CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20929/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e al vizio di motivazione per la erronea quantificazione della pena, è inammissibile perché assolutamente generica (limitandosi il ricorrente a denunciare un appiattimento sulla sentenza di primo grado senza specificare in che cosa sarebbe consentita l'omessa motivazione), e, comunque, inerente ad un trattamento punitivo sorretto da sufficiente motivazione. La Corte di appello di Messina esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritiene di confermare il trattamento sanzionatorio di primo grado, facendo leva sulla gravità della condotta e sulle caratteristiche della medesima (essendosi l'imputato, che guidava il ciclomotore privo di patente di guida ritiratagli a seguito della sottoposizione alla sorveglianza speciale di P.S., dileguato dalla pubblica via alla sola vista dei carabinieri e rifugiatosi in una strada secondaria). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio