CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1990
Cassazione n. 06497/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/10/1990 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo di ricorso che contesta difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 628 cod. pen. sono inammissibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti io appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso (erroneamente rubricato come terzo) che denuncia violazione di legge in relazione all'omessa riqualificazione della fattispecie delittuosa nella forma attenuata prevista all'art. 648, comma 2, cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2