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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2019

Cassazione n. 01227/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 35487/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 112/G presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro Siena NPL 2018 Srl rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] e Rappresentante di Italfondiario, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2513/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal cons.

Lina RUBINO. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena SPA per la riforma della sentenza n.2513 del 2019, pubblicata dalla Corte d'appello di Roma il 15 Aprile 2019, non notificata.

2. Resiste con controricorso Siena NPL 2018 SRL, rappresentata da Italfondiario SPA.

3. Le parti non hanno depositato memorie, né sono state depositate conclusioni scritte da parte del Procuratore generale.

4. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

5. Questa la vicenda processuale per quanto ancora qui interessa: gli attuali ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] come titolare del contratto, e debitore principale, la Giorgi quale fideiussore, [OSCURATO:PERSONA] e Laura n.q. di avallanti cambiari) proposero opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per circa 23.000 euro in favore di MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo altresì domanda riconvenzionale per sentire rideterminare l'esatto rapporto di dare- avere tra le parti.

Denunciarono la nullità del contratto di apertura di conto corrente, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, di interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale e denunciarono anche la nullità o inefficacia della garanzia fideiussoria e del preteso avallo prestati dalla Giorgi e da Antonio e [OSCURATO:PERSONA].

6. Disposta la CTU contabile, il consulente accertava un credito della parte ...z,,,., opponente nei confronti della banca per circa 49.000; rimessa la causa sul ruolo e ricalcolato nuovamente il rapporto di debito-credito, il CTU concludeva per l'esistenza di un credito a favore della parte opponente contro la banca per circa 108.000 C, azzerando il saldo debitorio in relazione a tutti i periodi in cui mancavano gli estratti conto. 7 All'esito del giudizio di primo grado il tribunale rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avallanti sulla base di 21 effetti cambiari, accoglieva in parte l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], debitore principale e fideiussore.

Revocava il decreto ingiuntivo ma condannava comunque gli opponenti al pagamento di 170.000 C circa nei confronti della banca, ritenendo validamente applicata la commissione di massimo scoperto, ma usurari gli interessi praticati.

8. L'appello degli attuali ricorrenti veniva accolto in parte dalla Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande di entrambe le parti in relazione al conto corrente in contestazione/ compensando le spese di lite e ponendo le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti.

Con sintetica motivazione, fondata in larga parte sulla riproduzione della motivazione di una sentenza di legittimità, la corte d'appello rigetta al contempo la domanda della banca volta all'accertamento dell'ammontare del suo credito e la domanda di accertamento negativo (e di restituzione) formulata dai clienti proposta dai clienti.

Richiama la necessità di rispettare gli oneri probatori e afferma che, quanto alla domanda della banca, si debba prendere a riferimento il saldo zero del 1 gennaio 2005, sulla base del quale non sussiste un credito della banca; quanto invece alla domanda proposta dai clienti, afferma che il saldo zero vale se è l'istituto di credito a chiedere l'accertamento del proprio credito, ma non nell'ipotesi della domanda di accertamento negativo perché in questo caso il saldo zero , cioè il riferimento al saldo come risultante in mancanza di estratti conto prodotti dalla banca, equivarrebbe ad un'ingiustificata esenzione dell'onere probatorio.

Rigetta quindi le impugnazioni di entrambe le parti in relazione al conto corrente, e rigetta la domanda degli avallanti dicendo che non si capisce l'attinenza degli effetti cambiari al rapporto di conto corrente, e compensa le spese tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non specificamente indicate, in relazione all'onere della prova.

Sostengono che il correntista che fa opposizione a decreto ingiuntivo richiesto da un istituto di credito non è tenuto a provare la consistenza della sua posizione attraverso la produzione di una serie continua di estratti conto, al fine di chiedere la restituzione di quanto pagato illegittimamente.

E' tenuto invece a dimostrare esclusivamente che, in relazione al periodo in contestazione, ha ricevuto una richiesta di pagamento contenente il riferimento ad un interesse ultra legale o ad una somma illegittima.

Così delimitato il contenuto degli oneri probatori a carico del correntista, ritengono di aver prodotto quanto necessario per far emergere il tasso ultralegale praticato e chiedere la ripetizione di quanto pagato in eccesso, incombendo invece sulla banca l'onere di dimostrare che al saldo richiesto in sede di decreto ingiuntivo si fosse pervenuti attraverso una serie continua e corretta di operazioni.2.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nella attinenza tra i titoli di credito e il conto corrente/e sostengono che la Corte d'appello non avrebbe considerato che il rapporto tra i titoli di credito e il rapporto di conto corrente emergeva per il solo fatto che non esistevano altre partite di debito e credito tra la banca e i clienti.

Sostengono che in realtà la banca che non ha mai contestato che quegli effetti cambiari fossero stati sottoscritti a garanzia del ripianamento della esposizione del conto corrente, tanto che si è persino discusso se si trattasse di avallo o di fideiussione, discussione utile alla banca perché l'avallo sopravvive anche in caso di invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale.

3. Con il terzo motivo denunciano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla attinenza tra i titoli di credito e conto corrente.

Sostengono che/ negando la Corte d'appello la prova della connessione fra i titoli di credito e il contratto, non ha giudicato correttamente, in quanto avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della garanzia fideiussoria per l'inesistenza del credito principale.

4. Il ricorso è del tutto inammissibile, sotto molteplici profili.

4.1. Innanzitutto, sussiste la violazione dell'art. 366, primo comma, n.3 c.p.c. in quanto esso non rispettacT il requisito della esposizione sommaria dei fatti, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nel caso di specie, la sola lettura del ricorso non integrata dalla lettura del controricorso non consente una completa ricostruzione e neppure una adeguata comprensione della fattispecie sottoposta all'esame della Corte: dalla lettura di esso non è dato comprendere con precisione neppure l'importo della pretesa avanzata dalla banca, l'importo degli avalli, il tenore della sentenza di appello e della condanna di primo grado.

4.2. In secondo luogo, il ricorso è assemblato.

Esso riproduce integralmente la sentenza di primo grado, l'atto di appello, la comparsa di costituzione in appello, riportandole una di seguito all'altra senza un raccordo espositivo di sintesi, non consentendo di focalizzare le questioni oggetto di impugnazione né i motivi di appello, e poi riproduce nella sua interezza la brevissima motivazione della sentenza di appello.Esso non soddisfa, in tal modo, il requisito di ammissibilità dettato dall'art. 366, primo comma, n, 3 cod.proc. civ., in quanto i suddetti atti sono riportati in sequenza cronologica senza che siano quanto meno accompagnati da una parte espositiva che consenta di individuare qual'è la ricostruzione offerta dal ricorrente della vicenda processuale e dell'esito del giudizio fino alla proposizione del ricorso (Cass. n. 1278 del 2020).

4.3. Infine, i motivi di ricorso non contengono alcun riferimento alle norme violate e si traducono in tal modo in una critica libera del provvedimento impugnato, in violazione della tassatività delle ipotesi di ricorso per cassazione e della sua caratteristica di giudizio a critica vincolata non consentendo in alcun modo di individuare, neppure con uno sforzo interpretativo, se non sostituendosi alla parte in una scelta che diverrebbe arbitraria, quali siano le questioni che si intendono sottoporre all'esame della Corte (v.

Cass. n. 4905 del 2020).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (d_ovutel per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.200,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35487/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 112/G presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro Siena NPL 2018 Srl rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] e Rappresentante di Italfondiario, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2513/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal cons. Lina RUBINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena SPA per la riforma della sentenza n.2513 del 2019, pubblicata dalla Corte d'appello di Roma il 15 Aprile 2019, non notificata. 2. Resiste con controricorso Siena NPL 2018 SRL, rappresentata da Italfondiario SPA. 3. Le parti non hanno depositato memorie, né sono state depositate conclusioni scritte da parte del Procuratore generale. 4. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. 5. Questa la vicenda processuale per quanto ancora qui interessa: gli attuali ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] come titolare del contratto, e debitore principale, la Giorgi quale fideiussore, [OSCURATO:PERSONA] e Laura n.q. di avallanti cambiari) proposero opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per circa 23.000 euro in favore di MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo altresì domanda riconvenzionale per sentire rideterminare l'esatto rapporto di dare- avere tra le parti. Denunciarono la nullità del contratto di apertura di conto corrente, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, di interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale e denunciarono anche la nullità o inefficacia della garanzia fideiussoria e del preteso avallo prestati dalla Giorgi e da Antonio e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Disposta la CTU contabile, il consulente accertava un credito della parte ...z,,,., opponente nei confronti della banca per circa 49.000; rimessa la causa sul ruolo e ricalcolato nuovamente il rapporto di debito-credito, il CTU concludeva per l'esistenza di un credito a favore della parte opponente contro la banca per circa 108.000 C, azzerando il saldo debitorio in relazione a tutti i periodi in cui mancavano gli estratti conto. 7 All'esito del giudizio di primo grado il tribunale rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avallanti sulla base di 21 effetti cambiari, accoglieva in parte l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], debitore principale e fideiussore. Revocava il decreto ingiuntivo ma condannava comunque gli opponenti al pagamento di 170.000 C circa nei confronti della banca, ritenendo validamente applicata la commissione di massimo scoperto, ma usurari gli interessi praticati. 8. L'appello degli attuali ricorrenti veniva accolto in parte dalla Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande di entrambe le parti in relazione al conto corrente in contestazione/ compensando le spese di lite e ponendo le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti. Con sintetica motivazione, fondata in larga parte sulla riproduzione della motivazione di una sentenza di legittimità, la corte d'appello rigetta al contempo la domanda della banca volta all'accertamento dell'ammontare del suo credito e la domanda di accertamento negativo (e di restituzione) formulata dai clienti proposta dai clienti. Richiama la necessità di rispettare gli oneri probatori e afferma che, quanto alla domanda della banca, si debba prendere a riferimento il saldo zero del 1 gennaio 2005, sulla base del quale non sussiste un credito della banca; quanto invece alla domanda proposta dai clienti, afferma che il saldo zero vale se è l'istituto di credito a chiedere l'accertamento del proprio credito, ma non nell'ipotesi della domanda di accertamento negativo perché in questo caso il saldo zero , cioè il riferimento al saldo come risultante in mancanza di estratti conto prodotti dalla banca, equivarrebbe ad un'ingiustificata esenzione dell'onere probatorio. Rigetta quindi le impugnazioni di entrambe le parti in relazione al conto corrente, e rigetta la domanda degli avallanti dicendo che non si capisce l'attinenza degli effetti cambiari al rapporto di conto corrente, e compensa le spese tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non specificamente indicate, in relazione all'onere della prova. Sostengono che il correntista che fa opposizione a decreto ingiuntivo richiesto da un istituto di credito non è tenuto a provare la consistenza della sua posizione attraverso la produzione di una serie continua di estratti conto, al fine di chiedere la restituzione di quanto pagato illegittimamente. E' tenuto invece a dimostrare esclusivamente che, in relazione al periodo in contestazione, ha ricevuto una richiesta di pagamento contenente il riferimento ad un interesse ultra legale o ad una somma illegittima. Così delimitato il contenuto degli oneri probatori a carico del correntista, ritengono di aver prodotto quanto necessario per far emergere il tasso ultralegale praticato e chiedere la ripetizione di quanto pagato in eccesso, incombendo invece sulla banca l'onere di dimostrare che al saldo richiesto in sede di decreto ingiuntivo si fosse pervenuti attraverso una serie continua e corretta di operazioni.2.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nella attinenza tra i titoli di credito e il conto corrente/e sostengono che la Corte d'appello non avrebbe considerato che il rapporto tra i titoli di credito e il rapporto di conto corrente emergeva per il solo fatto che non esistevano altre partite di debito e credito tra la banca e i clienti. Sostengono che in realtà la banca che non ha mai contestato che quegli effetti cambiari fossero stati sottoscritti a garanzia del ripianamento della esposizione del conto corrente, tanto che si è persino discusso se si trattasse di avallo o di fideiussione, discussione utile alla banca perché l'avallo sopravvive anche in caso di invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale. 3. Con il terzo motivo denunciano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla attinenza tra i titoli di credito e conto corrente. Sostengono che/ negando la Corte d'appello la prova della connessione fra i titoli di credito e il contratto, non ha giudicato correttamente, in quanto avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della garanzia fideiussoria per l'inesistenza del credito principale. 4. Il ricorso è del tutto inammissibile, sotto molteplici profili. 4.1. Innanzitutto, sussiste la violazione dell'art. 366, primo comma, n.3 c.p.c. in quanto esso non rispettacT il requisito della esposizione sommaria dei fatti, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la sola lettura del ricorso non integrata dalla lettura del controricorso non consente una completa ricostruzione e neppure una adeguata comprensione della fattispecie sottoposta all'esame della Corte: dalla lettura di esso non è dato comprendere con precisione neppure l'importo della pretesa avanzata dalla banca, l'importo degli avalli, il tenore della sentenza di appello e della condanna di primo grado. 4.2. In secondo luogo, il ricorso è assemblato. Esso riproduce integralmente la sentenza di primo grado, l'atto di appello, la comparsa di costituzione in appello, riportandole una di seguito all'altra senza un raccordo espositivo di sintesi, non consentendo di focalizzare le questioni oggetto di impugnazione né i motivi di appello, e poi riproduce nella sua interezza la brevissima motivazione della sentenza di appello.Esso non soddisfa, in tal modo, il requisito di ammissibilità dettato dall'art. 366, primo comma, n, 3 cod.proc. civ., in quanto i suddetti atti sono riportati in sequenza cronologica senza che siano quanto meno accompagnati da una parte espositiva che consenta di individuare qual'è la ricostruzione offerta dal ricorrente della vicenda processuale e dell'esito del giudizio fino alla proposizione del ricorso (Cass. n. 1278 del 2020). 4.3. Infine, i motivi di ricorso non contengono alcun riferimento alle norme violate e si traducono in tal modo in una critica libera del provvedimento impugnato, in violazione della tassatività delle ipotesi di ricorso per cassazione e della sua caratteristica di giudizio a critica vincolata non consentendo in alcun modo di individuare, neppure con uno sforzo interpretativo, se non sostituendosi alla parte in una scelta che diverrebbe arbitraria, quali siano le questioni che si intendono sottoporre all'esame della Corte (v. Cass. n. 4905 del 2020). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (d_ovutel per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.200,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di con
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