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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19084/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] resistente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.602/2024depositata il 15/04/2024.letta le reciproche rinunce e accettazioni al ricorso principale eall’incidentale;ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante le reciproche accettazioni dellerispettive rinunce; P.Q.MNumero registro generale 25198/2024Numero sezionale 342/2026Numero di raccolta generale 19084/2026Data pubblicazione 11/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia sul ricorso principale chesull’incidentale.Così deciso in Roma, il 10/06/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] resistente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.602/2024depositata il 15/04/2024.letta le reciproche rinunce e accettazioni al ricorso principale eall’incidentale;ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante le reciproche accettazioni dellerispettive rinunce; P.Q.MNumero registro generale 25198/2024Numero sezionale 342/2026Numero di raccolta generale 19084/2026Data pubblicazione 11/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia sul ricorso principale chesull’incidentale.Così deciso in Roma, il 10/06/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 19084/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris