CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 17812/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7674-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controtícorrente - avverso la sentenza n. 1243/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] volta a dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge nr. 335 del 1995, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato iscritta all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'obbligo contributivo della professionista, in ragione del dato contabile della percezione, nell'anno di riferimento, di un reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale superiore ai 5.000,00 euro; quanto alla questione della prescrizione dei contributi, i giudici, pur osservando che la relativa eccezione non era stata reiterata in appello, hanno concluso per l'infondatezza della stessa. Hanno osservato come la contribuzione riguardasse l'anno 2009 e che, pertanto, dovesse versarsi, in ragione dei DPCM succedutesi nel tempo che avevano differito il termine per il pagamento, entro il 6.7.2010, dies a quo del quinquennio prescrizionale. Il rilievo difensivo era dunque infondato, poiché, pacificamente, l'atto di costituzione in mora (rappresentato dalla nota con cui era stata comunicata l'iscrizione a ruolo) era stato notificato il 30 giugno 2015, in tempo utile ad interrompere il termine di prescrizione Ric. 2021 n. 07674 sez. ML - ud. 15-02-2022 -2- quinquennale vigente in materia. A tale riguardo, la Corte territoriale ha, altresì, osservato come il d.P.C.M. 10 giugno 2010, nel disporre il differimento del pagamento per i contribuenti che «esercitano attività economiche per le quali siamo stati elaborati studi di settore», avesse inteso riferirsi «all'attività economica e non alla posizione soggettiva del professionista», con conseguente sua applicabilità a tutti i liberi professionisti, a prescindere dal regime fiscale prescelto, come quello facoltativo dei contribuenti «minimi» per i quali, a norma del D.M. nr. 29255 del 2008, art. 7. comma 2 lett. b), non operano gli studi di settore; avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995 e dell'art. 2935 cod. civ., per avere la sentenza impugnata affermato che la parte appellante non avesse riproposto l'eccezione di prescrizione in appello, così rinunciando alla stessa; la questione, infatti, era stata devoluta alla Corte del merito dallo stesso Istituto; in ogni caso, trattandosi di materia contributiva, la prescrizione, se maturata, non avrebbe potuto essere oggetto di rinuncia da parte della professionista. Nella fattispecie, il debito era oramai estinto al momento della ricezione, il 30 giugno 2015, dell'avviso bonario di pagamento. La professionista, infatti, in quanto «contribuente minimo», come risultante dalla dichiarazione dei redditi, non era soggetta agli studi di settore; con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ. in combinato disposto con l'art. 3, comma 9, lett.b) della legge nr. Ric. 2021 n. 07674 sez. ML - ud. 15-02-2022 -3- 335/1995. La ricorrente ribadisce l'insussistenza dell'obbligo di versamento della contribuzione alla gestione separata, per intervenuta prescrizione della stessa; reitera di aver aderito al «regime dei minimi» compilando il relativo quadro della dichiarazione dei redditi. Assume che, aderendo a tale regime fiscale, come espressamente previsto dalla legge finanziaria del 2008 (comma 113 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 207 nr 244) non era soggetta agli studi di settore e, pertanto, il differimento della scadenza per il pagamento del saldo dei contributi dovuti non era alla stessa applicabile; i motivi vanno congiuntamente esaminati, presentando profili di stretta connessione; la Corte di appello ha espressamente statuito in ordine alla questione di prescrizione e tanto rende inconferenti i rilievi mossi in apertura del primo mezzo di impugnazione; per il resto, le censure pongono questioni già valutate dalla Corte che ha esaminato il profilo della rilevanza del differimento della scadenza del termine di pagamento dei contributi, anche per coloro che, pur esercitando attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, aderiscano, n& concreto, a regimi fiscali per i quali detti studi invece non operino, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass., nr. 10273 del 2021, seguita, ex plurimis, da Cass. nr. 32467 del 2021, Cass. nr. 33250 del 2021, Cass,. nr. 9340 del 2022); a tale orientamento va data continuità nella presente sede; in particolare, come già osservato da C::ass. nr. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall'assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la Ric. 2021 n. 07674 sez. ML - ud. 15-02-2022 -4- produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari, occorre ribadire che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; a chiarimento dell'esposto principio„ la Corte ha, quindi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite», chiarendo, per quanto qui maggiormente interessa, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive citate); correttamente, dunque, la Corte di appello ha considerato, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, la data di differimento dei termini di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. Ric. 2021 n. 07674 sez. ML - ud. 15-02-2022 -5- a), del D.P.C.M. cit., osservando, in particolare, quanto al richiamo «agli studi di settore», che il riferimento è all'attività economica e non alla posizione soggettiva del professionista; sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va, pertanto, rigettato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.200,00 a titolo di compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese generali nella misura forfetaria del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'a