CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 48933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e29 OSSERVA /. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto depositato oltre il termine di cui all'art. 585, commi 1 e 2 lett. C). 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione delle predette norme processuali, è manifestamente infondato; in particolare, va rilevato che, pur se è errata la data di decorrenza del termine calcolata dalla Corte d'Appello, comunque il ricorso risulta tardivo perché depositato il 17 e non il 16/10/2022, giorno ultimo per l'impugnazione partendo dalla data esatta del 01/09/2022. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2023