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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27402/2026

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ssibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Milano ha rigettatol'istanza con cui ZoubairXXXXXXX aveva chiesto applicarsi la disciplina dellacontinuazione tra:- i reati giudicati dalle sentenze emesse dal Tribunale di Milano in data 2novembre 2023 (condanna per il reato di cui all'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990commesso in Milano il 7 settembre 2023) ed in data 13 marzo 2024 (condannaper il reato di cui all'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Milano il 26gennaio 2024), già unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen., con ordinanzaex art. 671 cod. proc. pen. in data 12 gennaio 2025- i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Milano in data 23settembre 2022 (condanna per il reato di cui all'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990commessi il 5 maggio 2021).A ragione osserva che la condotta sanzionata con la sentenza in data 23settembre 2022 è stata commessa in un arco temporale diverso e distante daquello in cui sono state commesse le altre condotte già unificate ed il condannatonon ho mai offerto in sede di cognizione un'illustrazione di un programmacriminoso ideato e mantenuto nel corso degli anni in grado di contrastare un cosìrilevante iato temporale che costituisce logicamente un fattore interruttivo delnesso della continuazione.2.

RicorreXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia,articolando un unico motivo con cui denunzia violazione di legge in relazione agliartt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.Lamenta che il Giudice dell'esecuzione, in contrasto con i principi enunciatidalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ha considerato unico elementodecisivo per escludere la sussistenza dell’unitarietà del disegno criminoso ladistanza temporale tra i fatti oggetto delle sentenze di condanna, ritenendoingiustificatamentele dichiarazioni rese dal condannato inidonee a comprovare lostato di tossicodipendenza all'epoca dei fatti.L’ordinanza impugnata non ha tenuto in considerazione le allegazionidifensive, che avevano evidenziato la presenza di più indicatori dell’unitarietàdella deliberazione criminosa sottesa a tutte le violazioni: lo stesso luogo diconsumazione, la contenuta distanza temporale che le separa - peraltro nonritenuta ostativa dal Giudice dell’esecuzione che ha accolto l’istanza diunificazione tra le sentenze emesse dal Tribunale di Milano in data 2 novembre2023 ed in data 13 marzo 2024 - l’omogeneità delle violazioni, trattandosi intutti i casi di reati di spaccio di sostanze stupefacenti.E’ stato trascurato che i reati, come si evince dalle sentenze in esecuzione,sono stati commessi in ragione della condizione di tossicodipendenza delcondannato, che ha sempre agito al fine di ricavare il denaro necessario afinanziare il proprio consumo quotidiano di sostanza.Il ricorrente sottolinea che, tra i reati per cui era stata già riconosciuta lacontinuazione sussiste una distanza temporale dal 23 settembre 2023 al gennaio2024, mentre quello per cui la continuazione stata esclusa è stato commesso dalmaggio 2021.[OSCURATO:PERSONA].Le censure dedotte nell’unico motivo di ricorso da XXXXXXXXXXXXXXX nonsuperano il vaglio di ammissibilità.1.

Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno criminoso, egualmentenecessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e infase esecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di unapluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine.Ciò significa che la programmazione può essere ab origine anche priva dispecificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzodiretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato esufficientemente specifico.Sul piano probatorio, per il riconoscimento della continuazione è semprenecessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).1.2.

La valutazione parziale o incompleta dei fattori sintomaticidell'unitarietà del disegno criminoso presenti nella fattispecie concreta dàsempreluogo ad un vizio motivazionale del provvedimento in materia di continuazione.Detto vizio ricorre, evidentemente, anche laddove ad essere omesso ototalmente svalutato senza adeguata giustificazione sia lo stato ditossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato daidonea documentazione (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 3/12/2019, dep. 2020,Stante, Rv. 278187; Sez. 1, n. 50686 del 18/9/2019, Raccichini, Rv. 277864).1.3.

A chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reatigiudicati con distinte decisioni incombe l'onere di indicare i reati legati tra lorodall'unicità del disegno criminoso e, quantomeno, di prospettare, come per ogniaspetto che attiene alla psiche e alla volontà dell'agente, specifici elementisintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventivaprogrammazione unitaria.

Non spetta invece al condannato l'onere di provaretale unicità.

È il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazionidifensive ed attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto dellesentenze, acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibilecollegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840).2.

Il provvedimento impugnato, in applicazione dei richiamati principi, haosservato che, nonostante l’omogeneità dei titoli di reato, osta al riconoscimentodella continuazione, con rilievo decisivo, il notevole lasso di tempo intercorso trai fatti.Ha aggiunto, altrettanto correttamente, che dalle sentenze in esecuzionenon risultano collanti o indicatori della esistenza di un'unica cornice deliberativa.Tale non può essere considerata nemmeno la condizione di tossicodipendenza,sia perché non adeguatamente comprovata all'epoca di consumazione dellesingole violazioni, ma solo dichiarata dallo stesso condannato in sede dicognizione, senza alcun riscontro che confermasse l’attendibilità di taleaffermazione, sia perché, alla luce dell'accertamento contenute nelle sentenze inesecuzione, non ha mai assunto in concreto alcuna rilevanza nella deliberazionee programmazione dei reati.3.

Le censure del ricorrente sono, in parte generiche, nel resto nonconsentite, perché, pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizimotivazionali, nella sostanza sollecitano la rilettura ed un diverso apprezzamentodi elementi già presi in considerazione e logicamente valutati dal Giudicedell'esecuzione (distanza temporale, luoghi di consumazione dei reati, movente,causale).3.1.

Per niente arbitraria è la rilevanza attribuita all'elemento cronologico.Va rammentato che neppure l'inciso «anche in tempi diversi» consenteinfatti di negare logicamente rilevanza, al fine dell'apprezzamento dell'esistenzadi un unico disegno originario, all'aspetto del tempo di commissione dei reati.Sicché, come la vicinanza temporale può apparire sintomo dell'esistenza delmedesimo disegno criminoso, pur non costituendo di per sé "indizio necessario"dello stesso, così la notevole distanza di tempo ben può essere - anche se non èinevitabile che lo sia - formidabile indizio negativo, specie se rapportato allanatura istantanea dei reati e alla loro realizzazione secondo modalità che nondenotano alcuna forma di preordinazione.

Le difficoltà di programmazione edeliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con ilpassare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano,anzi, che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazionenormalmente si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento deldistacco temporale tra i singoli episodi criminosi.E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tuttocorrettamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che,pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico allapossibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani neltempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, ilricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tuttoastrattamente la conducenza.3.2.

Con riferimento alla condizione di tossicodipendenza del condannato, ilTribunale, lungi dall'omettere di considerarla o dallo svalutarla totalmente senzaadeguata giustificazione (Sez. 1, n. 4094 del 3/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv.278187 - 01), ha correttamente osservato che tale condizione non eracorroborata da idonea documentazione e che le sentenze che hanno accertato ireati di cui è stata chiesta l'unificazione non contengono elementi utili perritenere sussistente un collegamento tra la condizione di tossicodipendenza el'ideazione e programmazione di tali reati.D'altra parte, la tossicodipendenza - che è una condizione che deve esserepresa in esame per apprezzare, sotto il profilo indiziario e in concorso con gli altrielementi di fatto, la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che sianocollegati e dipendenti da detto stato - non è di per sé sola idonea a giustificare ilriconoscimento della continuazione, giacché detto elemento non si sovrappone,sostituendolo, alla nozione dell'istituto delineata nell'art. 81, secondo comma,c.p., e cioè - come detto - alla imprescindibile necessità che i fatti siano riferibiliad un originario, unico disegno criminoso (Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014,In quest'ottica, il Tribunale ha apprezzato, con argomenti non viziati damanifesta illogicità, come ostativi al riconoscimento della comunicazione elementifattuali, accertati in sede cognitiva a cominciare dalla distanza temporale tra ifatti, ritenendoli, a prescindere dalla condizione di tossicodipendenza delcondannato, incompatibili con la esistenza di un'unica complessa deliberazionepreventivamente tracciata ("disegnata"), anche solo per grandi linee, alla qualesegua, per ogni singola azione, una deliberazione specifica, ed, al contrario,sintomatici della generica scelta del condannato di dedicarsi ad attivitàdelinquenziale quale "sistema di vita".4.

Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere lespese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versila somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Milano ha rigettatol'istanza con cui ZoubairXXXXXXX aveva chiesto applicarsi la disciplina dellacontinuazione tra:- i reati giudicati dalle sentenze emesse dal Tribunale di Milano in data 2novembre 2023 (condanna per il reato di cui all'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990commesso in Milano il 7 settembre 2023) ed in data 13 marzo 2024 (condannaper il reato di cui all'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Milano il 26gennaio 2024), già unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen., con ordinanzaex art. 671 cod. proc. pen. in data 12 gennaio 2025- i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Milano in data 23settembre 2022 (condanna per il reato di cui all'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990commessi il 5 maggio 2021).A ragione osserva che la condotta sanzionata con la sentenza in data 23settembre 2022 è stata commessa in un arco temporale diverso e distante daquello in cui sono state commesse le altre condotte già unificate ed il condannatonon ho mai offerto in sede di cognizione un'illustrazione di un programmacriminoso ideato e mantenuto nel corso degli anni in grado di contrastare un cosìrilevante iato temporale che costituisce logicamente un fattore interruttivo delnesso della continuazione.2. RicorreXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia,articolando un unico motivo con cui denunzia violazione di legge in relazione agliartt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.Lamenta che il Giudice dell'esecuzione, in contrasto con i principi enunciatidalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ha considerato unico elementodecisivo per escludere la sussistenza dell’unitarietà del disegno criminoso ladistanza temporale tra i fatti oggetto delle sentenze di condanna, ritenendoingiustificatamentele dichiarazioni rese dal condannato inidonee a comprovare lostato di tossicodipendenza all'epoca dei fatti.L’ordinanza impugnata non ha tenuto in considerazione le allegazionidifensive, che avevano evidenziato la presenza di più indicatori dell’unitarietàdella deliberazione criminosa sottesa a tutte le violazioni: lo stesso luogo diconsumazione, la contenuta distanza temporale che le separa - peraltro nonritenuta ostativa dal Giudice dell’esecuzione che ha accolto l’istanza diunificazione tra le sentenze emesse dal Tribunale di Milano in data 2 novembre2023 ed in data 13 marzo 2024 - l’omogeneità delle violazioni, trattandosi intutti i casi di reati di spaccio di sostanze stupefacenti.E’ stato trascurato che i reati, come si evince dalle sentenze in esecuzione,sono stati commessi in ragione della condizione di tossicodipendenza delcondannato, che ha sempre agito al fine di ricavare il denaro necessario afinanziare il proprio consumo quotidiano di sostanza.Il ricorrente sottolinea che, tra i reati per cui era stata già riconosciuta lacontinuazione sussiste una distanza temporale dal 23 settembre 2023 al gennaio2024, mentre quello per cui la continuazione stata esclusa è stato commesso dalmaggio 2021.[OSCURATO:PERSONA].Le censure dedotte nell’unico motivo di ricorso da XXXXXXXXXXXXXXX nonsuperano il vaglio di ammissibilità.1. Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno criminoso, egualmentenecessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e infase esecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di unapluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine.Ciò significa che la programmazione può essere ab origine anche priva dispecificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzodiretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato esufficientemente specifico.Sul piano probatorio, per il riconoscimento della continuazione è semprenecessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).1.2. La valutazione parziale o incompleta dei fattori sintomaticidell'unitarietà del disegno criminoso presenti nella fattispecie concreta dàsempreluogo ad un vizio motivazionale del provvedimento in materia di continuazione.Detto vizio ricorre, evidentemente, anche laddove ad essere omesso ototalmente svalutato senza adeguata giustificazione sia lo stato ditossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato daidonea documentazione (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 3/12/2019, dep. 2020,Stante, Rv. 278187; Sez. 1, n. 50686 del 18/9/2019, Raccichini, Rv. 277864).1.3. A chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reatigiudicati con distinte decisioni incombe l'onere di indicare i reati legati tra lorodall'unicità del disegno criminoso e, quantomeno, di prospettare, come per ogniaspetto che attiene alla psiche e alla volontà dell'agente, specifici elementisintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventivaprogrammazione unitaria. Non spetta invece al condannato l'onere di provaretale unicità. È il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazionidifensive ed attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto dellesentenze, acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibilecollegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840).2. Il provvedimento impugnato, in applicazione dei richiamati principi, haosservato che, nonostante l’omogeneità dei titoli di reato, osta al riconoscimentodella continuazione, con rilievo decisivo, il notevole lasso di tempo intercorso trai fatti.Ha aggiunto, altrettanto correttamente, che dalle sentenze in esecuzionenon risultano collanti o indicatori della esistenza di un'unica cornice deliberativa.Tale non può essere considerata nemmeno la condizione di tossicodipendenza,sia perché non adeguatamente comprovata all'epoca di consumazione dellesingole violazioni, ma solo dichiarata dallo stesso condannato in sede dicognizione, senza alcun riscontro che confermasse l’attendibilità di taleaffermazione, sia perché, alla luce dell'accertamento contenute nelle sentenze inesecuzione, non ha mai assunto in concreto alcuna rilevanza nella deliberazionee programmazione dei reati.3. Le censure del ricorrente sono, in parte generiche, nel resto nonconsentite, perché, pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizimotivazionali, nella sostanza sollecitano la rilettura ed un diverso apprezzamentodi elementi già presi in considerazione e logicamente valutati dal Giudicedell'esecuzione (distanza temporale, luoghi di consumazione dei reati, movente,causale).3.1. Per niente arbitraria è la rilevanza attribuita all'elemento cronologico.Va rammentato che neppure l'inciso «anche in tempi diversi» consenteinfatti di negare logicamente rilevanza, al fine dell'apprezzamento dell'esistenzadi un unico disegno originario, all'aspetto del tempo di commissione dei reati.Sicché, come la vicinanza temporale può apparire sintomo dell'esistenza delmedesimo disegno criminoso, pur non costituendo di per sé "indizio necessario"dello stesso, così la notevole distanza di tempo ben può essere - anche se non èinevitabile che lo sia - formidabile indizio negativo, specie se rapportato allanatura istantanea dei reati e alla loro realizzazione secondo modalità che nondenotano alcuna forma di preordinazione. Le difficoltà di programmazione edeliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con ilpassare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano,anzi, che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazionenormalmente si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento deldistacco temporale tra i singoli episodi criminosi.E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tuttocorrettamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che,pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico allapossibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani neltempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, ilricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tuttoastrattamente la conducenza.3.2. Con riferimento alla condizione di tossicodipendenza del condannato, ilTribunale, lungi dall'omettere di considerarla o dallo svalutarla totalmente senzaadeguata giustificazione (Sez. 1, n. 4094 del 3/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv.278187 - 01), ha correttamente osservato che tale condizione non eracorroborata da idonea documentazione e che le sentenze che hanno accertato ireati di cui è stata chiesta l'unificazione non contengono elementi utili perritenere sussistente un collegamento tra la condizione di tossicodipendenza el'ideazione e programmazione di tali reati.D'altra parte, la tossicodipendenza - che è una condizione che deve esserepresa in esame per apprezzare, sotto il profilo indiziario e in concorso con gli altrielementi di fatto, la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che sianocollegati e dipendenti da detto stato - non è di per sé sola idonea a giustificare ilriconoscimento della continuazione, giacché detto elemento non si sovrappone,sostituendolo, alla nozione dell'istituto delineata nell'art. 81, secondo comma,c.p., e cioè - come detto - alla imprescindibile necessità che i fatti siano riferibiliad un originario, unico disegno criminoso (Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014,In quest'ottica, il Tribunale ha apprezzato, con argomenti non viziati damanifesta illogicità, come ostativi al riconoscimento della comunicazione elementifattuali, accertati in sede cognitiva a cominciare dalla distanza temporale tra ifatti, ritenendoli, a prescindere dalla condizione di tossicodipendenza delcondannato, incompatibili con la esistenza di un'unica complessa deliberazionepreventivamente tracciata ("disegnata"), anche solo per grandi linee, alla qualesegua, per ogni singola azione, una deliberazione specifica, ed, al contrario,sintomatici della generica scelta del condannato di dedicarsi ad attivitàdelinquenziale quale "sistema di vita".4. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere lespese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versila somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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