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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 39785/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2017 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avv)io alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 20/11/2017 il Tribunale di Napoli dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 5, lett. b),

I. 30 aprile 1962, n. 283.

2. Rilevato che propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, l'imputato, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, riconoscersi la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato - [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 3.1.

Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favgre della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 gliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2017 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avv)io alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 20/11/2017 il Tribunale di Napoli dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 5, lett. b), I. 30 aprile 1962, n. 283. 2. Rilevato che propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, l'imputato, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, riconoscersi la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato - [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 3.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favgre della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 gliere estensore
Sentenza Cassazione n. 39785/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris