CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36507/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 novembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Civitavecchia, in data 2 marzo 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, oltre ad essere privo del requisito di specificità perché non si confronta con la complessità delle ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, è anche manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione giuridica conforme ai consolidati indirizzi interpretativi della giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713) e connotata da lineare e coerente logicità (si vedano pagg. 1 e 2, ove i giudici del merito sottolineano come il dolo dell'imputato sia desumibile da molteplici indizi: non solo dalla quantità dei beni ricettati e dalla professione dell'imputato, ma anche dalla assenza di attendibile spiegazione alternativa circa l'origine del possesso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 I onsigliere Esten re [OSCURATO:PERSONA]