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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25243/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Catania con la ordinanza impugnata ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il Tribunale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso di potere concedere la più ampia fra le misure alternative alla detenzione in considerazione dei vari precedenti penali, della pendenza per violazione dell'art.4 1.110/75 e per il contenuto non rassicurante delle informazioni inviate dalla Questura di Siracusa con nota del 26 luglio 2022, dalle quali è stata desunta la persistente pericolosità del condannato, nonché l'assenza, ai sensi dell'art.284, comma 1-ter, cod. proc. pen., di un valido domicilio (dove in caso espiare la pena in detenzione domiciliare) trattandosi di un alloggio occupato abusivamente dal predetto; Considerato che il ricorrente con il lamentato vizio di motivazione tende ad una differente (ed inammissibile in sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito già adeguatamente e coerentemente esaminati dal giudice a quo e, comunque, non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, limitandosi a contestare la correttezza di singole indicazioni contenute nella citata nota della Questura; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Catania con la ordinanza impugnata ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il Tribunale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso di potere concedere la più ampia fra le misure alternative alla detenzione in considerazione dei vari precedenti penali, della pendenza per violazione dell'art.4 1.110/75 e per il contenuto non rassicurante delle informazioni inviate dalla Questura di Siracusa con nota del 26 luglio 2022, dalle quali è stata desunta la persistente pericolosità del condannato, nonché l'assenza, ai sensi dell'art.284, comma 1-ter, cod. proc. pen., di un valido domicilio (dove in caso espiare la pena in detenzione domiciliare) trattandosi di un alloggio occupato abusivamente dal predetto; Considerato che il ricorrente con il lamentato vizio di motivazione tende ad una differente (ed inammissibile in sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito già adeguatamente e coerentemente esaminati dal giudice a quo e, comunque, non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, limitandosi a contestare la correttezza di singole indicazioni contenute nella citata nota della Questura; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 april
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