Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10228/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi; letta le memoria difensiva depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha ritenuto le imputate penalmente responsabili della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. condannandole alla pena pecuniaria di cui al dispositivo; l'ultima condotta penalmente rilevante risulta essere stata commessa, in base alla contestazione di cui alla rubrica imputativa, alla data dell'Il luglio 2018; ritenuto che: vertendosi in materia contravvenzionale il termine di prescrizione applicabile ratione temporis è quello di quattro anni suscettibile di aumento massimo fino a cinque ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.; alla data del 15 novembre 2023, data di pronuncia della sentenza impugnata, il reato era ormai estinto per prescrizione non operando alcuna causa sospensiva del predetto termine in ragione del fatto, correttamente ricostruito dai ricorrenti, per cui il rinvio disposto all'udienza del 6 giugno 2022, a seguito di richiesta del difensore, è stato, di fatto, travolto ,negli effetti sospensivi della prescrizione, dal successivo differimento disposto all'udienza del 20 ottobre 2022 in occasione della quale è stata evidenziata la nullità originaria della notifica del decreto di citazione (e della vocatio in ius) dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]; l'intervenuta prescrizione della contravvenzione in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di condanna impedisce l'applicabilità della causa di sospensione di cui all'art. 1, comma 11, let. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 nlla parte in cui ha modificato l'art. 159 cod. pen.; non sussistono cause evidenti di proscioglimento delle imputate a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione dell'intervenuta estinzione del reato prima della pronuncia di condanna; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi; letta le memoria difensiva depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha ritenuto le imputate penalmente responsabili della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. condannandole alla pena pecuniaria di cui al dispositivo; l'ultima condotta penalmente rilevante risulta essere stata commessa, in base alla contestazione di cui alla rubrica imputativa, alla data dell'Il luglio 2018; ritenuto che: vertendosi in materia contravvenzionale il termine di prescrizione applicabile ratione temporis è quello di quattro anni suscettibile di aumento massimo fino a cinque ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.; alla data del 15 novembre 2023, data di pronuncia della sentenza impugnata, il reato era ormai estinto per prescrizione non operando alcuna causa sospensiva del predetto termine in ragione del fatto, correttamente ricostruito dai ricorrenti, per cui il rinvio disposto all'udienza del 6 giugno 2022, a seguito di richiesta del difensore, è stato, di fatto, travolto ,negli effetti sospensivi della prescrizione, dal successivo differimento disposto all'udienza del 20 ottobre 2022 in occasione della quale è stata evidenziata la nullità originaria della notifica del decreto di citazione (e della vocatio in ius) dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]; l'intervenuta prescrizione della contravvenzione in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di condanna impedisce l'applicabilità della causa di sospensione di cui all'art. 1, comma 11, let. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 nlla parte in cui ha modificato l'art. 159 cod. pen.; non sussistono cause evidenti di proscioglimento delle imputate a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione dell'intervenuta estinzione del reato prima della pronuncia di condanna; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione
Sentenza Cassazione n. 10228/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris