CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 035H231) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 25 febbraio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 9 luglio 2021, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 56, 628 e 582 cod. pen. Ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); Rilevato che il ricorso, che genericamente censura la decisione impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, risulta dunque proposto al di fuori dei casi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una decisione pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]