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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03686/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 10 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Cuneo il 4 aprile 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, riconosciute a entrambi le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 2 di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli di due episodi del reato ex art. 110 cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000; fatti commessi in Mondovì il 24 settembre 2015 e il 16 ottobre 2016.

Osservato che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 5-6), nella quale, in modo efficace, è stato sottolineato, con pertinenti richiami alle fonti dimostrative acquisite, che l'imputato, pur non avendo un ruolo formale nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], di cui era un semplice dipendente, era in realtà l'effettivo amministratore della società.

Rilevato che il primo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tra loro sovrapponibili, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato il ruolo di consapevole prestanome dell'imputato, avendo egli lasciato a disposizione dei dipendenti la propria smart-card della firma digitale per le occasioni in cui si fosse resa necessaria la formale approvazione da parte del legale rappresentante.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., dovendosi escludere vizi di legittimità rispetto al percorso argomentativo della Corte di appello che, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha adeguatamente esposto le ragioni ostative all'applicazione della diminuente della partecipazione di minima importanza invocata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto dai ricorrenti, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 10 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Cuneo il 4 aprile 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, riconosciute a entrambi le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 2 di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli di due episodi del reato ex art. 110 cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000; fatti commessi in Mondovì il 24 settembre 2015 e il 16 ottobre 2016. Osservato che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 5-6), nella quale, in modo efficace, è stato sottolineato, con pertinenti richiami alle fonti dimostrative acquisite, che l'imputato, pur non avendo un ruolo formale nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], di cui era un semplice dipendente, era in realtà l'effettivo amministratore della società. Rilevato che il primo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tra loro sovrapponibili, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato il ruolo di consapevole prestanome dell'imputato, avendo egli lasciato a disposizione dei dipendenti la propria smart-card della firma digitale per le occasioni in cui si fosse resa necessaria la formale approvazione da parte del legale rappresentante. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., dovendosi escludere vizi di legittimità rispetto al percorso argomentativo della Corte di appello che, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha adeguatamente esposto le ragioni ostative all'applicazione della diminuente della partecipazione di minima importanza invocata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto dai ricorrenti, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31
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