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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 13272/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15450/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 25401/2016 depositata il 12/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato il Comune di Verona a corrispondere ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’indennità per l’apposizione di un vincolo espropriativo scaduto e reiterato su un’area di loro proprietà (foglio 263, mapp. 53, 59, 60, 70), reputata edificabile, in misura pari alla differenza tra il valore del bene in sé considerato e quello inciso dal vincolo.

Si trattava di un vincolo ritenuto espropriativo, riferibile ad un’area già inserita nel PRG del Comune di Verona del 1972-1975 in zona 27, destinata a “servizi pubblici di interesse locale-futuri”, incisa dalla variante (n. 195) adottata dal Comune di Verona con deliberazione n. 87 del 2000 che la collocava in zona 25 con destinazione “fieristica annonaria e per servizi tecnici/futuri”, poi riqualificata dalla Regione Veneto con deliberazione n. 71 del 2002 nuovamente come “zona 27-servizi pubblici di interesse locale-futuri”.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 25401 del 2016, in accoglimento del terzo motivo di ricorso del Comune di Verona, ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda.

Ad avviso della Corte di legittimità, l’indennità di cui all’art. 39 del dPR n. 327 del 2001 non era dovuta trattandosi di vincolo conformativo che rendeva l’area inedificabile per la destinazione impressa da entrambi i vincoli del 2000 e 2002 a servizi pubblici di interesse locale e, in parte, in origine, a sede stradale e, poi, a tracciato tramviario, in virtù di criteri generali e astratti e non in funzione della localizzazione di un’opera pubblica specifica su beni determinati.

Avverso la predetta sentenza i signori Godi hanno proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c.

Il Comune di Verona ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata un errore di fatto risultante dagli atti ed erronea lettura o percezione del terzo motivo di ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 2011, con il quale il Comune di Verona aveva affermato non che la destinazione prevista dalla variante n. 195 rendesse l’area inedificabile né che tale variante avesse carattere non espropriativo, ma che l’area fosse inedificabile alla data del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999, per dimostrare che ciò rendeva inapplicabile il regime della indennizzabilità dei vincoli di cui all’art. 39 del dPR n. 327 del 2001; di conseguenza, l’impugnata sentenza della Cassazione avrebbe operato d’ufficio un diverso inquadramento del vincolo inteso come conformativo sulla base di criteri ed elementi fattuali mai allegati dal Comune.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano un manifesto errore revocatorio costituente frutto di travisamento ed erronea percezione degli atti di causa da parte dei giudici di legittimità, per avere qualificato il vincolo incidente sull’area di loro proprietà come conformativo, mentre era incontroverso che si trattasse di un vincolo espropriativo, come ripetutamente ammesso dallo stesso Comune di Verona nel giudizio a quo.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, in quanto si sarebbe espressa in ordine alla natura espropriativa o meno del vincolo imposto sull’area, sebbene la censura formulata dal Comune nel terzo motivo di ricorso (accolto) non si riferisse a tale questione e ciò avrebbe inciso negativamente sulla loro attività difensiva, in violazione degli artt.24 Cost. e 6 Cedu.

I motivi, esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Com’è noto, l’errore revocatorio di cui agli artt. 391 bise 395, n. 4, c.p.c. riferibile alle decisioni della Corte di cassazione presuppone un errore di fatto che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di valutazioni dei profili fattuali e giuridici delle emergenze processuali (ex plurimis, Cass.n. 10040 del 2022).

Pertanto, dovendo trattarsi di un errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione degli atti di parte o di uno dei motivi del ricorso deducendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso, cioè un vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (cfr. Cass. n. 3760 e 10184 del 2018).

La sentenza della Corte d’appello di Venezia del 2011 (di accoglimento della domanda di condanna del Comune di Verona al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 39 dPR n 327 del 2001) era stata impugnata dal Comune di Verona che, con il terzo motivo di ricorso, aveva dedotto l’inedificabilità dell’area vincolata e, di conseguenza, la non debenza dell’indennizzo, in quanto previsto dalla legge solo nei casi di incidenza del vincolo espropriativo su beni edificabili.

La Corte di cassazione (con l’impugnata sentenza n. 25401 del 2016), quindi, era stata investita della questione della edificabilità legale e l’ha decisa illustrando le ragioni giuridiche per le quali l’area avrebbe dovuto qualificarsi come inedificabile, in considerazione della portata conformativa del vincolo, non soggetto a decadenza e non indennizzabile, in quanto incidente su una generalità di beni e nei confronti di una pluralità di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle loro caratteristiche intrinseche.

Con le censure in esame gli attuali ricorrenti lamentano, in sostanza, una erronea comprensione – e q uindi valutazione – dei motivi di ricorso del Comune di Verona, ma in tal caso l’ipotetico vizio integrerebbe un incensurabile errore di giudizio e non un errore di fatto nell’accezione di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8615 del 2017, n. 9835 del 2012).

Non rileva –contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – che il Comune di Verona avesse dedotto la inedificabilità legale dell’area vincolata avendo riguardo alla condizione dei beni nel 1999 solo per dimostrare l’inapplicabilità del principio della indennizzabilità dei vincoli espropriativi reiterati (introdotto dalla sentenza alla sentenza costituzionale n. 179 del 1999) senza trattare la questione della natura del vincolo.

Tale argomento difensivo (comunque esaminato e rigettato nella sentenza ora impugnata in relazione al secondo motivo di ricorso del Comune di Verona) dimostra che ad essere denunciato non è un errore percettivo ma eventualmente valutativo di un fatto, peraltro, controverso nel giudizio, tale essendo la questione dellaedificabilità dei beni che è presupposto legale della indennizzabilità dei vincoli espropriativi di cui la Corte di cassazione era stata investita dal Comune di Verona.

A dimostrarlo ulteriormente è la motivazione espressa dalla Corte di cassazione a sostegno della propria potestas giurisdizionale nel valutare la questione della edificabilità alla luce dei criteri generali sulla distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi.

Ed infatti la sentenza impugnata, “in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge” e richiamando i propri precedenti, ha affermato “[doversi ritenere] che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto”.

L’erroneo esercizio del potere valutativo sulle questioni di diritto esaminate dalla Corte di cassazione è ipotesi estranea all’ambito delle censure deducibili ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c.

Né ricorre un errore revocatorio nella pronuncia di legittimità che, decidendo nel merito, abbia ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto, trattandosi, quand’anche errata in astratta ipotesi, di una violazione di legge nell’applicazione dell’art. 384 c.p.c. e, quindi, di un errore di giudizio e non di un travisamento del fatto (cfr. Cass. n. 4118 del 2014).

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 4400,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15450/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 25401/2016 depositata il 12/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato il Comune di Verona a corrispondere ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’indennità per l’apposizione di un vincolo espropriativo scaduto e reiterato su un’area di loro proprietà (foglio 263, mapp. 53, 59, 60, 70), reputata edificabile, in misura pari alla differenza tra il valore del bene in sé considerato e quello inciso dal vincolo. Si trattava di un vincolo ritenuto espropriativo, riferibile ad un’area già inserita nel PRG del Comune di Verona del 1972-1975 in zona 27, destinata a “servizi pubblici di interesse locale-futuri”, incisa dalla variante (n. 195) adottata dal Comune di Verona con deliberazione n. 87 del 2000 che la collocava in zona 25 con destinazione “fieristica annonaria e per servizi tecnici/futuri”, poi riqualificata dalla Regione Veneto con deliberazione n. 71 del 2002 nuovamente come “zona 27-servizi pubblici di interesse locale-futuri”. La Corte di cassazione, con sentenza n. 25401 del 2016, in accoglimento del terzo motivo di ricorso del Comune di Verona, ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda. Ad avviso della Corte di legittimità, l’indennità di cui all’art. 39 del dPR n. 327 del 2001 non era dovuta trattandosi di vincolo conformativo che rendeva l’area inedificabile per la destinazione impressa da entrambi i vincoli del 2000 e 2002 a servizi pubblici di interesse locale e, in parte, in origine, a sede stradale e, poi, a tracciato tramviario, in virtù di criteri generali e astratti e non in funzione della localizzazione di un’opera pubblica specifica su beni determinati. Avverso la predetta sentenza i signori Godi hanno proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c. Il Comune di Verona ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata un errore di fatto risultante dagli atti ed erronea lettura o percezione del terzo motivo di ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 2011, con il quale il Comune di Verona aveva affermato non che la destinazione prevista dalla variante n. 195 rendesse l’area inedificabile né che tale variante avesse carattere non espropriativo, ma che l’area fosse inedificabile alla data del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999, per dimostrare che ciò rendeva inapplicabile il regime della indennizzabilità dei vincoli di cui all’art. 39 del dPR n. 327 del 2001; di conseguenza, l’impugnata sentenza della Cassazione avrebbe operato d’ufficio un diverso inquadramento del vincolo inteso come conformativo sulla base di criteri ed elementi fattuali mai allegati dal Comune. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano un manifesto errore revocatorio costituente frutto di travisamento ed erronea percezione degli atti di causa da parte dei giudici di legittimità, per avere qualificato il vincolo incidente sull’area di loro proprietà come conformativo, mentre era incontroverso che si trattasse di un vincolo espropriativo, come ripetutamente ammesso dallo stesso Comune di Verona nel giudizio a quo. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, in quanto si sarebbe espressa in ordine alla natura espropriativa o meno del vincolo imposto sull’area, sebbene la censura formulata dal Comune nel terzo motivo di ricorso (accolto) non si riferisse a tale questione e ciò avrebbe inciso negativamente sulla loro attività difensiva, in violazione degli artt.24 Cost. e 6 Cedu. I motivi, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Com’è noto, l’errore revocatorio di cui agli artt. 391 bise 395, n. 4, c.p.c. riferibile alle decisioni della Corte di cassazione presuppone un errore di fatto che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di valutazioni dei profili fattuali e giuridici delle emergenze processuali (ex plurimis, Cass.n. 10040 del 2022). Pertanto, dovendo trattarsi di un errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione degli atti di parte o di uno dei motivi del ricorso deducendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso, cioè un vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (cfr. Cass. n. 3760 e 10184 del 2018). La sentenza della Corte d’appello di Venezia del 2011 (di accoglimento della domanda di condanna del Comune di Verona al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 39 dPR n 327 del 2001) era stata impugnata dal Comune di Verona che, con il terzo motivo di ricorso, aveva dedotto l’inedificabilità dell’area vincolata e, di conseguenza, la non debenza dell’indennizzo, in quanto previsto dalla legge solo nei casi di incidenza del vincolo espropriativo su beni edificabili. La Corte di cassazione (con l’impugnata sentenza n. 25401 del 2016), quindi, era stata investita della questione della edificabilità legale e l’ha decisa illustrando le ragioni giuridiche per le quali l’area avrebbe dovuto qualificarsi come inedificabile, in considerazione della portata conformativa del vincolo, non soggetto a decadenza e non indennizzabile, in quanto incidente su una generalità di beni e nei confronti di una pluralità di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle loro caratteristiche intrinseche. Con le censure in esame gli attuali ricorrenti lamentano, in sostanza, una erronea comprensione – e q uindi valutazione – dei motivi di ricorso del Comune di Verona, ma in tal caso l’ipotetico vizio integrerebbe un incensurabile errore di giudizio e non un errore di fatto nell’accezione di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8615 del 2017, n. 9835 del 2012). Non rileva –contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – che il Comune di Verona avesse dedotto la inedificabilità legale dell’area vincolata avendo riguardo alla condizione dei beni nel 1999 solo per dimostrare l’inapplicabilità del principio della indennizzabilità dei vincoli espropriativi reiterati (introdotto dalla sentenza alla sentenza costituzionale n. 179 del 1999) senza trattare la questione della natura del vincolo. Tale argomento difensivo (comunque esaminato e rigettato nella sentenza ora impugnata in relazione al secondo motivo di ricorso del Comune di Verona) dimostra che ad essere denunciato non è un errore percettivo ma eventualmente valutativo di un fatto, peraltro, controverso nel giudizio, tale essendo la questione dellaedificabilità dei beni che è presupposto legale della indennizzabilità dei vincoli espropriativi di cui la Corte di cassazione era stata investita dal Comune di Verona. A dimostrarlo ulteriormente è la motivazione espressa dalla Corte di cassazione a sostegno della propria potestas giurisdizionale nel valutare la questione della edificabilità alla luce dei criteri generali sulla distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi. Ed infatti la sentenza impugnata, “in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge” e richiamando i propri precedenti, ha affermato “[doversi ritenere] che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto”. L’erroneo esercizio del potere valutativo sulle questioni di diritto esaminate dalla Corte di cassazione è ipotesi estranea all’ambito delle censure deducibili ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. Né ricorre un errore revocatorio nella pronuncia di legittimità che, decidendo nel merito, abbia ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto, trattandosi, quand’anche errata in astratta ipotesi, di una violazione di legge nell’applicazione dell’art. 384 c.p.c. e, quindi, di un errore di giudizio e non di un travisamento del fatto (cfr. Cass. n. 4118 del 2014). In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 4400,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulte