CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 047T6NN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 8383/23 Chenani OSSERVA Visti gli atti e à sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; ,--../!:enuto che la doghanza cor cui si censura la violazione di legge circa l'aumento relativo alla oontinuazic,-,e per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è ma -i estamente infondato dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogca continuazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; (ilevatTo, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dica -a inammssibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de.la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05