiarazione di responsabilità, ossia che, al di là della paternità dell'allaccio abusivo alla rete elettrica, la ricorrente pacificamente fruiva dell'energia necessaria ad alimentare gli impianti dell'appartamento da lei abitato; - che anche il secondo motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata [vedasi pag. 3 della sentenza impugnata] in punto di applicazione all'imputata della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Rv. 251690; - che la rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale"; invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; in tal senso anche Sez. 4, n. 2658 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata). Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22