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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36998/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città con cui [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 612 primo comma, 614, primo comma e 582, primo e secondo comma, cod. pen., per avere minacciato e cagionato lesioni -giudicate guaribili in giorni sette- ad [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi introdotto nell'abitazione della p.o. contro la volontà di quest'ultima.

L'imputato è stato condannato alla pena -sospesa- di mesi sette di reclusione e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale derubricato i reati contestati nella meno grave fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen.

A parere della difesa, la condotta dell'imputato si inquadrerebbe nei ranghi della citata previsione codicistica, posto che il Palmieri, esasperato dal continuo abbaiare del cane della vicina, ha deciso di agire autonomamente nei confronti della persona offesa, senza ricorrere all'autorità giudiziaria, al fine di far cessare le molestie.

La motivazione della Corte d'appello sarebbe errata in punto di diritto - in quanto il mancato intervento sul proprio cane configurerebbe l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 659 cod. pen. - oltre che illogica, per avere la Corte territoriale affermato che il preteso diritto del Palmieri a ottenere la cessazione delle molestie derivanti dall'abbaiare del cane "non ha trovato soddisfazione attraverso la violenta e alternativa soppressione del cane, ma mediante il rabbioso quanto strumentale sfogo in danno della relativa padrona inidoneo in ogni caso alla realizzazione dello scopo". 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa estintiva del reato sub specie di intervenuta prescrizione del reato, posto che il 7 aprile 2022, data in cui è stata adottata l'impugnata decisione, erano decorsi i termini di prescrizione degli ascritti reati.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

La difesa di parte civile ha depositato conclusioni (con cui chiede la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di giudizio e al risarcimento del danno come indicato dalla Corte d'appello), e nota spese.Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovverosia ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 - 01).

Ora, con accertamento in fatto che non appare caratterizzato da illogicità, la Corte territoriale ha correttamente escluso l'esistenza della ragionevole opinione della legittimità della pretesa/diritto a ottenere la cessazione delle molestie derivanti dall'abbaiare del cane della persona offesa, cogliendo bensì, nella condotta dell'imputato, il fine strumentale di sfogo in danno della Concilio.

Rispetto a tutte e tre le condotte riferibili ai reati contestati, la Corte territoriale ha chiaramente esplicato, in termini logici e giuridicamente ben argomentati, 1) la ricorrenza delle minacce (riscontrate dalle dichiarazioni dei testi Patruno e [OSCURATO:PERSONA], omogenee, nei contenuti, alle dichiarazioni accusatorie della Concilio); 2) la sussistenza del reato di violazione di domicilio (non essendosi l'imputato limitato a esprimere le proprie rimostranze al di fuori della porta d'ingresso della p.o.); 3) l'incontrovertibile dinamica caratterizzante il comportamento dell'imputato, che ha portato alle accertate lesioni in danno alla p.o.

La reiterata censura dell'illogicità della motivazione, nel punto in cui la Corte territoriale ha osservato che "il preteso diritto del Palmieri a ottenere la cessazione delle molestie derivanti dall'abbaiare del cane non ha trovato soddisfazione attraverso la violenta e alternativa soppressione del cane", evidenzia la disattenzione, da parte del ricorrente, del consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, il necessario onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di non limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento specificamente riferita alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema. (Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282949 - 01).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché il ricorrente non tiene conto dei tre periodi di sospensione, per un totale di 190 giorni, intervenuti nel corso del processo (dal 17.9.2015 al 26.11.2015 per legittimo impedimento: 60 giorni; dal 26.09.2016 al 5.12.2016 per adesione all'astensione dalle udienze deliberata dagli organismi di categoria: 70 giorni; dal 5.12.2016 al

27.2. 2017 per legittimo impedimento: 60 giorni).

Pertanto, il termine di prescrizione calcolato ai sensi dell'art. 157, primo comma, e dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., tenuto conto del tempus commissi delicti (23 maggio 2014), e destinato a scadere il 23 novembre 2021, è in realtà spirato, per effetto delle sospensioni, in data 10 giugno 2022, ossia in epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado (7 aprile 2022).

L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (nella specie, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso: v.

Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266 - 01; Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, in motivazione, Ricci, Rv. 266818 - 01).

3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che viene determinata in euro 3000.

Non avendo la difesa di parte civile effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, limitandosi a sollecitare, con conclusioni scritte, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e al risarcimento del danno in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti, il Collegio statuisce che nulla sia dovuto per le spese di parte civile (cfr. ex plur.

Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974 - 01; Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C. Rv. 268139 - 01; e, argomentando a contrario, Sez. 5 , n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152 -

01. E, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione, Rv. 283886 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città con cui [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 612 primo comma, 614, primo comma e 582, primo e secondo comma, cod. pen., per avere minacciato e cagionato lesioni -giudicate guaribili in giorni sette- ad [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi introdotto nell'abitazione della p.o. contro la volontà di quest'ultima. L'imputato è stato condannato alla pena -sospesa- di mesi sette di reclusione e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale derubricato i reati contestati nella meno grave fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen. A parere della difesa, la condotta dell'imputato si inquadrerebbe nei ranghi della citata previsione codicistica, posto che il Palmieri, esasperato dal continuo abbaiare del cane della vicina, ha deciso di agire autonomamente nei confronti della persona offesa, senza ricorrere all'autorità giudiziaria, al fine di far cessare le molestie. La motivazione della Corte d'appello sarebbe errata in punto di diritto - in quanto il mancato intervento sul proprio cane configurerebbe l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 659 cod. pen. - oltre che illogica, per avere la Corte territoriale affermato che il preteso diritto del Palmieri a ottenere la cessazione delle molestie derivanti dall'abbaiare del cane "non ha trovato soddisfazione attraverso la violenta e alternativa soppressione del cane, ma mediante il rabbioso quanto strumentale sfogo in danno della relativa padrona inidoneo in ogni caso alla realizzazione dello scopo". 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa estintiva del reato sub specie di intervenuta prescrizione del reato, posto che il 7 aprile 2022, data in cui è stata adottata l'impugnata decisione, erano decorsi i termini di prescrizione degli ascritti reati. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa di parte civile ha depositato conclusioni (con cui chiede la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di giudizio e al risarcimento del danno come indicato dalla Corte d'appello), e nota spese.Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovverosia ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 - 01). Ora, con accertamento in fatto che non appare caratterizzato da illogicità, la Corte territoriale ha correttamente escluso l'esistenza della ragionevole opinione della legittimità della pretesa/diritto a ottenere la cessazione delle molestie derivanti dall'abbaiare del cane della persona offesa, cogliendo bensì, nella condotta dell'imputato, il fine strumentale di sfogo in danno della Concilio. Rispetto a tutte e tre le condotte riferibili ai reati contestati, la Corte territoriale ha chiaramente esplicato, in termini logici e giuridicamente ben argomentati, 1) la ricorrenza delle minacce (riscontrate dalle dichiarazioni dei testi Patruno e [OSCURATO:PERSONA], omogenee, nei contenuti, alle dichiarazioni accusatorie della Concilio); 2) la sussistenza del reato di violazione di domicilio (non essendosi l'imputato limitato a esprimere le proprie rimostranze al di fuori della porta d'ingresso della p.o.); 3) l'incontrovertibile dinamica caratterizzante il comportamento dell'imputato, che ha portato alle accertate lesioni in danno alla p.o. La reiterata censura dell'illogicità della motivazione, nel punto in cui la Corte territoriale ha osservato che "il preteso diritto del Palmieri a ottenere la cessazione delle molestie derivanti dall'abbaiare del cane non ha trovato soddisfazione attraverso la violenta e alternativa soppressione del cane", evidenzia la disattenzione, da parte del ricorrente, del consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, il necessario onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di non limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento specificamente riferita alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema. (Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282949 - 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché il ricorrente non tiene conto dei tre periodi di sospensione, per un totale di 190 giorni, intervenuti nel corso del processo (dal 17.9.2015 al 26.11.2015 per legittimo impedimento: 60 giorni; dal 26.09.2016 al 5.12.2016 per adesione all'astensione dalle udienze deliberata dagli organismi di categoria: 70 giorni; dal 5.12.2016 al 27.2. 2017 per legittimo impedimento: 60 giorni). Pertanto, il termine di prescrizione calcolato ai sensi dell'art. 157, primo comma, e dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., tenuto conto del tempus commissi delicti (23 maggio 2014), e destinato a scadere il 23 novembre 2021, è in realtà spirato, per effetto delle sospensioni, in data 10 giugno 2022, ossia in epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado (7 aprile 2022). L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (nella specie, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso: v. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, in motivazione, Ricci, Rv. 266818 - 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che viene determinata in euro 3000. Non avendo la difesa di parte civile effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, limitandosi a sollecitare, con conclusioni scritte, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e al risarcimento del danno in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti, il Collegio statuisce che nulla sia dovuto per le spese di parte civile (cfr. ex plur. Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974 - 01; Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C. Rv. 268139 - 01; e, argomentando a contrario, Sez. 5 , n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152 - 01. E, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione, Rv. 283886 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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