CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37465/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13330/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], Isola E/4 (palazzo FADIM). –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 200/49/13, depositata in data 14 ottobre 201 3 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi la C.t.p. di Napoli l’avviso di accertamento n. RED010102032 emesso dall’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale ufficio 1 di Napoli – con il quale si provvedeva a richiedere il pagamento della somma complessiva Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEFpari ad € 68.405,68 a titolo di Irpef, oltre addizionale regionale , addizionale comunale e sanzioni, e ciò per la mancata indicazione , in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2003, dei redditi rappresentati dalla plusvalenza originata dall'avvenuta cessione a terzi del proprio taxi e della relativa licenza di esercizio, dal valore presuntivamente quantificato in euro 150.000,00. 2. La C.t.p., ove si costituiva anche l’ufficio finanziario, accoglieva parzialmente il ricorso e riduceva del 50 % il valore accertato nonché dichiarava non dovute le sanzioni. 3. Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania, ove si costituiva anche l’ufficio; tale Commissione con sentenza 200/49/13, depositata in data 1 4 ottobre 2013, respingeva l’appello e confermava la sentenza impugnata. 4. Avverso di essa il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Si è costituita in giudizio con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.).», il ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ipotizzato una cessione della licenza non dando rilievo al dato, dedotto in giudizio, che il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea veniva esercitato in qualità di socio di una cooperativa di trasporto cui aveva conferito, all’atto dell’assunzione, in comodato d’uso la propria autovettura con relativa licenza di esercizio; aggiunge che, per l’effetto, non aveva nulla da dichiarare al Fisco e nemmeno le plusvalenze arbitrariamente supposte in ragione di un’inesistente cessione a titolo oneroso della licenza; si duole, inoltre, dell'emissione dell'avviso di accertamento in assenza di verifica sulla sussistenza dell'azienda; evidenzia, quale ulteriore motivo di nullità dell'avviso, che non vi sarebbe alcuna prova del valore della plusvalenza; censura l’interpretazione restrittiva dell'art. 7, comma 1, lett. b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sino a costituirne una forzatura; si duole di come la CTR abbia affermato la sussistenza, in via di fatto, di un'azienda; censura, altresì, la sentenza, ove la stessa avesse voluto sostenere la sussistenza di una simulazione del contratto di cessione di azienda, assumendo la mancanza di prova, anche presuntiva; assume, infine, l’illegittimità dell’accertamento, operato sul presupposto di un’omessa dichiarazione dei redditi della quale, invece, non era onerata 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « O messa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma , n. 5 cod. proc. civ.) nella formulazione antecedente la novella introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134.», la ricorrente, sul presupposto della non applicabilità al processo tributario dell’art. 54, comma 3-bis, d.l. n. 83 del 2012, censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che l’attività potesse essere svolta sia in forma imprenditoriale che in forma autonoma e per aver fondato su tale assunto la propria decisione e per aver impropriamente assimilato la trasferibilità della licenza di esercizio taxi prevista dalla legge al diverso concetto di una libera commerciabilità di detta autorizzazione per asseverare la tesi della cessione a titolo oneroso. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. In base all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenzagravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517). Infatti, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21296). Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603). 3.2. Si è, altresì, precisato che l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa, la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 23/10/2018, n. 26790). 2.2 Orbene, il motivo di ricorso non risponde a questi principi. In primo luogo, il generico richiamo, nella rubrica, alla «violazione o falsa applicazione di norme di diritto», per altro, ivi non indicate, prelude, in realtà, ad una serie di rilievi volti a rinnovare le censure mosse all’avviso di accertamento e, dunque, prescindendo del tutto dal decisum. Dette censure, poi, volgono in gran parte a sollecitare una rivalutazione del ragionamento decisorio, sicché, pur apparentemente articolate quali violazione di norme di legge, mirano, in realtà, ad un nuovo esame dei fatti in modo difforme, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/ 2017, n. 8758). Infine, le critiche, avverso la sentenza impugnata sono formulate sotto una molteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmentecombinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Pertanto, il motivo è articolato in violazione del principio di specificità e di chiarezza di cui all’art. 366 cod. proc. civ. (cfr. Cass.04/02/2020, n. 2477). 3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il motivo va valutato in rapporto alla nuova versione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in quanto la sentenza è stata pubblicata il 14 ottobre 2013. Questa Corte, a sezioni unite, ha chiarito che le disposizioni modificative del codice di procedura civile contenute nel d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trovano applicazione anche con riferimento ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pronunciate dal giudice tributario (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n.8053). L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'«omesso esame» come riferito ad «un fatto decisivo per il giudizio» ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate in violazione delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. A ciò va aggiunto che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 18/04/2018, n. 9558; Cass., Sez. U., 31/12/ 2018, n. 33679). Di poi, il motivo non è articolato in conformità al nuovo parametro normativo e, comunque, muove censure non riconducibili a quest’ultimo. 4. In conclusione, i l ricorso va, pertanto, complessivamente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 3.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a t