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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 10409/2026

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el Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1479 - controricorrente –avverso la sentenza n. 4496/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 2942/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15678/20221.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4496/2021N, umero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 10409/2026pubblicata il 9 dicembre 2021, ha confermato la decisione dDait a pubblicazione 20/04/2026primo grado del Tribunale di Roma, che aveva rigettatol’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’Università degli studi di [OSCURATO:PERSONA], volto a sentirdichiarare l’illegittimità dei contratti di lavoro autonomoprofessionale conclusi dalla lavoratrice tra l’11 aprile 2007 e il30 gennaio 2015, con condanna dell’Università al pagamentodella somma di euro 309.545,27, oltre accessori, a titolo didifferenze retributive, e della somma di euro 50.000, oltreaccessori, a titolo di lavoro straordinario, oltre a ogni altraconseguenza risarcitoria.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza disecondo grado, sulla base di cinque motivi.3.L’Università resiste con controricorso.4.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedegli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., per difetto assoluto dimotivazione o motivazione apparente e/o perplessa.1.1.

Il motivo è infondato.Come questa Corte a Sezioni Unite ha già affermato, conprincipi consolidatisi nel tempo, la riformulazione dell'art. 360c.p.c., n. 5, disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,secondo cui è deducibile esclusivamente l' “omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione alminimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede digiudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivaziNoumnearole re gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tNruammerou dti ara ccolta generale 10409/2026in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attienDeat a pubblicazione 20/04/2026all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo dellasentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile” (Cass., S.U., n. 8053 del 2014, ex aliis, Cass.n.22598 del 2018, Cass. n. 7090 del 2022).La sentenza impugnata si sottrae a censura, atteso che al di làdella sua estensione, contiene puntuali e articolati riferimentisia ai canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità per individuare i caratteri della subordinazione, siaall’esito delle prove testimoniali e documentali, esaminate, conriguardo alla fattispecie, criticamente con illustrazione delleragioni della decisione alla luce appunto della giurisprudenza dilegittimità previamente selezionata.1.2.

Mancano dunque le condizioni per ravvisare, nellamotivazione della sentenza impugnata, una violazione delminimo costituzionale.2.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., laviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corted’appello posto a fondamento della decisione le prove propostedalle parti e per travisamento della prova in ordine alla scuoladi specializzazione.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

La sentenza impugnata ha tratto le sue conclNuusmieoron rie gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026sull’assenza di subordinazione dagli elementi emersi neNlu mceoror dsi ora ccolta generale 10409/2026dell’istruttoria, in particolare dalle prove testimoniali e dDaait a pubblicazione 20/04/2026contratti sottoscritti, procedendo a un loro esame critico eapprofondito.Non è dunque ravvisabile la violazione di legge denunciata,dovendosi sempre considerare che l'esame dei documenti esibitie delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione deidocumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudiziosull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece chedi altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, diquelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutaretutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamentedisattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con la decisioneadottata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017,Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016).Come di recente ricordato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27479del 15/10/2025, Cass. n. 9371 del 2025), la violazione dell’art.115 cod. proc. civ. abilita alla proposizione del ricorso percassazione quando il giudice, in espressa o implicitacontraddizione con la prescrizione della norma, nella specie nonravvisabile, abbia posto a fondamento della decisione proveinesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalleparti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttoriofficiosi riconosciutigli; del pari, la violazione dell’art. 116 cod.proc. civ. denunciabile con impugnazione di legittimità Nsumi ehroa re gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026quando si deduca che il giudice di merito abbia disaNtutmeesroo d i iral ccolta generale 10409/2026principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di unDaat a pubblicazione 20/04/2026deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbiavalutato secondo prudente apprezzamento una prova o unarisultanza probatoria soggetta a diverso regime, mentre ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.,solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione, nella specie non ravvisabile.2.2.

Quanto al travisamento della prova, i suoi contorni sonostati di recente tracciati dalla giurisprudenza di legittimità: essoricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto da provare, potendo essere censurato aisensi dell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti difatto processuale o sostanziale, se ha costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cuinozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di uneffettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdottoda una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciòsolo controvertibile, così da formare comunque oggetto,implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudiceha definito il processo (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 5792 del05/03/2024, Sez. 3, Ordinanza n. 13085 del 16/05/2025).Nella specie, non è chiaro, in relazione alla puntualemotivazione della sentenza, a quale tipo di svista alluda laricorrente, quando sostiene che «la circostanza della frequenzadella scuola di specializzazione – seppur ritenuta fondamentaledal Giudice – integra anche l’ipotesi del “travisamento dellaNumero registro generale 15678/2022prova”, da parte dei giudici di merito, perché si tratta dNi umero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 10409/2026un’informazione probatoria inesistente».

Data pubblicazione 20/04/2026In realtà, la circostanza che la Caputo frequentasse anche lascuola di specializzazione in contemporanea con lo svolgimentodell’attività di laboratorio è stata utilizzata dalla corte territorialecome indice aggiuntivo, ma non certo unico, del fatto che lafrequenza continuativa del laboratorio universitario avvenissenon soltanto per gli scopi cui erano funzionali i contratti dicollaborazione, ma anche per scopi professionali personali dellalavoratrice.Risulta allora evidente che non di svista si è trattato, ma divalutazione della prova, come tale ancora una voltaincensurabile in sede di legittimità come vizio di travisamento.3.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o la falsa applicazione dell’art. 1388 c.c., per avere la Corted’appello ritenuto irrilevante il potere direttivo dei responsabilinon dipendenti del datore di lavoro.Sostiene la ricorrente che le coordinatrici del lavoro svolto dallaricorrente, benché non dipendenti dell’Università, esercitavanodi fatto e tacitamente un potere rappresentativo di tale ente eche la svalutazione di questo elemento violerebbe l’art. 1388c.c.3.1.

Il motivo è infondato.La Corte d’Appello ha affermato che “le prove testimonialiesaminate non hanno potuto confermare infatti la sussistenzadel costante esercizio di controllo e direttivo, così come nonrisulta rilevante che il coordinamento generale del servizio eraaffidato a un responsabile (circostanza ritenuta rilevante con ilmotivo di appello), con il quale l’odierna appellante siconfrontava nell’esercizio della sua attività”.

L’esercizio delNumero registro generale 15678/2022potere direttivo da parte di tali responsabili ha accertato la CorteN umero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 10409/2026d’Appello “consisteva nell’indicazione generale dell’attività dDaat a pubblicazione 20/04/2026svolgere”, necessaria anche in relazione al fatto che lalavoratrice doveva completare la sua formazione.La sentenza impugnata nell’affermare, nel più ampio contestoprobatorio sopra richiamato, che “Al riguardo risulta correttoevidenziare anche che comunque tali coordinatori non eranodipendenti dell’Università e tale dato non può essere quisminuito perché non rappresentava il “datore di lavoro”formalmente indicato” non si pone in contrasto, comeprospetta il ricorrente, con l’art. 1388 cc, secondo cui “Ilcontratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interessedel rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, producedirettamente effetto nei confronti del rappresentato”, ma hatratto dall’assenza di formale dipendenza delle coordinatricidall’Università che il potere organizzativo esercitato dallecoordinatrici stesse nei confronti della lavoratrice non siriferibile all’ente.Nessuna violazione di legge le è dunque addebitabile.4.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso ognipronuncia sui motivi d’appello relativi all’applicazione dellenorme sul pubblico impiego e delle circolari del rettore, allacontinuità della prestazione lavorativa, alle ferie e alle assenze.4.1.

Il motivo è infondato.La sentenza impugnata, infatti, ha deciso sulla domanda,reiterata in appello, che era quella di accertamento della naturasubordinata del rapporto di lavoro, esaminando gli elementirilevanti per la decisione, e fornendo una valutazionecomplessiva, non potendo la critica limitarsi a prospeNtutmaerreo r,e gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026come nella specie, l’ipotesi di un convincimento diveNrusmoer o ddi ara ccolta generale 10409/2026quello espresso dal giudice del merito, non essendo sufficientDeat a pubblicazione 20/04/2026dedurre una pretesa violazione di legge sull’assunto chesarebbero state trascurate determinate circostanze fattuali(Cass. 04/08/2017, n. 19485).La decisione si sottrae dunque alla critica che le vieneformulata, posto che non ricorre il viziodi omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesiincompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto,dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce unaspiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla,ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analiticaconfutazione delle tesi non accolte o la particolare disaminadegli elementi di giudizio non ritenuti significativi (v. per tutteCass., Sez. 5, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020).5.

Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedegli artt. 2094 c.c., 7 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, per nonavere la Corte d’appello fatto corretta applicazione dei principiregolatori della materia.5.1.

Il motivo è infondato.5.2.

L’attività lavorativa della lavoratrice presso il laboratoriodell’Università controricorrente si è svolta tra il 2007 e il 2015,in forza di successivi contratti di collaborazione conclusi ai sensidell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.La lavoratrice ha chiesto l’accertamento della illegittimità deicontratti conclusi con l’Università ai sensi dell’art. 7, comma 6,del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto a proprio avviso elusividelle disposizioni in materia di accesso all’impiego nellePubbliche Amministrazioni e appunto dissimulanti un rapNpumoerrtoo re gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026di lavoro subordinato, offrendosi contestualmente di dimNousmterroa dri era ccolta generale 10409/2026la natura subordinata della prestazione resa.

Data pubblicazione 20/04/2026Si tratta di una prospettazione conforme ai principi fissati daquesta Corte in sede di interpretazione dell’art. 7, comma 6.Come anche di recente riaffermato (v. da ultimo Cass., Sez.

L,Ordinanza n. 5513 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ove il lavoratore deducal’illegittimità dei termini apposti ai contratti formalmenteautonomi e la loro abusiva reiterazione, avrà comunque l’oneredi dimostrare la natura subordinata della prestazione, attesoche una simile deduzione determina l’attrazione del rapportonella sfera di applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001e dunque la sua sussunzione nella fattispecie del lavorosubordinato con la pubblica amministrazione prestato inviolazione delle norme sulle assunzioni (in questo senso si vedaCass., Sez.

L, Sentenza n. 10951 del 08/05/2018, Sez.

L,Sentenza n. 29779 del 19/11/2018, Sez.

L, Ordinanza n. 41464del 24/12/2021).In simili circostanze, il governo dell’onere probatorio in ordinealla subordinazione non è però diverso da quello ordinario,sicché il lavoratore, al fine di dimostrare la natura subordinatadel rapporto, può avvalersi degli ordinari strumenti checaratterizzano tale accertamento (Cass., Sez.

L, Ordinanza n.22424 del 04/08/2025), di volta in volta adattati a seconda dellaeventuale connotazione intellettuale della prestazione resa(Cass., Sez.

L, Sentenza n. 15955 del 07/06/2024).L’eventuale abusiva reiterazione dei contratti a termine con lapubblica amministrazione non autorizza infatti alcuna derogaalle ordinarie regole probatorie in punto di subordinazione,posto che la stessa disciplina eurounitaria sul lavoro a tempodeterminato rivolge la sua tutela esclusivamente al lavorosubordinato ed esige un alleggerimento dell’onere probNautmoerroio re gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026solo ai fini del risarcimento del cd. danno comunitario.

Numero di raccolta generale 10409/2026Correlativamente, la valutazione delle modalità con cui l’onerDeat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]probatorio è stato assolto spetta al giudice di merito,risolvendosi in un apprezzamento di fatto sulle prove raccolte esulle testimonianze rese, insuscettibile di sindacato in sede dilegittimità, se immune da vizi giuridici e adeguatamentemotivato (v. già Cass., Sez.

L, Sentenza n. 17455 del27/07/2009, Sez. 6, Ordinanza n. 9808 del 04/05/2011 e, piùdi recente, in tema di subordinazione attenuata, Cass., Sez.

L,Ordinanza n. 5436 del 25/02/2019).5.3.

Ora, nel caso all’esame, la sentenza impugnata risultaessersi attenuta a tali principi.Dopo aver riconosciuto la necessità di verificare in concreto lasussistenza della subordinazione, andando al di là del nomeniuris attribuito dalle parti al contratto, e di adattare lo schemadel lavoro subordinato alle concrete esigenze delle parti, laCorte territoriale ha proceduto a un approfondito riesame dellerisultanze istruttorie del giudizio di primo grado, giungendo poia condividerne gli esiti sulla base di alcuni elementi consideratidecisivi, quali: l’assenza di eterodirezione se non in forma dimero coordinamento, la flessibilità degli orari, la strumentalitàdella presenza della Caputo in laboratorio non già in relazionealle esigenze del committente, ma ai suoi obiettivi professionali,collegati alla specializzazione, il mancato effettivo inserimentonei turni di lavoro in osservanza delle disposizioni del datore dilavoro, in quanto non rigidamente applicabile e modificabile inconsiderazione delle esigenze delle rispettive parti, peraltro giàil Tribunale aveva accertato il non dover chiedere permessi oferie (v. pag. 2 punto 2,fatto e diritto).Né rileva che la sentenza impugnata abbia ritenuto non deNucmiseriov rie gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026alcuni elementi pure addotti, quali la presenza di intervNuamlleir ot dri ara ccolta generale 10409/2026un contratto e l’altro, l’esistenza di una retribuzione fissa Deat a pubblicazione 20/04/2026prestabilita.Si tratta infatti di elementi la cui prevalenza o subvalenzarispetto agli altri deve essere tuttavia valutata dal giudice dimerito, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimitàanche se svolto implicitamente, se non basato su erroneiprincipi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico.Tanto non si è verificato nel caso di specie in cui la Corteterritoriale, ha adeguatamente chiarito, per quanto sopra detto,le ragioni per le quali ha ritenuto non sussistenti gli indici dellasubordinazione, e ha affermato che la ricorrente, non ha offerto,all’esito dell’istruttoria già esaminata in primo grado, elementiunivocamente utili a dimostrare che il dato formale, superabilema pur sempre da considerare, non corrispondeva alla realtàdei fatti.Il giudice di merito, è libero di attingere il proprio convincimentoutilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la suadecisione, e non è obbligato a prendere in esame e adisattendere analiticamente tutte le risultanze processualiprospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli abbiaindicato gli elementi posti a fondamento della statuizioneadottata, onde risultino confutati per implicito quelli non accoltio non menzionati, a condizione che risulti logicamentegiustificato il valore preminente accordato agli elementi da luiutilizzati (v. da ultimo Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 7715 del30/03/2026, Sez.

L, Ordinanza n. 2341 del 04/02/2026).A proposito della subordinazione, anche attenuata, lavalutazione della sua sussistenza in sede di legittimità ècensurabile soltanto in ordine alla determinazione dei criterigenerali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass., SNeuzm.e roL r,e gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026Ordinanza n. 2341 del 04/02/2026, Sez.

L, Ordinanza nN.u m5er4o 3di 6ra ccolta generale 10409/2026del 25/02/2019).

Data pubblicazione 20/04/2026Nella specie, la Corte d’Appello (si veda in particolare lamotivazione illustrata nella terza e nella quarta pagina dellasentenza di appello), dopo avere ricordato i principi enunciatida questa Corte in materia di subordinazione, e avere ricordatoche la verifica della subordinazione va fatta tenendo conto delconcreto atteggiarsi del rapporto e di come le parti hannovoluto regolarlo, anche prescindendo dalla qualificazioneformale, alla luce dell’istruttoria svolta e facendo specificoriferimento all’esito della prova testimoniale, ha accertato conesplicita motivazione che “i rapporti tra le parti erano improntatialla massima flessibilità nell’organizzazione e che l’appellante hagarantito la sua presenza continuativa presso il laboratorio macon esclusivo riguardo alla realizzazione dei suoi obiettiviprofessionali, collegati anche alla specializzazione, masoprattutto senza la necessità di dovere rispettare il vincolo dieterodirezione che caratterizza il rapporto di lavorosubordinato”.Proprio dalle risultanze della prova testimoniale, specificamenterichiamate nella sentenza, la Corte d’Appello ha accertato, inparticolare, che” ciò che emerge, particolarmente, è proprio lareciprocità che caratterizza il rapporto di lavoro, e nonl’assoggettamento al potere direttivo e di eterorganizzazione deldatore di lavoro.Le prove testimoniali esaminate non hanno potuto confermareinfatti la sussistenza del costante esercizio di controllo edirettivo, così come non risulta rilevante che il coordinamentogenerale del servizio era affidato a un responsabile (circostanzaritenuta rilevante con il motivo di appello), con il quale l’odNiuemrenro are gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026appellante si confrontava nell’esercizio della sua attività”N.u m ero di raccolta generale 10409/2026Inoltre, ha osservato la Corte d’Appello “Anche la necessità chDeat a pubblicazione 20/04/2026il lavoro fosse svolto con l’utilizzo delle strutture dell’universitàin tal caso esclude che questo sia ulteriore prova dellasubordinazione, così come dedotto dall’appellante non essendostati ravvisati gli altri elementi essenziali.

Se è vero che loschema del lavoro subordinato deve adattarsi alle concreteesigenze delle parti e che spesso ciò avviene tenendo contoanche di quelle del lavoratore connesse alla necessità diflessibilità per conciliare i tempi di vita e di lavoro, in tal casonulla di tutto ciò risulta evidente”.5.4.

Anche il quinto motivo va pertanto disatteso, in quanto sisostanzia nella richiesta di una rivalutazione delle risultanzeprobatorie e dunque dell’accertamento effettuato dalla Corted’Appello che ne ha illustrato in modo specifico il percorsomotivazionale, inammissibile in questa sede.

La Corte di merito,all’esito dell’accertamento di fatto, ha escluso, con adeguatamotivazione e dando conto degli elementi su cui ha fondato lastessa, la subordinazione del rapporto di lavoro.6.

Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.7.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misuraindicata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole ineuro 4.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perNumero registro generale 15678/2022il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo aN umero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 10409/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorsoDa,t a pubblicazione 20/04/2026a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1479 - controricorrente –avverso la sentenza n. 4496/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 2942/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15678/20221. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4496/2021N, umero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 10409/2026pubblicata il 9 dicembre 2021, ha confermato la decisione dDait a pubblicazione 20/04/2026primo grado del Tribunale di Roma, che aveva rigettatol’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’Università degli studi di [OSCURATO:PERSONA], volto a sentirdichiarare l’illegittimità dei contratti di lavoro autonomoprofessionale conclusi dalla lavoratrice tra l’11 aprile 2007 e il30 gennaio 2015, con condanna dell’Università al pagamentodella somma di euro 309.545,27, oltre accessori, a titolo didifferenze retributive, e della somma di euro 50.000, oltreaccessori, a titolo di lavoro straordinario, oltre a ogni altraconseguenza risarcitoria.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza disecondo grado, sulla base di cinque motivi.3.L’Università resiste con controricorso.4.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedegli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., per difetto assoluto dimotivazione o motivazione apparente e/o perplessa.1.1. Il motivo è infondato.Come questa Corte a Sezioni Unite ha già affermato, conprincipi consolidatisi nel tempo, la riformulazione dell'art. 360c.p.c., n. 5, disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,secondo cui è deducibile esclusivamente l' “omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione alminimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede digiudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivaziNoumnearole re gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tNruammerou dti ara ccolta generale 10409/2026in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attienDeat a pubblicazione 20/04/2026all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo dellasentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile” (Cass., S.U., n. 8053 del 2014, ex aliis, Cass.n.22598 del 2018, Cass. n. 7090 del 2022).La sentenza impugnata si sottrae a censura, atteso che al di làdella sua estensione, contiene puntuali e articolati riferimentisia ai canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità per individuare i caratteri della subordinazione, siaall’esito delle prove testimoniali e documentali, esaminate, conriguardo alla fattispecie, criticamente con illustrazione delleragioni della decisione alla luce appunto della giurisprudenza dilegittimità previamente selezionata.1.2. Mancano dunque le condizioni per ravvisare, nellamotivazione della sentenza impugnata, una violazione delminimo costituzionale.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., laviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corted’appello posto a fondamento della decisione le prove propostedalle parti e per travisamento della prova in ordine alla scuoladi specializzazione.2.1. Il motivo è infondato.2.2. La sentenza impugnata ha tratto le sue conclNuusmieoron rie gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026sull’assenza di subordinazione dagli elementi emersi neNlu mceoror dsi ora ccolta generale 10409/2026dell’istruttoria, in particolare dalle prove testimoniali e dDaait a pubblicazione 20/04/2026contratti sottoscritti, procedendo a un loro esame critico eapprofondito.Non è dunque ravvisabile la violazione di legge denunciata,dovendosi sempre considerare che l'esame dei documenti esibitie delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione deidocumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudiziosull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece chedi altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, diquelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutaretutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamentedisattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con la decisioneadottata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017,Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016).Come di recente ricordato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27479del 15/10/2025, Cass. n. 9371 del 2025), la violazione dell’art.115 cod. proc. civ. abilita alla proposizione del ricorso percassazione quando il giudice, in espressa o implicitacontraddizione con la prescrizione della norma, nella specie nonravvisabile, abbia posto a fondamento della decisione proveinesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalleparti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttoriofficiosi riconosciutigli; del pari, la violazione dell’art. 116 cod.proc. civ. denunciabile con impugnazione di legittimità Nsumi ehroa re gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026quando si deduca che il giudice di merito abbia disaNtutmeesroo d i iral ccolta generale 10409/2026principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di unDaat a pubblicazione 20/04/2026deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbiavalutato secondo prudente apprezzamento una prova o unarisultanza probatoria soggetta a diverso regime, mentre ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.,solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione, nella specie non ravvisabile.2.2. Quanto al travisamento della prova, i suoi contorni sonostati di recente tracciati dalla giurisprudenza di legittimità: essoricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto da provare, potendo essere censurato aisensi dell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti difatto processuale o sostanziale, se ha costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cuinozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di uneffettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdottoda una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciòsolo controvertibile, così da formare comunque oggetto,implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudiceha definito il processo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del05/03/2024, Sez. 3, Ordinanza n. 13085 del 16/05/2025).Nella specie, non è chiaro, in relazione alla puntualemotivazione della sentenza, a quale tipo di svista alluda laricorrente, quando sostiene che «la circostanza della frequenzadella scuola di specializzazione – seppur ritenuta fondamentaledal Giudice – integra anche l’ipotesi del “travisamento dellaNumero registro generale 15678/2022prova”, da parte dei giudici di merito, perché si tratta dNi umero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 10409/2026un’informazione probatoria inesistente». Data pubblicazione 20/04/2026In realtà, la circostanza che la Caputo frequentasse anche lascuola di specializzazione in contemporanea con lo svolgimentodell’attività di laboratorio è stata utilizzata dalla corte territorialecome indice aggiuntivo, ma non certo unico, del fatto che lafrequenza continuativa del laboratorio universitario avvenissenon soltanto per gli scopi cui erano funzionali i contratti dicollaborazione, ma anche per scopi professionali personali dellalavoratrice.Risulta allora evidente che non di svista si è trattato, ma divalutazione della prova, come tale ancora una voltaincensurabile in sede di legittimità come vizio di travisamento.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o la falsa applicazione dell’art. 1388 c.c., per avere la Corted’appello ritenuto irrilevante il potere direttivo dei responsabilinon dipendenti del datore di lavoro.Sostiene la ricorrente che le coordinatrici del lavoro svolto dallaricorrente, benché non dipendenti dell’Università, esercitavanodi fatto e tacitamente un potere rappresentativo di tale ente eche la svalutazione di questo elemento violerebbe l’art. 1388c.c.3.1. Il motivo è infondato.La Corte d’Appello ha affermato che “le prove testimonialiesaminate non hanno potuto confermare infatti la sussistenzadel costante esercizio di controllo e direttivo, così come nonrisulta rilevante che il coordinamento generale del servizio eraaffidato a un responsabile (circostanza ritenuta rilevante con ilmotivo di appello), con il quale l’odierna appellante siconfrontava nell’esercizio della sua attività”. L’esercizio delNumero registro generale 15678/2022potere direttivo da parte di tali responsabili ha accertato la CorteN umero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 10409/2026d’Appello “consisteva nell’indicazione generale dell’attività dDaat a pubblicazione 20/04/2026svolgere”, necessaria anche in relazione al fatto che lalavoratrice doveva completare la sua formazione.La sentenza impugnata nell’affermare, nel più ampio contestoprobatorio sopra richiamato, che “Al riguardo risulta correttoevidenziare anche che comunque tali coordinatori non eranodipendenti dell’Università e tale dato non può essere quisminuito perché non rappresentava il “datore di lavoro”formalmente indicato” non si pone in contrasto, comeprospetta il ricorrente, con l’art. 1388 cc, secondo cui “Ilcontratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interessedel rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, producedirettamente effetto nei confronti del rappresentato”, ma hatratto dall’assenza di formale dipendenza delle coordinatricidall’Università che il potere organizzativo esercitato dallecoordinatrici stesse nei confronti della lavoratrice non siriferibile all’ente.Nessuna violazione di legge le è dunque addebitabile.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso ognipronuncia sui motivi d’appello relativi all’applicazione dellenorme sul pubblico impiego e delle circolari del rettore, allacontinuità della prestazione lavorativa, alle ferie e alle assenze.4.1. Il motivo è infondato.La sentenza impugnata, infatti, ha deciso sulla domanda,reiterata in appello, che era quella di accertamento della naturasubordinata del rapporto di lavoro, esaminando gli elementirilevanti per la decisione, e fornendo una valutazionecomplessiva, non potendo la critica limitarsi a prospeNtutmaerreo r,e gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026come nella specie, l’ipotesi di un convincimento diveNrusmoer o ddi ara ccolta generale 10409/2026quello espresso dal giudice del merito, non essendo sufficientDeat a pubblicazione 20/04/2026dedurre una pretesa violazione di legge sull’assunto chesarebbero state trascurate determinate circostanze fattuali(Cass. 04/08/2017, n. 19485).La decisione si sottrae dunque alla critica che le vieneformulata, posto che non ricorre il viziodi omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesiincompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto,dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce unaspiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla,ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analiticaconfutazione delle tesi non accolte o la particolare disaminadegli elementi di giudizio non ritenuti significativi (v. per tutteCass., Sez. 5, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020).5. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedegli artt. 2094 c.c., 7 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, per nonavere la Corte d’appello fatto corretta applicazione dei principiregolatori della materia.5.1. Il motivo è infondato.5.2. L’attività lavorativa della lavoratrice presso il laboratoriodell’Università controricorrente si è svolta tra il 2007 e il 2015,in forza di successivi contratti di collaborazione conclusi ai sensidell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.La lavoratrice ha chiesto l’accertamento della illegittimità deicontratti conclusi con l’Università ai sensi dell’art. 7, comma 6,del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto a proprio avviso elusividelle disposizioni in materia di accesso all’impiego nellePubbliche Amministrazioni e appunto dissimulanti un rapNpumoerrtoo re gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026di lavoro subordinato, offrendosi contestualmente di dimNousmterroa dri era ccolta generale 10409/2026la natura subordinata della prestazione resa. Data pubblicazione 20/04/2026Si tratta di una prospettazione conforme ai principi fissati daquesta Corte in sede di interpretazione dell’art. 7, comma 6.Come anche di recente riaffermato (v. da ultimo Cass., Sez. L,Ordinanza n. 5513 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ove il lavoratore deducal’illegittimità dei termini apposti ai contratti formalmenteautonomi e la loro abusiva reiterazione, avrà comunque l’oneredi dimostrare la natura subordinata della prestazione, attesoche una simile deduzione determina l’attrazione del rapportonella sfera di applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001e dunque la sua sussunzione nella fattispecie del lavorosubordinato con la pubblica amministrazione prestato inviolazione delle norme sulle assunzioni (in questo senso si vedaCass., Sez. L, Sentenza n. 10951 del 08/05/2018, Sez. L,Sentenza n. 29779 del 19/11/2018, Sez. L, Ordinanza n. 41464del 24/12/2021).In simili circostanze, il governo dell’onere probatorio in ordinealla subordinazione non è però diverso da quello ordinario,sicché il lavoratore, al fine di dimostrare la natura subordinatadel rapporto, può avvalersi degli ordinari strumenti checaratterizzano tale accertamento (Cass., Sez. L, Ordinanza n.22424 del 04/08/2025), di volta in volta adattati a seconda dellaeventuale connotazione intellettuale della prestazione resa(Cass., Sez. L, Sentenza n. 15955 del 07/06/2024).L’eventuale abusiva reiterazione dei contratti a termine con lapubblica amministrazione non autorizza infatti alcuna derogaalle ordinarie regole probatorie in punto di subordinazione,posto che la stessa disciplina eurounitaria sul lavoro a tempodeterminato rivolge la sua tutela esclusivamente al lavorosubordinato ed esige un alleggerimento dell’onere probNautmoerroio re gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026solo ai fini del risarcimento del cd. danno comunitario. Numero di raccolta generale 10409/2026Correlativamente, la valutazione delle modalità con cui l’onerDeat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]probatorio è stato assolto spetta al giudice di merito,risolvendosi in un apprezzamento di fatto sulle prove raccolte esulle testimonianze rese, insuscettibile di sindacato in sede dilegittimità, se immune da vizi giuridici e adeguatamentemotivato (v. già Cass., Sez. L, Sentenza n. 17455 del27/07/2009, Sez. 6, Ordinanza n. 9808 del 04/05/2011 e, piùdi recente, in tema di subordinazione attenuata, Cass., Sez. L,Ordinanza n. 5436 del 25/02/2019).5.3. Ora, nel caso all’esame, la sentenza impugnata risultaessersi attenuta a tali principi.Dopo aver riconosciuto la necessità di verificare in concreto lasussistenza della subordinazione, andando al di là del nomeniuris attribuito dalle parti al contratto, e di adattare lo schemadel lavoro subordinato alle concrete esigenze delle parti, laCorte territoriale ha proceduto a un approfondito riesame dellerisultanze istruttorie del giudizio di primo grado, giungendo poia condividerne gli esiti sulla base di alcuni elementi consideratidecisivi, quali: l’assenza di eterodirezione se non in forma dimero coordinamento, la flessibilità degli orari, la strumentalitàdella presenza della Caputo in laboratorio non già in relazionealle esigenze del committente, ma ai suoi obiettivi professionali,collegati alla specializzazione, il mancato effettivo inserimentonei turni di lavoro in osservanza delle disposizioni del datore dilavoro, in quanto non rigidamente applicabile e modificabile inconsiderazione delle esigenze delle rispettive parti, peraltro giàil Tribunale aveva accertato il non dover chiedere permessi oferie (v. pag. 2 punto 2,fatto e diritto).Né rileva che la sentenza impugnata abbia ritenuto non deNucmiseriov rie gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026alcuni elementi pure addotti, quali la presenza di intervNuamlleir ot dri ara ccolta generale 10409/2026un contratto e l’altro, l’esistenza di una retribuzione fissa Deat a pubblicazione 20/04/2026prestabilita.Si tratta infatti di elementi la cui prevalenza o subvalenzarispetto agli altri deve essere tuttavia valutata dal giudice dimerito, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimitàanche se svolto implicitamente, se non basato su erroneiprincipi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico.Tanto non si è verificato nel caso di specie in cui la Corteterritoriale, ha adeguatamente chiarito, per quanto sopra detto,le ragioni per le quali ha ritenuto non sussistenti gli indici dellasubordinazione, e ha affermato che la ricorrente, non ha offerto,all’esito dell’istruttoria già esaminata in primo grado, elementiunivocamente utili a dimostrare che il dato formale, superabilema pur sempre da considerare, non corrispondeva alla realtàdei fatti.Il giudice di merito, è libero di attingere il proprio convincimentoutilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la suadecisione, e non è obbligato a prendere in esame e adisattendere analiticamente tutte le risultanze processualiprospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli abbiaindicato gli elementi posti a fondamento della statuizioneadottata, onde risultino confutati per implicito quelli non accoltio non menzionati, a condizione che risulti logicamentegiustificato il valore preminente accordato agli elementi da luiutilizzati (v. da ultimo Cass., Sez. L, Ordinanza n. 7715 del30/03/2026, Sez. L, Ordinanza n. 2341 del 04/02/2026).A proposito della subordinazione, anche attenuata, lavalutazione della sua sussistenza in sede di legittimità ècensurabile soltanto in ordine alla determinazione dei criterigenerali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass., SNeuzm.e roL r,e gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026Ordinanza n. 2341 del 04/02/2026, Sez. L, Ordinanza nN.u m5er4o 3di 6ra ccolta generale 10409/2026del 25/02/2019). Data pubblicazione 20/04/2026Nella specie, la Corte d’Appello (si veda in particolare lamotivazione illustrata nella terza e nella quarta pagina dellasentenza di appello), dopo avere ricordato i principi enunciatida questa Corte in materia di subordinazione, e avere ricordatoche la verifica della subordinazione va fatta tenendo conto delconcreto atteggiarsi del rapporto e di come le parti hannovoluto regolarlo, anche prescindendo dalla qualificazioneformale, alla luce dell’istruttoria svolta e facendo specificoriferimento all’esito della prova testimoniale, ha accertato conesplicita motivazione che “i rapporti tra le parti erano improntatialla massima flessibilità nell’organizzazione e che l’appellante hagarantito la sua presenza continuativa presso il laboratorio macon esclusivo riguardo alla realizzazione dei suoi obiettiviprofessionali, collegati anche alla specializzazione, masoprattutto senza la necessità di dovere rispettare il vincolo dieterodirezione che caratterizza il rapporto di lavorosubordinato”.Proprio dalle risultanze della prova testimoniale, specificamenterichiamate nella sentenza, la Corte d’Appello ha accertato, inparticolare, che” ciò che emerge, particolarmente, è proprio lareciprocità che caratterizza il rapporto di lavoro, e nonl’assoggettamento al potere direttivo e di eterorganizzazione deldatore di lavoro.Le prove testimoniali esaminate non hanno potuto confermareinfatti la sussistenza del costante esercizio di controllo edirettivo, così come non risulta rilevante che il coordinamentogenerale del servizio era affidato a un responsabile (circostanzaritenuta rilevante con il motivo di appello), con il quale l’odNiuemrenro are gistro generale 15678/2022Numero sezionale 1479/2026appellante si confrontava nell’esercizio della sua attività”N.u m ero di raccolta generale 10409/2026Inoltre, ha osservato la Corte d’Appello “Anche la necessità chDeat a pubblicazione 20/04/2026il lavoro fosse svolto con l’utilizzo delle strutture dell’universitàin tal caso esclude che questo sia ulteriore prova dellasubordinazione, così come dedotto dall’appellante non essendostati ravvisati gli altri elementi essenziali. Se è vero che loschema del lavoro subordinato deve adattarsi alle concreteesigenze delle parti e che spesso ciò avviene tenendo contoanche di quelle del lavoratore connesse alla necessità diflessibilità per conciliare i tempi di vita e di lavoro, in tal casonulla di tutto ciò risulta evidente”.5.4. Anche il quinto motivo va pertanto disatteso, in quanto sisostanzia nella richiesta di una rivalutazione delle risultanzeprobatorie e dunque dell’accertamento effettuato dalla Corted’Appello che ne ha illustrato in modo specifico il percorsomotivazionale, inammissibile in questa sede. La Corte di merito,all’esito dell’accertamento di fatto, ha escluso, con adeguatamotivazione e dando conto degli elementi su cui ha fondato lastessa, la subordinazione del rapporto di lavoro.6. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.7.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole ineuro 4.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perNumero registro generale 15678/2022il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo aN umero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 10409/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorsoDa,t a pubblicazione 20/04/2026a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 10409/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris