CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 agosto 2021
Cassazione n. 02462/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 05/08/2021 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito/letto il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dell'istanza. RILEVATO che, con sentenza n. 31203/2021 del 05 agosto 2021, la Sezione feriale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ( proc. n. R.G.N. 23427/2021) avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che lo aveva condannato per il delitto di lesioni personali aggravate; che ha proposto istanza di correzione di errore materiale la parte civile costituita nel processo, chiedendone l'integrazione delia predetta sentenza nella parte in cui la Corte, nel dispositivo letto al termine dell'udienza del 05 agosto 2021, nonostante esplicita richiesta in tal senso, ha omesso la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte; che, nella sentenza n. 31203/2021 depositata il 09 agosto 2021, è riportata la condanna dell'imputato "alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in euro 2.200,00 oltre accessori di legge". OSSERVATO che, secondo l'indirizzo maggioritario di questa Corte di Cassazione, è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale la sentenza dibattimentale che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile, trattandosi di statuizione obbligatoria per legge e di natura accessoria, non attinente a una componente essenziale dell'atto, alla quale può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod.proc.pen. (Sez. U. n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426; Sez. 2 n. 6809 del 13/01/2009; Rv. 243422, con specifico riferimento alla omissione nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, nonché Sez. 2 n. 17326 del 24/01/2013, Rv. 255534; Sez. 6 , Ord. N. 8668 del 05/02/2014, Rv. 258812; Sez. 5 n. 50066 del 12/10/2016, Rv. 268627; Sez. 5 n. 16614 del 12/01/2017, Rv. 269675; Sez. 3 n. 39081 del 17/05/2017, Rv. 270793). RITENUTO che, a tale indirizzo, largamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, il Collegio intende dare continuità rispetto a quello minoritario, di senso opposto ( Sez. 4 n. 9579 del 23/05/2015, Rv. 266175; Sez. 1 n. 45238 del 28/05/2013, Rv. 257721; Sez. 3 n. 37194 del 02/07/2010, Rv. 248562). ), alla luce dei principi esposti nell'arresto delle Sezioni Unite "Boccia", in cui è stato evidenziato, sulla scia di accreditata tesi dottrinaria, che, con rifermento, in particolare, all'errore omissivo, è esperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l'espressione usata dal giudice e quanto egli, pur mancando, nel testo del provvedimento, espressi elementi indicativi della sua volontà, avrebbe dovuto univocamente esprimere in forza di obbligo di legge, sottolineandosi come, in tale indirizzo, ricorra ugualmente la necessità e automaticità dell'intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale "tradito" dalla concreta realizzazione espressiva, con la conseguenza che il dato peculiare è che quello che si "ricostruisce" non è la volontà "soggettiva" del giudice emergente dall'atto, ma la sua volontà "oggettiva" da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto per dettato ordinamentale. Le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato che, per coerenza sistematica, non possono determinare nullità e attenere a componenti essenziali dell'atto le omissioni per le quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice dell'esecuzione, come nei casi in cui lo stesso ordinamento prevede la correggibilità mediante la procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen ( come nel caso di cui all'art. 535 comma 4 cod.proc.pen ) o quando sia mancata ( per scelta inconsapevole dal giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di confisca obbligatoria. Ciò che accomuna siffatte statuizioni è la realizzabilità dell' integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale. Pertanto, su tale presupposto, si è affermato che l'omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non genera una nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, sicchè a essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod.proc.pen. ( Sez. U. Boccia cit.). CONSIDERATO che, anche con riferimento al giudizio in Cassazione, la statuizione in ordine alla domanda di condanna alle spese sostenute dalla parte civile è inessenziale rispetto al thema decidendum (rappresentato dalla fondatezza, infondatezza o inammissibilità, alla stregua del paradigma degli artt. 581 e 606 c.p.p., del ricorso), consequenziale al rigetto o all'inammissibilità del ricorso (cfr. sul punto S.U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo) e per sua natura accessoria. che, nel caso di specie, la sentenza, quale documento, contiene la statuizione nell'interesse della parte civile, sia nella parte motiva che nel dispositivo, cosicchè, essa risulta omessa esclusivamente nel dispositivo di udienza. RITENUTO che, da quanto detto, deve procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto nel ruolo di udienza , relativamente alla sentenza sopra indicata, mediante integrazione del ruolo letto alla udienza del 05 agosto 2024 con la condanna del ricorrente alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, che, sulla base dei parametri di valutazione desumibili dalla decisione in esame, vanno liquidate, come valutato in sentenza, in complessivi 2.200,00 Euro, oltre accessori, come per legge. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del 5 agosto 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] NRG 23427/2021 nel senso che, alla fine, bisogna aggiungere le seguenti parole: " nonché alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile che liquida in euro 2.200,00 oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni del caso. IP t 2 2 .1 - • • • • acc-e2;omf''. Così dec