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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14134/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello diEl_g_logn4 rideterminando la somma a titolo di risarcimento in favore della parte civile, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili rispettivamente del delitto di cui agli artt. 595 co. 1 co. 3 cod. pen. e art. 13 L. 47/1948 e del delitto di cui agli artt. 57, 595 co. 1 co. 3 cod. pen. e art. 13 L. 47/1948; considerato che, avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con il quale è stato dedotto che, in data 07 luglio 2023, la persona offesa ha rimesso la querela, con successive accettazioni del 10 e 17 luglio della stessa da parte degli imputati, come si evince da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che la difesa dei ricorrenti ha depositato successiva memoria con la quale insiste per l'ammissibilità del ricorso e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata per remissione di querela. considerato che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); ritenuto: - che la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché reat estintd per remissione di querela. .orve 11114:tag* L'usimalalg111(1111111tstr.....3 ,rmeran. e e " Così deciso il 31 gennaio 2024 ![OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello diEl_g_logn4 rideterminando la somma a titolo di risarcimento in favore della parte civile, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili rispettivamente del delitto di cui agli artt. 595 co. 1 co. 3 cod. pen. e art. 13 L. 47/1948 e del delitto di cui agli artt. 57, 595 co. 1 co. 3 cod. pen. e art. 13 L. 47/1948; considerato che, avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con il quale è stato dedotto che, in data 07 luglio 2023, la persona offesa ha rimesso la querela, con successive accettazioni del 10 e 17 luglio della stessa da parte degli imputati, come si evince da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che la difesa dei ricorrenti ha depositato successiva memoria con la quale insiste per l'ammissibilità del ricorso e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata per remissione di querela. considerato che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); ritenuto: - che la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché reat estintd per remissione di querela. .orve 11114:tag* L'usimalalg111(1111111tstr.....3 ,rmeran. e e " Così deciso il 31 gennaio 2024 ![OSCURATO:PERSONA]
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