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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18807/2026

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empore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo PEC in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege all’indirizzo PEC in atti.-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC in atti.-controricorrente-Numero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2255/2024depositata il 29/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che1. [OSCURATO:PERSONA] esercitava azione revocatoria al fine di dichiararel’inefficacia nei suoi confronti “dell’atto a rogito [OSCURATO:PERSONA], rep.167576, racc. 14878 del 26.07.13, avente ad oggetto la compravenditadella piena proprietà del seguente bene: “appezzamento di terreno dellasuperficie complessiva di mq. 6980, a confine con proprietà Lazzerini-Zocchi loro aventi causa, proprietà Coletta-Cereo o loro aventi causa,proprietà [OSCURATO:PERSONA] o suoi aventi causa”, stipulato tra la venditriceRIM s.r.l. e l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Deduceva l’attore: -) di aver sottoscritto con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contrattopreliminare, avente ad oggetto la compravendita di un villino a schierada costruire sul terreno sito nel Comune di Fiumicino; -) di avercorrisposto a titolo di caparra confirmatoria la somma di euro90.000,00; -) di aver successivamente sottoscritto atto di fideiussione agaranzia delle obbligazioni pattuite con il preliminare, pagandone ilcorrispettivo alla società garante [OSCURATO:SOCIETA]., con validità dellagaranzia dal 15/07/2012 al 31/12/2014; -) di aver sottoscritto altresìporzione immobiliare di nuova edificazione”, con proroga del termine diconsegna dell’edificando immobile sino al 30/12/2014 erideterminazione del prezzo in complessivi euro 150.000,00; -) di averpatito l’inadempimento del promittente venditore, cioè della [OSCURATO:SOCIETA].,dato che neppure alla nuova e successiva scadenza concordata i villinierano stati costruiti; -) di aver appreso dell’intervenuta alienazione delNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026terreno, sul quale era stata prevista l’edificazione dell’immobile, da partedella [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Pertanto, l’attore invocava l’inefficacia nei suoi confronti dellacompravendita del terreno, in particolare deducendo l’esistenza delconsilium fraudis, dato che, a suo dire, sia la società alienante chequella acquirente erano consapevoli del pregiudizio arrecato, in ragionedi una partecipazione societaria di [OSCURATO:SOCIETA]., per una quota del 5% diPoggio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Si costituiva, resistendo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.

Con sentenza n. 7233/2020 l’adito Tribunale di Roma cosìpronunciava: “dichiara risolto il contratto preliminare stipulato il 16luglio 2010, con le successive integrazioni, per inadempimento dellapromittente venditrice e, per l’effetto, condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, infavore dell’attore, della somma di € 90.000,00 oltre interessi legali dalladata di notifica dell’atto di citazione al saldo; dichiara inopponibile adEmiliano Fiorentini l’atto pubblico, a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] NotaioLa Perna, rep. 167576, racc. 14878 del 26.07.13 (OMISSIS); condannaPoggio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentantep.t., alla rifusione, in favore dell’attore, delle spese di lite che liquida in€ 97,12 per esborsi ed € 2214,37 per onorari, oltre IVA, c.p.a. erimborso spese generali come per legge; compensa tra le parti il quartoresiduo”.

In particolare, il Tribunale riteneva: a) sussistentel’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. al contratto preliminare, con il quale siera obbligata a consegnare all’attore un immobile da costruire,disponendo conseguentemente la risoluzione dello stesso e accertando ildiritto del Fiorentini alla restituzione della caparra versata, pari ad euro90.000,00;b) integrati i presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoriaai sensi dell’art. 2901 c.c. e, segnatamente, l’esistenza del credito eNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026della qualità di creditore, nonché l’anteriorità dell’insorgenza del creditorispetto all’atto dispositivo, con conseguente ammissibilità del ricorsoalle presunzioni in ordine sia all’eventus damni che al consilium fraudis.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto appello, limitatamente alla statuizione con cui era statodichiarato “inopponibile ad [OSCURATO:PERSONA] l’atto pubblico, a rogitonotaio [OSCURATO:PERSONA], rep.167576, racc. 14878 del26.07.13”.Resisteva all’appello [OSCURATO:PERSONA].4.

Con sentenza n. 2255/2024 la Corte d’Appello di Roma rigettava ilgravame.5.

Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] propone oraricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Resistono con distinticontroricorsi [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione giudiziale.6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Soltanto lasocietà ricorrente ha depositato memoria.Considerato che1.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ., 1385 cod. civ. e 1453 cod.civ., in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3)”.Lamenta che, là dove ha ritenuto il sorgere del credito anteriore all’attodi disposizione del bene, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ., 1385 cod. civ. e 1453cod. civ., giacché il suddetto credito, costituito dal diritto allarestituzione della caparra, non solo non era sorto, ma neppure potevaessere considerato esistente, data l’assenza di qualsivogliainadempimento al contratto preliminare sottoscritto tra EmilianoNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026Sostiene, in altre parole, che la corte territoriale avrebbe dovutotener presente che [OSCURATO:PERSONA] non vantava alcun diritto,nemmeno in termini di aspettativa, alla restituzione della caparraconfirmatoria a suo tempo corrisposta in data 16.07.2010, poiché talesuo diritto sarebbe sorto soltanto a seguito dell’inadempimento delvenditore, nel caso di specie ancora non concretizzatosi, ancorapendendo il termine per la stipula del definitivo, che era stato prorogato.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

In disparte il pur non marginale rilievo per cui le censure svoltenon si confrontano con la motivazione dell’impugnata sentenza esovrappongono questioni attinenti alla risoluzione per inadempimento altema della individuazione dei presupposti oggettivi della revocatoriaordinaria, dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che, nel rigettarela prospettazione dell’allora appellante, secondo cui solo allo spirare deltermine per l’adempimento del venditore sarebbe sorta per l’acquirenteEmiliano Fiorentini la possibilità di esperire l’azione revocatoria, la cortedi merito ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento dilegittimità secondo cui l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di“credito”, comprensiva anche della ragione o aspettativa di credito, conconseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatticostitutivi, dovendo esso ritenersi sorto nel momento in cui si perfezionail fatto generatore della pretesa, ancorché divenga attuale edintegralmente esigibile solo in un momento successivo, per effetto dellascadenza di un termine, del verificarsi di una condizione o di altroevento futuro; ciò in coerenza con la funzione propria dell’azionepauliana, che non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira aconservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore ditutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.

Ne deriva, comeprecisato dai più recenti arresti di questa Corte, che, quale presuppostodi esperibilità dell’azione revocatoria, rileva la semplice esistenza di unNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026debito, rispetto al quale la garanzia patrimoniale del debitore deveessere preservata (v. da ultimo Cass., n. 10548/2025; Cass., n.28141/2023; Cass., n. 10522/2020).2.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia “Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. n. 2) in relazione all’art.360 c.p.c. n.3)”.Lamenta – premesso che l’art. 2901 cod. civ. n. 2 effettua una precisadistinzione disponendo che, nel caso in cui l’atto di disposizione del benesia stato a “titolo oneroso”, il terzo debba essere “consapevole delpregiudizio”, mentre, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, ilterzo debba essere “partecipe della dolosa preordinazione” – che la corteterritoriale, nel confermare la sentenza di prime cure, non ha condottouna corretta disamina della fattispecie, e, in particolare, a fronte dellapuntuale deduzione, anche documentalmente provata da essaesponente, dell’intervenuto integrale pagamento del prezzo di vendita edella congruità dello stesso rispetto al valore di mercato, si era limitatalaconicamente a rilevare: “non pertinenti sono le considerazioni volte adimostrare l’effettivo pagamento del terreno venduto atteso che oggettodell’azione non è la simulazione della vendita” (cfr. p. 6).2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

La società ricorrente censura la sentenza di secondo grado nellaparte in cui non ha ritenuto pertinenti le deduzioni e le provedocumentali offerte dall’appellante, in merito all’onerosità dell’atto didisposizione, ed in particolare “la prova della corresponsione integraledel prezzo di vendita e la congruità dello stesso rispetto al valore dimercato “.Orbene, in disparte il pur non marginale rilievo per cui, sotto laformale invocazione della violazione di legge, la società ricorrentesostanzialmente sollecita a questa Suprema Corte un riesame delleevidenze probatorie acquisite in giudizio, invece estraneo al giudizio diNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026legittimità, il motivo in scrutinio risulta privo di decisività.Dalla sentenza impugnata (p. 6) risulta, infatti, che la naturaonerosa dell’atto dispositivo è stata considerata pacifica, non essendostata investita da alcun motivo di appello la questione di una suaeventuale diversa qualificazione, prospettata solo ora, per la primavolta, in sede di legittimità.

Ne consegue che la corte territoriale si èlimitata a richiamare quanto già affermato dal tribunale, il quale avevaaccolto l’azione revocatoria sul presupposto dell’anteriorità del credito diEmiliano Fiorentini rispetto all’atto di disposizione oggetto di revocatoria,ed in coerente applicazione di tale premessa, ha quindi ritenuto nonpertinenti le deduzioni volte a dimostrare l’effettivo pagamento delprezzo del terreno, sul rilievo dirimente che oggetto del giudizio non erala simulazione della vendita, bensì la sua revocatoria.La corte territoriale, quindi, non ha accolto la domanda revocatoriasenza curarsi dell’elemento soggettivo del terzo beneficiario dell’attodispositivo, ma, come detto, ha confermato la sentenza di accoglimentodi primo grado ritenendo infondate, siccome inconferenti, le censuresvolte dall’appellante.3.

Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., 1° comma, in relazione all’art.360 c.p.c. n. 3)”.Lamenta che, giusto il disposto del primo comma dell’art. 2901 c.c.,secondo cui il creditore può esperire azione revocatoria degli attidispositivi con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, lacorte di merito non avrebbe correttamente valorizzato le allegazioni e leprove dedotte dall’appellante volte a provare l’insussistenza dell’eventusdamni ed avrebbe svolto valutazioni inconferenti circa il pagamento, daparte del terzo, del giusto prezzo per il trasferimento del terreno, circa laproposizione della domanda revocatoria a distanza di tre anni dall’atto didisposizione, circa la garanzia fideiussoria prestata a favore delNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026creditore, circa la quota di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. nella [OSCURATO:SOCIETA]Sostiene che una diversa valutazione delle summenzionatecircostanze avrebbe dimostrato l’insussistenza del pregiudizio che l’attoarrecava alle ragioni del creditore, ex art. 2901 c.c.3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

Questa Corte ha già ripetutamente avuto modo di affermare cheil vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di cui all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., coordinato con l’art. 366, comma primo,n. 4 e n. 6, c.p.c., deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, nonsolo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate,ma anche attraverso specifiche argomentazioni, intellegibili edesaurienti, idonee a dimostrare in quale modo le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata si pongano in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie o con la loro interpretazione, nonessendo sufficiente una censura meramente apodittica o priva diadeguata dimostrazione (v.

Cass., Sez.

Un., n. 23745/2020; Cass., n.20870/2024).

Nel caso di specie, dal ricorso non emergono né la precisaindicazione delle norme asseritamente violate, né la specificaindividuazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie e con la loro interpretazione, secondo quanto ripetutamenteaffermato da questa Corte (Cass., 02/03/2018, n. 5001; Cass.,12/01/2016, n. 287; Cass., 20/08/2015, n. 17060).

Ne consegue che laricorrente, sotto la formale deduzione del vizio di violazione di legge, inrealtà sollecita un nuovo e diverso esame dei fatti di causa e dellerisultanze probatorie, al fine di escludere, nel caso di specie, lasussistenza dell’eventus damni, in tal modo invocando un rinnovatosindacato sul merito che è invece estraneo al giudizio di legittimità (v.Cass., Sez.

Un., n. 8053 e n. 8054 del 2014).Numero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026Aggiungasi, infine, che la corte territoriale non ha affattoerroneamente applicato o interpretato la norma denunziata ma,diversamente, ha ritenuto che le censure che l’odierna ricorrente, inallora appellante, aveva mosso alla sentenza di primo grado in relazionealla riscontrata sussistenza dell’eventus damni erano infondate e dunqueinidonee a modificare il convincimento espresso dal tribunale in meritoalla sussistenza, nel caso di specie, di questo oggettivo presupposto diaccoglimento della proposta azione revocatoria.4.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto la nullitàdella sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4), c.p.c., 118 disp. att.c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Si contesta, con tale censura, la radicale omissione di motivazioneda parte della Corte d’Appello in merito all’esame ed alla decisione delsecondo, terzo e sesto motivo di appello.4.1.

Il motivo è inammissibile.4.2.

Valga premettere, al riguardo, che “In seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non èpiù deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienzadella motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sestocomma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamenteincomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processualededucibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.” (v., tra le tante, Cass., n. 22598 del 25/09/2018; Cass.,Numero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/20261986/2025).Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta, tuttavia, che la corte dimerito ha argomentato, in relazione ai motivi di appello proposti,sull’esistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, di esperibilitàdell’azione revocatoria, illustrando il proprio convincimento; ed unamotivazione sintetica non è, per ciò solo, una motivazione omessaovvero, seppur graficamente esistente, solo apparente, dato che“L'obbligo di motivazione della sentenza di appello non si estende a tuttele potenziali ricostruzioni del fatto che possano suffragare o contraddirela soluzione adottata con la decisione di primo grado, ma solo a quelle,ritenute decisive, che siano state prospettate dalle parti, ovvero chesiano immediatamente correlate alle emergenze istruttorie” (v.

Cass., n.11673/2007; Cass., n. 7251/2005; Cass., n. 15483/2008).5.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia “Omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5)”.Lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,consistente nella documentazione depositata nel giudizio di primo grado,che, a suo dire, avrebbe comprovato l’insussistenza del requisito delpregiudizio ai creditori, a seguito dell’atto dispositivo, e che dunque, seconsiderata, avrebbe condotto la corte territoriale ad una decisionediversa e più favorevole all’allora appellante, oggi ricorrente.5.1.

Il motivo è inammissibile, per le seguenti plurime ragioni.Anzitutto, perché la sentenza impugnata ha integralmenteconfermato la sentenza di primo grado per le stesse ragioni, inerenti imedesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, ciò rendendoapplicabile il disposto dell’art. 360, quarto comma, c.p.c. ai sensi delquale, come noto, in casi come questi, di ricorrenza della cd.

“doppiaconforme”, “il ricorso per cassazione può essere propostoesclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) eNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/20264)”.Inoltre, perché le censure svolte si limitano ad evocare il deposito didocumenti, ed a individuare alcune loro isolate risultanze, in manieraassertiva e generica, senza specificarne la decisività, e senza precisarese, dove e quando la documentazione in questione fosse stata oggetto didiscussione tra le parti, nel precedente contesto processuale, sicché nonsono rispettati comunque i criteri di deduzione indicati dalle notesentenze delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014.6.

Il ricorso va pertanto rigettato.7.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della societàcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre speseforfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro200,00, ed accessori di legge, da distrarsi al procuratore, che dichiara diessere antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 25 marzo 2026.Il PresidenteRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo PEC in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege all’indirizzo PEC in atti.-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC in atti.-controricorrente-Numero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2255/2024depositata il 29/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che1. [OSCURATO:PERSONA] esercitava azione revocatoria al fine di dichiararel’inefficacia nei suoi confronti “dell’atto a rogito [OSCURATO:PERSONA], rep.167576, racc. 14878 del 26.07.13, avente ad oggetto la compravenditadella piena proprietà del seguente bene: “appezzamento di terreno dellasuperficie complessiva di mq. 6980, a confine con proprietà Lazzerini-Zocchi loro aventi causa, proprietà Coletta-Cereo o loro aventi causa,proprietà [OSCURATO:PERSONA] o suoi aventi causa”, stipulato tra la venditriceRIM s.r.l. e l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Deduceva l’attore: -) di aver sottoscritto con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contrattopreliminare, avente ad oggetto la compravendita di un villino a schierada costruire sul terreno sito nel Comune di Fiumicino; -) di avercorrisposto a titolo di caparra confirmatoria la somma di euro90.000,00; -) di aver successivamente sottoscritto atto di fideiussione agaranzia delle obbligazioni pattuite con il preliminare, pagandone ilcorrispettivo alla società garante [OSCURATO:SOCIETA]., con validità dellagaranzia dal 15/07/2012 al 31/12/2014; -) di aver sottoscritto altresìporzione immobiliare di nuova edificazione”, con proroga del termine diconsegna dell’edificando immobile sino al 30/12/2014 erideterminazione del prezzo in complessivi euro 150.000,00; -) di averpatito l’inadempimento del promittente venditore, cioè della [OSCURATO:SOCIETA].,dato che neppure alla nuova e successiva scadenza concordata i villinierano stati costruiti; -) di aver appreso dell’intervenuta alienazione delNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026terreno, sul quale era stata prevista l’edificazione dell’immobile, da partedella [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Pertanto, l’attore invocava l’inefficacia nei suoi confronti dellacompravendita del terreno, in particolare deducendo l’esistenza delconsilium fraudis, dato che, a suo dire, sia la società alienante chequella acquirente erano consapevoli del pregiudizio arrecato, in ragionedi una partecipazione societaria di [OSCURATO:SOCIETA]., per una quota del 5% diPoggio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Si costituiva, resistendo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2. Con sentenza n. 7233/2020 l’adito Tribunale di Roma cosìpronunciava: “dichiara risolto il contratto preliminare stipulato il 16luglio 2010, con le successive integrazioni, per inadempimento dellapromittente venditrice e, per l’effetto, condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, infavore dell’attore, della somma di € 90.000,00 oltre interessi legali dalladata di notifica dell’atto di citazione al saldo; dichiara inopponibile adEmiliano Fiorentini l’atto pubblico, a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] NotaioLa Perna, rep. 167576, racc. 14878 del 26.07.13 (OMISSIS); condannaPoggio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentantep.t., alla rifusione, in favore dell’attore, delle spese di lite che liquida in€ 97,12 per esborsi ed € 2214,37 per onorari, oltre IVA, c.p.a. erimborso spese generali come per legge; compensa tra le parti il quartoresiduo”. In particolare, il Tribunale riteneva: a) sussistentel’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. al contratto preliminare, con il quale siera obbligata a consegnare all’attore un immobile da costruire,disponendo conseguentemente la risoluzione dello stesso e accertando ildiritto del Fiorentini alla restituzione della caparra versata, pari ad euro90.000,00;b) integrati i presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoriaai sensi dell’art. 2901 c.c. e, segnatamente, l’esistenza del credito eNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026della qualità di creditore, nonché l’anteriorità dell’insorgenza del creditorispetto all’atto dispositivo, con conseguente ammissibilità del ricorsoalle presunzioni in ordine sia all’eventus damni che al consilium fraudis.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto appello, limitatamente alla statuizione con cui era statodichiarato “inopponibile ad [OSCURATO:PERSONA] l’atto pubblico, a rogitonotaio [OSCURATO:PERSONA], rep.167576, racc. 14878 del26.07.13”.Resisteva all’appello [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza n. 2255/2024 la Corte d’Appello di Roma rigettava ilgravame.5. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] propone oraricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resistono con distinticontroricorsi [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione giudiziale.6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Soltanto lasocietà ricorrente ha depositato memoria.Considerato che1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ., 1385 cod. civ. e 1453 cod.civ., in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3)”.Lamenta che, là dove ha ritenuto il sorgere del credito anteriore all’attodi disposizione del bene, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ., 1385 cod. civ. e 1453cod. civ., giacché il suddetto credito, costituito dal diritto allarestituzione della caparra, non solo non era sorto, ma neppure potevaessere considerato esistente, data l’assenza di qualsivogliainadempimento al contratto preliminare sottoscritto tra EmilianoNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026Sostiene, in altre parole, che la corte territoriale avrebbe dovutotener presente che [OSCURATO:PERSONA] non vantava alcun diritto,nemmeno in termini di aspettativa, alla restituzione della caparraconfirmatoria a suo tempo corrisposta in data 16.07.2010, poiché talesuo diritto sarebbe sorto soltanto a seguito dell’inadempimento delvenditore, nel caso di specie ancora non concretizzatosi, ancorapendendo il termine per la stipula del definitivo, che era stato prorogato.1.1. Il motivo è infondato.1.2. In disparte il pur non marginale rilievo per cui le censure svoltenon si confrontano con la motivazione dell’impugnata sentenza esovrappongono questioni attinenti alla risoluzione per inadempimento altema della individuazione dei presupposti oggettivi della revocatoriaordinaria, dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che, nel rigettarela prospettazione dell’allora appellante, secondo cui solo allo spirare deltermine per l’adempimento del venditore sarebbe sorta per l’acquirenteEmiliano Fiorentini la possibilità di esperire l’azione revocatoria, la cortedi merito ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento dilegittimità secondo cui l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di“credito”, comprensiva anche della ragione o aspettativa di credito, conconseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatticostitutivi, dovendo esso ritenersi sorto nel momento in cui si perfezionail fatto generatore della pretesa, ancorché divenga attuale edintegralmente esigibile solo in un momento successivo, per effetto dellascadenza di un termine, del verificarsi di una condizione o di altroevento futuro; ciò in coerenza con la funzione propria dell’azionepauliana, che non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira aconservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore ditutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne deriva, comeprecisato dai più recenti arresti di questa Corte, che, quale presuppostodi esperibilità dell’azione revocatoria, rileva la semplice esistenza di unNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026debito, rispetto al quale la garanzia patrimoniale del debitore deveessere preservata (v. da ultimo Cass., n. 10548/2025; Cass., n.28141/2023; Cass., n. 10522/2020).2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia “Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. n. 2) in relazione all’art.360 c.p.c. n.3)”.Lamenta – premesso che l’art. 2901 cod. civ. n. 2 effettua una precisadistinzione disponendo che, nel caso in cui l’atto di disposizione del benesia stato a “titolo oneroso”, il terzo debba essere “consapevole delpregiudizio”, mentre, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, ilterzo debba essere “partecipe della dolosa preordinazione” – che la corteterritoriale, nel confermare la sentenza di prime cure, non ha condottouna corretta disamina della fattispecie, e, in particolare, a fronte dellapuntuale deduzione, anche documentalmente provata da essaesponente, dell’intervenuto integrale pagamento del prezzo di vendita edella congruità dello stesso rispetto al valore di mercato, si era limitatalaconicamente a rilevare: “non pertinenti sono le considerazioni volte adimostrare l’effettivo pagamento del terreno venduto atteso che oggettodell’azione non è la simulazione della vendita” (cfr. p. 6).2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. La società ricorrente censura la sentenza di secondo grado nellaparte in cui non ha ritenuto pertinenti le deduzioni e le provedocumentali offerte dall’appellante, in merito all’onerosità dell’atto didisposizione, ed in particolare “la prova della corresponsione integraledel prezzo di vendita e la congruità dello stesso rispetto al valore dimercato “.Orbene, in disparte il pur non marginale rilievo per cui, sotto laformale invocazione della violazione di legge, la società ricorrentesostanzialmente sollecita a questa Suprema Corte un riesame delleevidenze probatorie acquisite in giudizio, invece estraneo al giudizio diNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026legittimità, il motivo in scrutinio risulta privo di decisività.Dalla sentenza impugnata (p. 6) risulta, infatti, che la naturaonerosa dell’atto dispositivo è stata considerata pacifica, non essendostata investita da alcun motivo di appello la questione di una suaeventuale diversa qualificazione, prospettata solo ora, per la primavolta, in sede di legittimità. Ne consegue che la corte territoriale si èlimitata a richiamare quanto già affermato dal tribunale, il quale avevaaccolto l’azione revocatoria sul presupposto dell’anteriorità del credito diEmiliano Fiorentini rispetto all’atto di disposizione oggetto di revocatoria,ed in coerente applicazione di tale premessa, ha quindi ritenuto nonpertinenti le deduzioni volte a dimostrare l’effettivo pagamento delprezzo del terreno, sul rilievo dirimente che oggetto del giudizio non erala simulazione della vendita, bensì la sua revocatoria.La corte territoriale, quindi, non ha accolto la domanda revocatoriasenza curarsi dell’elemento soggettivo del terzo beneficiario dell’attodispositivo, ma, come detto, ha confermato la sentenza di accoglimentodi primo grado ritenendo infondate, siccome inconferenti, le censuresvolte dall’appellante.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., 1° comma, in relazione all’art.360 c.p.c. n. 3)”.Lamenta che, giusto il disposto del primo comma dell’art. 2901 c.c.,secondo cui il creditore può esperire azione revocatoria degli attidispositivi con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, lacorte di merito non avrebbe correttamente valorizzato le allegazioni e leprove dedotte dall’appellante volte a provare l’insussistenza dell’eventusdamni ed avrebbe svolto valutazioni inconferenti circa il pagamento, daparte del terzo, del giusto prezzo per il trasferimento del terreno, circa laproposizione della domanda revocatoria a distanza di tre anni dall’atto didisposizione, circa la garanzia fideiussoria prestata a favore delNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026creditore, circa la quota di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. nella [OSCURATO:SOCIETA]Sostiene che una diversa valutazione delle summenzionatecircostanze avrebbe dimostrato l’insussistenza del pregiudizio che l’attoarrecava alle ragioni del creditore, ex art. 2901 c.c.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Questa Corte ha già ripetutamente avuto modo di affermare cheil vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di cui all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., coordinato con l’art. 366, comma primo,n. 4 e n. 6, c.p.c., deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, nonsolo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate,ma anche attraverso specifiche argomentazioni, intellegibili edesaurienti, idonee a dimostrare in quale modo le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata si pongano in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie o con la loro interpretazione, nonessendo sufficiente una censura meramente apodittica o priva diadeguata dimostrazione (v. Cass., Sez. Un., n. 23745/2020; Cass., n.20870/2024). Nel caso di specie, dal ricorso non emergono né la precisaindicazione delle norme asseritamente violate, né la specificaindividuazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie e con la loro interpretazione, secondo quanto ripetutamenteaffermato da questa Corte (Cass., 02/03/2018, n. 5001; Cass.,12/01/2016, n. 287; Cass., 20/08/2015, n. 17060). Ne consegue che laricorrente, sotto la formale deduzione del vizio di violazione di legge, inrealtà sollecita un nuovo e diverso esame dei fatti di causa e dellerisultanze probatorie, al fine di escludere, nel caso di specie, lasussistenza dell’eventus damni, in tal modo invocando un rinnovatosindacato sul merito che è invece estraneo al giudizio di legittimità (v.Cass., Sez. Un., n. 8053 e n. 8054 del 2014).Numero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026Aggiungasi, infine, che la corte territoriale non ha affattoerroneamente applicato o interpretato la norma denunziata ma,diversamente, ha ritenuto che le censure che l’odierna ricorrente, inallora appellante, aveva mosso alla sentenza di primo grado in relazionealla riscontrata sussistenza dell’eventus damni erano infondate e dunqueinidonee a modificare il convincimento espresso dal tribunale in meritoalla sussistenza, nel caso di specie, di questo oggettivo presupposto diaccoglimento della proposta azione revocatoria.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto la nullitàdella sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4), c.p.c., 118 disp. att.c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Si contesta, con tale censura, la radicale omissione di motivazioneda parte della Corte d’Appello in merito all’esame ed alla decisione delsecondo, terzo e sesto motivo di appello.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. Valga premettere, al riguardo, che “In seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non èpiù deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienzadella motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sestocomma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamenteincomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processualededucibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.” (v., tra le tante, Cass., n. 22598 del 25/09/2018; Cass.,Numero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/20261986/2025).Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta, tuttavia, che la corte dimerito ha argomentato, in relazione ai motivi di appello proposti,sull’esistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, di esperibilitàdell’azione revocatoria, illustrando il proprio convincimento; ed unamotivazione sintetica non è, per ciò solo, una motivazione omessaovvero, seppur graficamente esistente, solo apparente, dato che“L'obbligo di motivazione della sentenza di appello non si estende a tuttele potenziali ricostruzioni del fatto che possano suffragare o contraddirela soluzione adottata con la decisione di primo grado, ma solo a quelle,ritenute decisive, che siano state prospettate dalle parti, ovvero chesiano immediatamente correlate alle emergenze istruttorie” (v. Cass., n.11673/2007; Cass., n. 7251/2005; Cass., n. 15483/2008).5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia “Omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5)”.Lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,consistente nella documentazione depositata nel giudizio di primo grado,che, a suo dire, avrebbe comprovato l’insussistenza del requisito delpregiudizio ai creditori, a seguito dell’atto dispositivo, e che dunque, seconsiderata, avrebbe condotto la corte territoriale ad una decisionediversa e più favorevole all’allora appellante, oggi ricorrente.5.1. Il motivo è inammissibile, per le seguenti plurime ragioni.Anzitutto, perché la sentenza impugnata ha integralmenteconfermato la sentenza di primo grado per le stesse ragioni, inerenti imedesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, ciò rendendoapplicabile il disposto dell’art. 360, quarto comma, c.p.c. ai sensi delquale, come noto, in casi come questi, di ricorrenza della cd. “doppiaconforme”, “il ricorso per cassazione può essere propostoesclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) eNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/20264)”.Inoltre, perché le censure svolte si limitano ad evocare il deposito didocumenti, ed a individuare alcune loro isolate risultanze, in manieraassertiva e generica, senza specificarne la decisività, e senza precisarese, dove e quando la documentazione in questione fosse stata oggetto didiscussione tra le parti, nel precedente contesto processuale, sicché nonsono rispettati comunque i criteri di deduzione indicati dalle notesentenze delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014.6. Il ricorso va pertanto rigettato.7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della societàcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre speseforfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro200,00, ed accessori di legge, da distrarsi al procuratore, che dichiara diessere antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaNumero registro generale 17501/2024Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 18807/2026Data pubblicazione 09/06/2026Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 25 marzo 2026.Il PresidenteRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18807/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris