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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42661/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. tg9_40-4.1.51349-scrr-e, Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, usura e scambio elettorale politico-mafioso.

Preliminarmente alla valutazione del materiale indiziario, il Tribunale ha decretato l'infondatezza della eccezione di nullità del provvedimento cautelare per difetto di autonoma valutazione dei presupposti.

2. [OSCURATO:PERSONA] è raggiunto dall'addebito di aver concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in osservanza alle direttive del capo clan [OSCURATO:PERSONA], nel farsi promettere e dare interessi usurari da [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Aradeo e altrove fino al 15 giugno 2020.

Soprattutto dalle attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche si sono tratti elementi indiziari per affermare che [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole della natura usuraria del prestito ad [OSCURATO:PERSONA], da lui in più occasioni sollecitato a versare almeno parte del dovuto.

Unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] lo aveva percosso per costringerlo a versare, data la sua inadempienza, una somma di denaro pari almeno ad euro 6000,00.

In ragione di questa aggressione [OSCURATO:PERSONA] si rivolse a [OSCURATO:PERSONA], per il tramite proprio di [OSCURATO:PERSONA], per concordare condizioni di pagamento, e consegnò a [OSCURATO:PERSONA] la somma di denaro di euro 6.000,00, impegnandosi a restituire il residuo debito successivamente.

3. Altro addebito cautelare è costituito dal concorso nel delitto di scambio elettorale politico mafioso. [OSCURATO:PERSONA], già assessore del Comune di Neviano, accettò da [OSCURATO:PERSONA], già condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, che la formulava per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], intermediario e partecipe dell'associazione di tipo mafioso, la promessa di procurargli voti per le elezioni amministrative del settembre del 2020 nel Comune di Neviano, promettendo in cambio denaro, utilità e la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa e segnatamente del clan Coluccia.

A fronte della accettazione della promessa di [OSCURATO:PERSONA], formulata per il tramite di Giangreco, di procacciare in suo favore almeno cinquanta voti, egli promise sia la elargizione di euro 3.000,00 in tre distinte tranche, delle quali versò almeno una di euro 1000,00, sia di procurare un posto di lavoro a [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], che di mettere a disposizione delle esigenze del clan l'apparato politico-amministrativo di Neviano e la sua funzione pubblica, che,ancoraidi rappresentare gli interessi del clan Coluccia, fatto commesso in Noha il 31 ottobre 2020.

Dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche si è rilevato che in una occasione [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato la protezione di Giangreco, chiedendogli di recarsi in Neviano e di rendere palese la sua presenza nel paese in modo tale che lui potesse sentirsi rassicurato, e ciò dopo l'aggressione e le minacce che il comandante della polizia municipale aveva rivolto all'ex sindaco e a lui stesso. [OSCURATO:PERSONA] aveva assecondato la richiesta e si era recato a Neviano.

Dalle successive conversazioni è emerso il coinvolgimento di Giangreco nella campagna elettorale, perché fu il collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e il capo del clan, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] svolse la campagna elettorale ricorrendo frequentemente all'apporto di [OSCURATO:PERSONA], ostentando nel paese la vicinanza a quest'ultimo, in modo di avvalersi della forza intimidatoria che questi era in grado di eserciate. [OSCURATO:PERSONA] ebbe timore di non raggiungere un numero di voti sufficienti, si rivolse a Giangreco, che gli propose di contattare Michelino di Noha, cioè [OSCURATO:PERSONA], il quale gli fece sapere che gli avrebbe garantito cinquanta voti.

A fronte della promessa 4i voti, [OSCURATO:PERSONA] mise subito a disposizione la sua pubblica funzione, assicurando piena disponibilità a soddisfare le esigenze dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA] disse anche di essersi impegnato al versamento di denaro e, una volta vinte le elezioni, corrispose in diversi ratei la somma di denaro concordata.

4. Infine, ulteriore addebito è di aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso "Sacra corona unita", avente la disponibilità di armi, in particolare del gruppo capeggiato da Michele e [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo funzionale di mediatore dei rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con i partecipi della frangia di Aradeo e delle relazioni con gli esponenti degli apparati politico-amministrativi, in Noha, Galatina e paesi limitrofi, almeno fino al novembre 2020.

Gli elementi indiziari a sostegno di tale addebito sono tratti dal materiale informativo raccolto in riferimento ai fatti di usura e di scambio elettorale politico- mafioso e, quanto all'aggravante della disponibilità di armi, si è accertato che alcuni associati erano armati e detenevano le armi per il conseguimento della finalità dell'associazione.5.

Il Tribunale ha quindi ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione della gravità dei fatti e della personalità dell'indagato, oltre che della presunzione normativa in riguardo all'addebito di partecipazione associativa.

6. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

6.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di difetto di autonoma valutazione dei presupposti cautelari.

Il provvedimento è carente di una valutazione critica degli elementi indiziari e della loro gravità e si è limitato ad un meno rinvio alle risultanze investigative.

6.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'addebito cautelare di cui al capo L) - concorso nel delitto di usura, cd. vicenda Giaracuni -.

La ricostruzione operata dal giudice della cautela muove dalla premessa, non sufficientemente dimostrata, della consapevolezza di Giangreco del prestito di usura nel senso della consapevolezza della natura usuraria del debito contratto da Giaracuni.

Il Tribunale ha omesso di farsi carico delle specifiche doglianze difensive in ordine alla mancanza di qualsivoglia comportamento del ricorrente idoneo ad esercitare pressioni sulla vittima.

6.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'addebito si cui al capo X) - concorso nel delitto di cd. voto di scambio -.

L'ipotizzato accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e il clan mafioso non supera la prova di resistenza in relazione alla gravità indiziaria. [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, nel corso dell'interrogatorio, la natura dei rapporti con il ricorrente, dovuti ad una profonda amicizia personale e il Tribunale non si è confrontato con questa versione dei fatti.

Nonostante l'uso del trojan horse, i risultati intercettativi no. n hanno attestato l'esistenza di un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto dar sostanza all'ipotizzata promessa di denaro in cambio di voti.

Manca in ogni caso la prova che il denaro sia stato promesso da [OSCURATO:PERSONA] a Coluccia in cambio di voti, perché [OSCURATO:PERSONA] consegnò del denaro a Giangreco ma Giangreco ebbe effettivamente a svolgere delle mansioni in suo favore nel corso della campagna elettorale.

I voti ottenuti da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle elezioni furono poco più di un centinaio e l'attività di captazione non ha mai registrato la consegna dell'importo di euro tremila, proprio perché la consegna non è mai avvenuta.Non vi è prova di alcun coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], né di alcuno scambio politico-mafioso perché non si rinviene alcun tipo di azione ritorsiva o anche intimidatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

6.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'addebito cautelare di cui al capo A) - delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso -.

L'ordinanza impugnata, al netto del mero rinvio alle argomentazioni spese in ordine all'addebito di voto di scambio, non fa comprendere l'iter logico seguito nel ritenere sussistenti gli elementi del reato associativo.

6.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto del riconoscimento dell'aggravante dell'essere l'associazione armata.

L'ordinanza impugnata non dà conto degli elementi dai quali si ricaverebbe specificamente la disponibilità di armi in capo al sodalizio.

6.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al riconoscimento, in riferimento al capo L), dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

L'ordinanza impugnata non ha dedicato alcun specifico argomento in ordine all'elemento psicologico richiesto dall'aggravante, nel senso della volontà di apportare un vantaggio alla compagine associativa.

6.7. Con il settimo motivo ha dedptto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari e adeguatezza della misura.

L'ordinanza impugnata, con manifesta illogicità, ha affermato l'attualità della pericolosità sociale in quanto non sarebbe trascorso un significativo lasso temporale tra applicazione della misura e la commissione delle condotte contestate.

Si è invece dimostrato, e di ciò l'ordinanza non ha tenuto conto, che, anche a voler ipotizzare l'esistenza di un sodalizio, non vi sono elementi che attestino che l'indagato ne faccia parte; e che una serie di dati oggettivi costituiscono prova positiva dell'impossibilità di riconoscere in capo all'indagato un ruolo partecipativo.

7. Successivamente il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha proposto rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.2.

Successivamente alla proposizione del ricorso, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato la rinuncia al ricorso, adducendo la sopravvenuta carenza di interesse perché medio tempore il giudice dell'appello cautelare, coh provvedimento del 18 agosto 2022, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Si deve allora prendere atto che, secondo quanto puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte suprema, "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" - Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266821 -.

3. Al di là della motivazione data dal difensore del ricorrente alla rinuncia, non si è di fronte ad un caso di sopravvenuta piena carenza di interesse al ricorso, dato che esso era stato proposto non solo per contestare l'adeguatezza della misura cautelare carcerariai ma anche in punto di sussistenza dei presupposti di un intervento cautelare che il provvedimento successivamente emesso, di mera sostituzione della misura, ha confermato.

Non può allora trovare applicazione il principio di diritto per il quale "l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza" - Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785, tra le molte -.

Deve invece disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, in quanto, come affermato, tra le altre, da Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921, "alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.".

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. tg9_40-4.1.51349-scrr-e, Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, usura e scambio elettorale politico-mafioso. Preliminarmente alla valutazione del materiale indiziario, il Tribunale ha decretato l'infondatezza della eccezione di nullità del provvedimento cautelare per difetto di autonoma valutazione dei presupposti. 2. [OSCURATO:PERSONA] è raggiunto dall'addebito di aver concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in osservanza alle direttive del capo clan [OSCURATO:PERSONA], nel farsi promettere e dare interessi usurari da [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Aradeo e altrove fino al 15 giugno 2020. Soprattutto dalle attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche si sono tratti elementi indiziari per affermare che [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole della natura usuraria del prestito ad [OSCURATO:PERSONA], da lui in più occasioni sollecitato a versare almeno parte del dovuto. Unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] lo aveva percosso per costringerlo a versare, data la sua inadempienza, una somma di denaro pari almeno ad euro 6000,00. In ragione di questa aggressione [OSCURATO:PERSONA] si rivolse a [OSCURATO:PERSONA], per il tramite proprio di [OSCURATO:PERSONA], per concordare condizioni di pagamento, e consegnò a [OSCURATO:PERSONA] la somma di denaro di euro 6.000,00, impegnandosi a restituire il residuo debito successivamente. 3. Altro addebito cautelare è costituito dal concorso nel delitto di scambio elettorale politico mafioso. [OSCURATO:PERSONA], già assessore del Comune di Neviano, accettò da [OSCURATO:PERSONA], già condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, che la formulava per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], intermediario e partecipe dell'associazione di tipo mafioso, la promessa di procurargli voti per le elezioni amministrative del settembre del 2020 nel Comune di Neviano, promettendo in cambio denaro, utilità e la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa e segnatamente del clan Coluccia. A fronte della accettazione della promessa di [OSCURATO:PERSONA], formulata per il tramite di Giangreco, di procacciare in suo favore almeno cinquanta voti, egli promise sia la elargizione di euro 3.000,00 in tre distinte tranche, delle quali versò almeno una di euro 1000,00, sia di procurare un posto di lavoro a [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], che di mettere a disposizione delle esigenze del clan l'apparato politico-amministrativo di Neviano e la sua funzione pubblica, che,ancoraidi rappresentare gli interessi del clan Coluccia, fatto commesso in Noha il 31 ottobre 2020. Dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche si è rilevato che in una occasione [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato la protezione di Giangreco, chiedendogli di recarsi in Neviano e di rendere palese la sua presenza nel paese in modo tale che lui potesse sentirsi rassicurato, e ciò dopo l'aggressione e le minacce che il comandante della polizia municipale aveva rivolto all'ex sindaco e a lui stesso. [OSCURATO:PERSONA] aveva assecondato la richiesta e si era recato a Neviano. Dalle successive conversazioni è emerso il coinvolgimento di Giangreco nella campagna elettorale, perché fu il collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e il capo del clan, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] svolse la campagna elettorale ricorrendo frequentemente all'apporto di [OSCURATO:PERSONA], ostentando nel paese la vicinanza a quest'ultimo, in modo di avvalersi della forza intimidatoria che questi era in grado di eserciate. [OSCURATO:PERSONA] ebbe timore di non raggiungere un numero di voti sufficienti, si rivolse a Giangreco, che gli propose di contattare Michelino di Noha, cioè [OSCURATO:PERSONA], il quale gli fece sapere che gli avrebbe garantito cinquanta voti. A fronte della promessa 4i voti, [OSCURATO:PERSONA] mise subito a disposizione la sua pubblica funzione, assicurando piena disponibilità a soddisfare le esigenze dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA] disse anche di essersi impegnato al versamento di denaro e, una volta vinte le elezioni, corrispose in diversi ratei la somma di denaro concordata. 4. Infine, ulteriore addebito è di aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso "Sacra corona unita", avente la disponibilità di armi, in particolare del gruppo capeggiato da Michele e [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo funzionale di mediatore dei rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con i partecipi della frangia di Aradeo e delle relazioni con gli esponenti degli apparati politico-amministrativi, in Noha, Galatina e paesi limitrofi, almeno fino al novembre 2020. Gli elementi indiziari a sostegno di tale addebito sono tratti dal materiale informativo raccolto in riferimento ai fatti di usura e di scambio elettorale politico- mafioso e, quanto all'aggravante della disponibilità di armi, si è accertato che alcuni associati erano armati e detenevano le armi per il conseguimento della finalità dell'associazione.5. Il Tribunale ha quindi ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione della gravità dei fatti e della personalità dell'indagato, oltre che della presunzione normativa in riguardo all'addebito di partecipazione associativa. 6. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 6.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di difetto di autonoma valutazione dei presupposti cautelari. Il provvedimento è carente di una valutazione critica degli elementi indiziari e della loro gravità e si è limitato ad un meno rinvio alle risultanze investigative. 6.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'addebito cautelare di cui al capo L) - concorso nel delitto di usura, cd. vicenda Giaracuni -. La ricostruzione operata dal giudice della cautela muove dalla premessa, non sufficientemente dimostrata, della consapevolezza di Giangreco del prestito di usura nel senso della consapevolezza della natura usuraria del debito contratto da Giaracuni. Il Tribunale ha omesso di farsi carico delle specifiche doglianze difensive in ordine alla mancanza di qualsivoglia comportamento del ricorrente idoneo ad esercitare pressioni sulla vittima. 6.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'addebito si cui al capo X) - concorso nel delitto di cd. voto di scambio -. L'ipotizzato accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e il clan mafioso non supera la prova di resistenza in relazione alla gravità indiziaria. [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, nel corso dell'interrogatorio, la natura dei rapporti con il ricorrente, dovuti ad una profonda amicizia personale e il Tribunale non si è confrontato con questa versione dei fatti. Nonostante l'uso del trojan horse, i risultati intercettativi no. n hanno attestato l'esistenza di un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto dar sostanza all'ipotizzata promessa di denaro in cambio di voti. Manca in ogni caso la prova che il denaro sia stato promesso da [OSCURATO:PERSONA] a Coluccia in cambio di voti, perché [OSCURATO:PERSONA] consegnò del denaro a Giangreco ma Giangreco ebbe effettivamente a svolgere delle mansioni in suo favore nel corso della campagna elettorale. I voti ottenuti da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle elezioni furono poco più di un centinaio e l'attività di captazione non ha mai registrato la consegna dell'importo di euro tremila, proprio perché la consegna non è mai avvenuta.Non vi è prova di alcun coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], né di alcuno scambio politico-mafioso perché non si rinviene alcun tipo di azione ritorsiva o anche intimidatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 6.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'addebito cautelare di cui al capo A) - delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso -. L'ordinanza impugnata, al netto del mero rinvio alle argomentazioni spese in ordine all'addebito di voto di scambio, non fa comprendere l'iter logico seguito nel ritenere sussistenti gli elementi del reato associativo. 6.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto del riconoscimento dell'aggravante dell'essere l'associazione armata. L'ordinanza impugnata non dà conto degli elementi dai quali si ricaverebbe specificamente la disponibilità di armi in capo al sodalizio. 6.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al riconoscimento, in riferimento al capo L), dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. L'ordinanza impugnata non ha dedicato alcun specifico argomento in ordine all'elemento psicologico richiesto dall'aggravante, nel senso della volontà di apportare un vantaggio alla compagine associativa. 6.7. Con il settimo motivo ha dedptto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari e adeguatezza della misura. L'ordinanza impugnata, con manifesta illogicità, ha affermato l'attualità della pericolosità sociale in quanto non sarebbe trascorso un significativo lasso temporale tra applicazione della misura e la commissione delle condotte contestate. Si è invece dimostrato, e di ciò l'ordinanza non ha tenuto conto, che, anche a voler ipotizzare l'esistenza di un sodalizio, non vi sono elementi che attestino che l'indagato ne faccia parte; e che una serie di dati oggettivi costituiscono prova positiva dell'impossibilità di riconoscere in capo all'indagato un ruolo partecipativo. 7. Successivamente il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha proposto rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.2. Successivamente alla proposizione del ricorso, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato la rinuncia al ricorso, adducendo la sopravvenuta carenza di interesse perché medio tempore il giudice dell'appello cautelare, coh provvedimento del 18 agosto 2022, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Si deve allora prendere atto che, secondo quanto puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte suprema, "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" - Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266821 -. 3. Al di là della motivazione data dal difensore del ricorrente alla rinuncia, non si è di fronte ad un caso di sopravvenuta piena carenza di interesse al ricorso, dato che esso era stato proposto non solo per contestare l'adeguatezza della misura cautelare carcerariai ma anche in punto di sussistenza dei presupposti di un intervento cautelare che il provvedimento successivamente emesso, di mera sostituzione della misura, ha confermato. Non può allora trovare applicazione il principio di diritto per il quale "l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza" - Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785, tra le molte -. Deve invece disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, in quanto, come affermato, tra le altre, da Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921, "alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.". P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri
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