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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28096/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per i reati di furto tentato e consumato in abitazione; e considerato che il difensore dell'imputato ha presentato una memoria a sostegno del ricorso con la quale richiede l'assegnazione ad altra sezione; Considerato che il primo e il secondo motivo - che contestano l'affermazione di responsabilità dell'imputato - si risolvono nella citazione di principi astratti in punto di valutazione della prova del tutto avulsi dalla fattispecie concreta caratterizzata dall'arresto dell'imputato in flagranza di reato e dalla confessione del fatto da parte dell'imputato stesso; Rilevato che il terzo motivo - che si appunta sulla entità della pena - è inammissibile poiché: - invoca, con carattere di novità, la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (senza peraltro calarla nel caso concreto, dato che la refurtiva è consistita in un orologio del valore di 600 euro e di tre vassoi d'argento ed è stato attuato danneggiando 8 sensori del sistema di allarme); - lamenta la misura della pena, quando la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata, peraltro concedendo le circostanze attenuanti generiche; Chiarito che l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per i reati di furto tentato e consumato in abitazione; e considerato che il difensore dell'imputato ha presentato una memoria a sostegno del ricorso con la quale richiede l'assegnazione ad altra sezione; Considerato che il primo e il secondo motivo - che contestano l'affermazione di responsabilità dell'imputato - si risolvono nella citazione di principi astratti in punto di valutazione della prova del tutto avulsi dalla fattispecie concreta caratterizzata dall'arresto dell'imputato in flagranza di reato e dalla confessione del fatto da parte dell'imputato stesso; Rilevato che il terzo motivo - che si appunta sulla entità della pena - è inammissibile poiché: - invoca, con carattere di novità, la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (senza peraltro calarla nel caso concreto, dato che la refurtiva è consistita in un orologio del valore di 600 euro e di tre vassoi d'argento ed è stato attuato danneggiando 8 sensori del sistema di allarme); - lamenta la misura della pena, quando la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata, peraltro concedendo le circostanze attenuanti generiche; Chiarito che l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 28096/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris