CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02064/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 26322/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Bruno d'Agostino, [OSCURATO:PERSONA], Rita d'Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avv.ti. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona del Presidente del Consiglio e dei rispettivi ministri pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 6 aprile 2022 n. 2288 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:medici specializzandi - risarcimento del danno da violazione delle direttive comunitarie. N.R.G.: 26322/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alla scuola di specializzazione post lauream in anni successivi al 1991 ma anteriori al 2006. Nel 2015 hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257; -) l’importo percepito tuttavia non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE, né furono loro accordati i benefìci previsti per altri medici in termini di adeguamento periodico del compenso. Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria. 2. Con sentenza 20.4.2018 n. 8159il Tribunale rigettò la domanda. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 6.4.2022 n. 2288 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte territoriale ritenne che lo Stato italiano diede attuazione alla Direttiva 82/1976 col d. lgs. 257/91, e che il diritto comunitario non imponeva alcun vincolo agli Stati membri per quanto concerne il livello della remunerazione. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenti con ricorso fondato su otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso. N.R.G.: 26322/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 5. Ambo le parti hanno depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Primo motivo. Col primo motivo è denunciata la violazione di otto diverse norme di legge: quattro nazionali e quattro comunitarie. Al di là di tale formale intitolazione, nell’illustrazione del motivo si sostiene con vari argomenti che la remunerazione percepita dagli odierni ricorrenti durante la scuola di specializzazione non fu “adeguata”rispetto alla quantità e qualità del lavoro svoltoe comunque rispetto al generale parametro di cui all’art. 36 Cost., in quanto l’attività da essi svolta durante la frequenza della scuola di specializzazione era assimilabile a quella di lavoro dipendente; che il concetto di “adeguatezza” sarebbe desumibile da vari fonti ed atti comunitari; che la prova della “inadeguatezza” della borsa di studio da essi percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione sarebbe fornita dalla circostanza che, partire dal 2006, quanti si iscrissero alle scuole si specializzazione percepirono un compenso ben più cospicuo; che la loro tesi sarebbe stata condivisa da una sentenza del Tribunale di Roma pronunciata 23 anni fa. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bisc.p.c.. Tutti -dicasi: tutti - gli argomenti spesi dal ricorrente a sostegno del motivo sono stati reiteratamente sottoposti, esaminati e rigettati da questa Corte in non meno - alla data della odierna camera di consiglio - di 472 ricorsi , nei quali con fermissimo orientamento si è ripetutamente affermato che: a) “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.”; N.R.G.: 26322/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 b) il diritto comunitario non fissa alcun limite né vincolo agli Stati membri, quanto alla determinazione della misura della remunerazione dovuti agli iscritti alle scuole di specializzazione; c) la Corte di giustizia dell’Unione Europea non solo non ha mai fissato alcun “criterio di determinazione” della misura del compenso di cui si discorre, ma neanche avrebbe potuto farlo: le Direttive 75/362 e 75/363, infatti, non vollero affatto uniformare la disciplina degli Stati membri quanto al trattamento dei medici: per farsene convinto, basterà rinviare il difensore dei ricorrenti al VII Considerando della Direttiva 75/362, ove si legge a chiare lettere che il coordinamento da essa introdotto non ha lo scopo di “armonizzare tutte le disposizioni degli Stati membri concernenti la formazione dei medici specialisti”, ma solo quello di consentire il reciproco riconoscimento dei diplomi di laurea e di medico specialista, e che pertanto la direttiva intendeva introdurre il reciproco riconoscimento dei diplomi, ma “non un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi”, come si legge nel successivo VIII Considerando (per tutti questi princìpi, ex multis, v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 –01). 2. Secondo motivo. Col secondo motivo è denunciato il vizio di omessa pronuncia. N.R.G.: 26322/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 I ricorrenti deducono che la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sul motivo di gravameda essi proposto, col quale la sentenza di primo grado era stata impugnata nella parte in cui aveva escluso il diritto al risarcimento del danno che essi proclamavano di aver sub ì to , in conseguenza del mancato versamento dei contributi previdenziali durante la frequenza della scuola di specializzazione. 2.1. Il motivo è infondato. La Corte d’appello, dopo avere escluso che gli odierni ricorrenti avessero svolto un’attività assimilabile al lavoro subordinato , e dopo avere escluso che la remunerazioneda essi percepita fosse “inadeguata” o comunque che vi fosse stata in parte qua una violazione, da parte dello Stato, di obblighi imposti dal diritto comunitario, ha affermatoche tali statuizioni “assorbivano ogni altra domanda”(p. 6). Il motivo di appello di cui si discorre non fu dunque trascurato, ma fu dichiarato assorbito. Né la statuizione di assorbimento è stata impugnata in questa sede. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente. Con essi i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe immotivatamente ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale da essi prospettate (e cioè le questioni di legittimità costituzionaledegli artt. 41 e 46 d. lgs. 368/99, con riferimento agli artt. 3, 38 e 97 Cost., nonché dell’art. 14 CEDU; dell’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] alla CEDU, con riferimento alla norma interposta di cui all’art. 117 cost.). 3.1. Premesso che i suddetti “motivi”, più che come mezzi di impugnazione, vanno qualificati come una reiterata istanza di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme sopra citate, tali istanze non meritano accoglimento, alla luce degli argomenti spesi nei §§ che precedono, come già ritenuto da questa Corte su identiche istanze proposte dall’ identico N.R.G.: 26322/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 difensoredegli odierni ricorrenti (Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1. 2022 , alla cui motivazione può qui farsi rinvio ex art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.). 3.2. Con riferimento, infine al contrasto delle suddette norme nazionali con la Carta EDU basterà qui richiamare quanto stabilito da Corte EDU, sez. I, 29.8.2023, Ruggeri c. Italia, in causa 362/18 (evidentemente ben nota al difensore dei ricorrenti, che figura tra i difensori delle parti di quel giudizio), ovvero che “la Corte rileva innanzitutto che le misure impugnate sono state adottate per contrastare le conseguenze di una crisi economica: quindi, le autorità avevano agito tenendo presente l’interesse pubblico. In realtà, le disposizioni sopra menzionate si inseriscono in un programma molto più ampio che coinvolge tutto il settore pubblico e che non riguarda solo i ricorrenti, ma più in generale i dipendenti pubblici. Inoltre, i ricorrenti non hanno subito alcuna riduzione diretta del loro reddito poiché è stato loro soltanto negato un aumento previsto. Nei presenti ricorsi non vi è alcuna affermazione o prova che le misure adottate abbiano lasciato i ricorrenti privi di tutti i mezzi di sussistenza, né essi hanno sostenuto che rischiavano di scendere al di sotto della soglia di sussistenza (…). Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che questa censura è manifestamente infondata e deve essere respinta ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione” (Corte EDU, Ruggeri c. Italia, cit., §§ 23 e 24). 4. Il quinto motivo di ricorso. Col quinto motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sulla loro istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea sulla conformità al diritto comunitario dell’art. 6 d. lgs. 257/91. Chiedono, in subordine, che sia questa Corte a sollevare la suddetta questione. N.R.G.: 26322/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 4.1. Come motivo di ricorso, la suddetta censura è inesistente. Il giudice di merito ha infatti la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il rinvio pregiudiziale. Come istanza ex art. 267 TFUE, la richiesta dei ricorrenti non merita accoglimento. I ricorrenti hanno formulato una domanda di danno, e l’esistenza d’un danno presuppone una perdita patrimoniale e una condotta contra ius , anche –nei casi previsti dalla legge – se non colposa. Ad avviso dei ricorrenti, dunque, fu per loro “danno”la scelta del legislatore di incrementare i compensi previsti per quanti si iscrissero alle scuole di specializzazione dopo il 2007, di escludere la natura subordinata del lavoro da essi volto, di non prevedere una copertura previdenziale. Varrà in contrario osservare, da un lato, che essi confondono il danno civile con una (ipotetica) disparità di trattamento; e dall’altro che per predicarsi un danno civile è necessario vantare un previo diritto leso, e nel caso di specie vanamente si cercherebbe nell’ordinamento tanto comunitario quanto nazionale un “diritto” dei ricorrenti iscritti nel 1999 ad essere remunerati come i loro colleghi iscritti nel 2006. Infatti lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina e quale la disciplina assicurativa e previdenziale è una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri. Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupatodel quantum do vuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31922 del 10.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez. L, Sentenza n. 15520 del 13.6.2018). 4.2. Anche su questo punto il paventato contrasto tra questa giurisprudenza e la Carta EDU è stato escluso dalla già ricordata Corte EDU, sez. I, 29.8.2023, Ruggeri c. Italia, in causa 362/18. N.R.G.: 26322/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 5. Il sesto motivo di ricorso. Col sesto motivo la sentenza è censurata per avere rigettato la domanda di “mancata corresponsione dell’incremento annuo al tasso programmato di inflazione” della remunerazione percepita dal ricorrenti durante la frequenza della scuola di specializzazione. L’illustrazione del motivo è così concepita: -) dapprima è riassunto il contenuto della sentenza impugnata (pp. 36-37); -) quindi viene aggiunto che i Tribunali di Perugia, Ferrara e Pisa hanno deciso diversamente, e si trascrive una passo della decisione del primo di essi. 5.1. Anche a prescindere da qualsiasi valutazione sulla rispondenza dell’illustrazione del motivo al precetto di cui all’art. 366, n. 4, c.p.c., il motivo è comunque inammissibile ex art. 360-bisc.p.c.. Le Sezioni Unite di questa Corte, cui fu devoluta la questione di diritto oggi all’esame del collegio, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024, hanno stabilito (dando seguito alla giurisprudenza pressoché totalitaria di questa Corte) che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all’incremento annuo al tasso programmato di inflazione, né all'adeguamento triennale , in virtù del blocco di tal i aggiornamentiprevisto senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002. 6. Il settimomotivo di ricorso . Col settimo motivo la sentenza è censurata per avere rigettato la domanda di “adeguamento triennale” della remunerazione percepita dal ricorrenti durante la frequenza della scuola di specializzazione. N.R.G.: 26322/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 6.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. , per la ragione già indicata al precedente § 5.1. 7. L’ottavo motivo di ricorso. Con l’ottavo motivo è denunciata la violazione dell’art. 92 c.p.c.. I ricorrenti deducono che nel caso di specie “sussistevano i presupposti” per la compensazione delle spese, e che comunque la misura delle spese liquidate dalla Corte d’appello sarebbe eccessiva rispetto al pregio dell’attività difensiva svolta dalla difesa erariale. 7.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. U., 15/07/2005, n. 14989). In secondo luogo lo stabilire se la liquidazione delle spese debba avvenire in base al parametro minimo, medio o massimo previsto dal d.m. 55/14 è questione di merito, anch’essa insindacabile nella presente sede di legittimità. 8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 385 c.p.c.. 8.1. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 13.897 annui per ciascun anno di N.R.G.: 26322/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 frequenza della scuola di specializzazione, “oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Diversi attori (ad es., [OSCURATO:PERSONA]) frequentarono un corso di specializzazione quinquennale: la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 69.485 oltre interessi e rivalutazione. 8.2. Il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle specializzazioni si concluse nel 1995, al valore della domanda si devono sommare venti anni di interessi e rivalutazione (il giudizio di primo grado, come detto, fu introdotto nel 2015). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 148.762,92attuali. A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.001 euro. 8.3. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale ([OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore - pari al minimo - di euro 3.828, in considerazione della natura ormai “settled” delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%) e di un ulteriore 10% per ciascun ricorrente dall’11° (compreso) al 25°, e quindi di un ulteriore 150%, e così complessivamente del 420% (ex multis, Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). Il totale ascende dunque ad euro 3.828 maggiorati del 420%, ovvero euro 19.905,6, che vanno posti a carico dei ricorrenti in solidoex art. 97 c.p.c.. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; N.R.G.: 26322/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 (-) condanna i ricorrenti in solidoalla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 19.905,6, oltre eventuali spese prenotate a debito. (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam