CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 16018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 03/11/2020, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine ai delitti di tentata rapina aggravata di cui agli artt. 56-628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. e di danneggiamento di cui all'art. 635, comma 2, n. 1, in relaz. all'art. 625 n. 7 cod. pen. 1. Al riguardo, il ricorrente deduce "violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di danneggiamento aggravato di cui al capo B) della imputazione". La censura riguarda l'omesso esame del motivo di appello che il difensore aveva al riguardo sollevato. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 0 3/02/2023, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 3. Con conclusioni scritte ex art. 23 d.l. n. 137/2020 del 23/02/2023, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel caso in esame, la censura formulata con l'atto di appello, volta ad escludere il dolo del delitto di danneggiamento (pag. 6), risulta generica e per questo ab origine inammissibile, poiché fa dipendere il fatto lesivo, di cui vi è contezza nella riproduzione fotografica in atti e di cui il Tribunale ha dato motivatamente conto, da una mera alternativa di merito ipotetica e genericamente dedotta in assenza dell'indicazione degli specifici elementi fattuali di sostegno a supporto dell'ipotesi colposa, essendosi, peraltro, fatto riferimento ad un'assenza di volontarietà del gesto sulla scorta di un'ipotetica incomprensione dovuta alla scarsa comprensione della lingua italiana, circostanza che non risulta asseverata dalle sentenze di merito. Pertanto, secondo gli insegnamenti di questa Corte, in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; - 01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277281 - 01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. pro. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell