CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 30303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
estimenti [OSCURATO:PERSONA].da [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del 27/02/2026 del TRIBUNALE di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale G. Bertolini che ha conclusochiedendo l’inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Michelee [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorsopresentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.letta la memoria di replica insistendo nell’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendosull’opposizione, ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., come riqualificatal’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,con ordinanza di Questa Corte in data 09/12/2025 avverso l’ordinanza delmedesimo giudice, ex art. 676 cod. proc. pen., con la quale era stata richiesta larevoca della confisca dei beni già appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] e dellaVeneta [OSCURATO:PERSONA] srl, l’ha dichiarata inammissibile.1.1. Il Tribunale ha circoscritto la propria competenza a conoscerel’incidente di esecuzione relativo alla sentenza n. 476/2021 del Tribunale di Brescia(irrevocabile il 15/0472021) di non doversi procedere nei confronti di BergamiMaria [OSCURATO:PERSONA] per morte dell’imputata, rispetto al quale, non essendo stata dispostaalcuna confisca, nessuna revoca poteva intervenire; ha rilevato, invece, la propriaincompetenza con riguardo a questioni che attengono alle confische disposte nelprocedimento penale deciso dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti degliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ormai irrevocabile dopo la pronuncia dellaCorte di cassazione per quanto qui rileva, e, per l’effetto ha dichiaratoinammissibile l’istanza.2. Avverso l’ordinanza, l’avv. S. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], RossiMichele e della società [OSCURATO:PERSONA] srl, ha presentato ricorso percassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per i seguenti motivi enunciatinei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.2.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell’arti. 606 comma 1 lett.b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, 665,676 cod.proc.pen. Erronea e illegittima qualificazione della confisca su [OSCURATO:PERSONA] quale confisca diretta in luogo di confisca per equivalente, illegittimomantenimento della confisca in assenza di titolo. Le sentenze di merito avevanodisposto per il capo C) (art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74) la confisca dei beni diVeneta [OSCURATO:PERSONA] senza nulla aggiungere, sicché era evidente la natura perequivalente della confisca, da cui l'illegittima riqualificazione del titolo esecutivooperata dal giudice dell'esecuzione funzionale a mantenere la misura ablativa edad eludere le conseguenze estintive derivanti dall'assenza di condanna.2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione dell’arti. 606 comma 1 lett.b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art.578 bis cod.proc.pen. Assenza totale del presupposto della condanna per tutti gliimputati in relazione al capo C), richiesta di dissequestro totale di quantosottoposto a sequestro. Nessun imputato risulta essere stato condannato per ilcapo C), mentre quanto a [OSCURATO:PERSONA] la morte dell’imputata estingueil reato e tutti gli effetti penali. In assenza di condanna non sarebbe applicabilel’art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e di conseguenza il Tribunale avrebbedovuto restituire i beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca perequivalente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la pronuncia di estinzione del reato di cui al capo C)rende inapplicabile l’art. 578 bis cod.proc.pen. per i fatti commessiprecedentemente alla sua entrata in vigore.2.3. Con il terzo motivo deducono la motivazione apparente in relazione alladichiarazione di incompetenza in favore della Corte d’appello di Brescia e vizio dimotivazione là dove l’ordinanza impugnata avrebbe riqualificato la confisca neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] quale confisca diretta e non per equivalenteperché privi di collegamento di derivazione diretta da reato, mentre sarebbepacifico che i beni di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero il profitto diretto del reato tributario, ilquale consiste nel risparmio di spesa nella disponibilità di S.I.I. e non di [OSCURATO:PERSONA].2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge in relazione all’art.150 cod.pen. e art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e vizio di motivazione inrelazione alla contraddittorietà della restituzione con riserva. Argomentano iricorrenti l'illegittimità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione la quale hadisposto la restituzione ai ricorrenti eredi [OSCURATO:PERSONA] dei beni già di proprietà delladefunta assoggettati a sequestro preventivo per equivalente riconoscendo che indifetto di condanna il tribunale avrebbe avuto l'onere di disporre la restituzione deibeni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalenteriferibile all'imputata [OSCURATO:PERSONA]. Ha tuttavia subordinato la restituzione allaclausola di salvezza dell'esistenza di vincoli cautelari o di confische sugli stessi beninei confronti degli aventi diritto alla restituzione. Tale clausola di riserva rende larestituzione meramente teorica in quanto la disposta confisca per il capo C) gravaprecisamente sui beni di [OSCURATO:PERSONA] che è riconducibile alla stessaBergamini, nei confronti della quale si deve dispone la restituzione. Alla datadell'esecuzione del sequestro [OSCURATO:PERSONA] era controllata al 75% daBergamini anche tramite la società Gestire, come riconosciuto dal giudicedell'esecuzione, ciò nondimeno il giudice avrebbe scisso, in assenza di alcunaragione giuridica, le due posizioni per mantenere la disposta confisca. In definitiva,il giudice dell'esecuzione avendo riconosciuto il diritto alla restituzione dei beni diBergamini per difetto di condanna e avendo riconosciuto la propria competenzaper tale posizione avrebbe dovuto estendere la restituzione anche ai beni di Venetanella misura in cui essi erano riconducibili alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] tramiteGestire. Il rigetto dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione diincompetenza per la sua posizione sarebbero viziati da violazione di legge inquanto in contrasto con la stessa logica del dissequestro già disposto perBergamini.2.5. Con il quinto motivo deducono la violazione di legge in relazione all’art323 cod.proc.pen. e art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. L’aver disposto larestituzione dei beni, salva l’esistenza di altri vincoli, avrebbe svuotato larestituzione e violato il principio di perdita di efficacia del sequestro.Da un lato, la sentenza ha dichiarato l'estinzione dei reati ascritti a Bergaminiper morte dell'imputata ed avrebbe dovuto ordinare la restituzione di quanto insequestro, mentre la clausola di salvezza nella misura in cui rinvia alle confischedisposte nei confronti degli imputati vanificherebbe la disposta restituzione.Chiedono l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha conclusochiedendo l’inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Michelee [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorsopresentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] srl.Il difensore ha depositato memoria di replica insistendo nell’accoglimento deiricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della societàVeneta [OSCURATO:PERSONA] srl, società terza interessata, è inammissibile perché privo diprocura speciale.La società [OSCURATO:PERSONA] srl ha avanzato richiesta di revoca dellaconfisca disposta in relazione a reati tributari commessi nel suo interesse.In tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quantoportatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta direstituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, aisensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv.282086 – 01).Secondo il costante orientamento di questa Corte, per i soggetti portatori diinteressi meramente civilistici trova applicazione la regola dell'art. 100 cod. proc.pen., la quale prevede espressamente che la parte civile e la persona civilmenteobbligata per la pena pecuniaria possono stare in giudizio solo con il ministero diun difensore munito di procura speciale (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv.259174, Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del4/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873). Laposizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto ilprofilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali, in quantoassoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solonecessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex legeed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per ilsolo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procuraspeciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi"(Sez. 2, n. 15097del 19/03/2014 Guagliardi, Rv. 259429; Sez. 2, n. 661 del 03/12/2013, Rv.258580).Non così per il terzo interessato: al pari dei soggetti indicati dall'art. 100cod. proc. pen., egli è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poterstare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfattonel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.Quanto al caso in esame, dalla visione degli atti (All. 18 ) non risultaconferita dal legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], AndreaArcai, alcuna procura speciale per la proposizione dell’impugnazione avversol’ordinanza del Tribunale di Brescia, risultando solamente conferito il mandatodifensivo all’avv. [OSCURATO:PERSONA] al quale sono state conferite unicamente le facoltàdi legge connesse al mandato difensivo.Va conseguente dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] tutte le conseguenze di legge.2. I ricorsi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], espressamentepresentanti nella qualità di “eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]” sonoparimenti inammissibili sulla base delle seguenti ragioni.Va in primo luogo riassunta la vicenda processuale.Con sentenza n. 476/2021 dell’11/02/2021, il Tribunale di Brescia avevadichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordineai reati tributari di cui ai capi A, B, C, D, H, per morte imputata. La sentenza nondispone nessun provvedimento di confisca in relazione ai beni alla stessa presi inforza di sequestro preventivo.Con sentenza di condanna n. 3793/2023, il Tribunale di Brescia, nelparallelo processo nei confronti – tra gli altri – dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] (capoA limitatamente imposta 2012) e [OSCURATO:PERSONA] (capi C ed F), disponeva la confiscadiretta e per equivalente del profitto del reato di cui al capo A e, per quanto rileva,di cui al capo C (beni immobili, rapporti finanziari e quote societarie di [OSCURATO:PERSONA] Srl fino a concorrenza di euro 10.10498), disponeva altresì la confiscadei beni già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] che non ne aveva più la proprietà essendodeceduta.Con sentenza in data 18/07/2024, la Corte di appello, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Brescia, dichiarava non doversi procedere perprescrizione del reato di cui al capo A ([OSCURATO:PERSONA]) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il capo C. La Corte d’appello revocava la confisca per il capo A.Con sentenza n. 15799/2025, la Corte di cassazione annullava la sentenzadella Corte d’appello di Brescia limitatamente alla revoca della confisca di cui alcapo A e dichiarava inammissibili nel resto i ricorsi.Con istanza in data 23/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoincidente di esecuzione che veniva dichiarato inammissibile, con ordinanza del20/10/2025, dal Tribunale di Brescia il quale rilevava che nessuna revoca dellaconfisca poteva intervenire atteso che con la sentenza n. 476/2021 non era statadisposta; che eventuali questioni attinenti alle confische disposte nell’ambito delprocedimento penale davanti alla Corte d’appello di Brescia avrebbero dovutoessere proposte davanti alla Corte territoriale, giudice competente.Con ordinanza in data 27/02/2026, ex artt. 676, 667 comma 4cod.proc.pen., decidendo in sede di opposizione, come diversamente qualificatal’impugnazione dei ricorrenti da parte della Corte di cassazione, il Giudicedell’esecuzione: 1) dichiarava inammissibile la richiesta di revoca della confiscadisposta in altro procedimento; 2) disponeva l’immediata restituzione agli erediROSSI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei beni oggetto di sequestro preventivo finalizzatoalla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.l.vo n. 74/2000, beni già diBERGAMINI [OSCURATO:PERSONA] e relativi ai reati contestati, salva l’esistenza di vincolicautelari o di confische sugli stessi beni; 3) respingeva l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] srl di restituzione di quanto sequestrato, qualificata la confiscadisposta nei confronti della società quale confisca diretta.Avverso tale pronuncia i fratelli [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di BergaminiMaria [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione con ilquale censurano la qualificazione della confisca quale confisca diretta, disposta inrelazione al capo C) in assenza di condanna degli imputati, l’errata scissione dellaposizione degli eredi [OSCURATO:PERSONA] da quella di [OSCURATO:PERSONA] srl; l’erratasubordinazione della restituzione alla verifica dell’inesistenza di altri vincoli suibeni, e chiedono la restituzione senza riserve dei beni, già di proprietà di BergaminiMaria [OSCURATO:PERSONA], sottoposti a confisca disposta con sentenza n. 3793/2023 a caricodei coimputati sui beni di [OSCURATO:PERSONA] per il capo C).3. Fatta questa premessa, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] eRossi [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ( la posizione di VenetaInvestimento è stata trattata supra) va delimitato l’ambito dell’incidente diesecuzione alle sole questioni di esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescian. 476/2021 (irrevocabile il 15/04/2021) di non doversi procedere nei confronti diBergami [OSCURATO:PERSONA] per morte dell’imputata, come perimetrata la competenzadel Giudice dell’esecuzione nell’ordinanza emessa ex art. 676 cod.proc.pen. e inquella emessa in sede di opposizione, qui impugnata.Va poi considerato che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con l’impugnatoprovvedimento, hanno già ottenuto la restituzione dei beni già di proprietà diBergamini [OSCURATO:PERSONA] e relativi ai reati a lei contestati (tra cui il capo C) nelprocedimento definito con la sentenza n. 476/2021, salva l’esistenza di vincolicautelari o di confische sugli stessi beni e nei confronti degli aventi diritto allarestituzione.4. Ciò premesso, le censure come articolate nei motivi di doglianza, checoncernono la richiesta di revoca della confisca del profitto del reato di concorsoin sottrazione fraudolenta di cui al capo C) del procedimento penale conclusodavanti alla Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1285/2024, sonoinammissibili in quanto trascurano completamente le ragioni della decisione, cheha circoscritto la cognizione del Tribunale alla sola esecuzione della sentenza n.476 del 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per altro verso, lacircostanza che il Tribunale ha disposto la revoca della confisca, salva l’esistenzadi altri vincoli cautelari o di confische sugli stessi beni, pretendendo che ilTribunale, quale giudice dell’esecuzione, decida anche su questione di esecuzioneche esulano dal perimetro della sua cognizione, come esplicitamente perimetrato,ed avendo, il Tribunale, declinato la propria competenza in favore della Corted’appello di Brescia, quale giudice dell’esecuzione della sentenza n. 1285/2024,per tutte le questioni di esecuzione nascenti da tale pronuncia, ivi compresa laquestione degli eventuali vincoli e/o confische disposte sui beni già di BergaminiMaria [OSCURATO:PERSONA] e oggetto di restituzione.La salvezza dell’esistenza di altri vincoli eventualmente disposti da altreautorità giudiziarie costituisce conseguenza fisiologica del fatto che il giudice dellaesecuzione non può che conoscere del provvedimento in relazione al quale èfunzionalmente competente a decidere, non potendo egli disporre dei vincolieventualmente imposti da provvedimenti che sono estranei alla sua competenza.La clausola di salvezza è una presa d’atto di tale (in)competenza, non èdeterminazione che contraddice la sua decisione.5. Anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentanti nella qualità di“eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]” devono essere dichiarati inammissibili.Tutti i ricorrenti devono, poi, essere condannati al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che nonvi è ragione di ritenere che i ricorsi sia stato presentati senza "versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrentiversino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]