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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 agosto 2026

Cassazione n. 24748/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Catania n. 4941/2018depositata il 12/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento di diniego relativo adistanza presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere l’applicazione delleagevolazioni previste per il territorio della provincia di Catania inNumero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026conseguenza dei fenomeni eruttivi e sismici del 29-31 ottobre 2002 aisensi dei DD.MM. 14 novembre 2002 e 17 maggio 2005.1.1.

In particolare, la contribuente prima sospendeva e poirateizzava i debiti relativi alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2003(Mod.

Unico SC 2004 e Mod. 770/2004); l’A.d.E., tuttavia, notificavacomunicazione di irregolarità ritenendo inapplicabile la rateizzazione exD.M. 17 maggio 2005; la contribuente presentava istanza di annullamentoaffermando la legittimità di sospensione e rateizzazione e l’adempimentodelle rate sino a quel momento maturate; l’A.d.E. denegava la possibilitàdi rateizzazione “in considerazione della tardiva effettuazione deiversamenti previsti in forma rateizzata”.

A questo riguardo, dalla sentenzaimpugnata si apprende che il provvedimento affermava che “la societàaveva iniziato i versamenti conseguenti alla prevista rateizzazione solo apartire dal 16.4.2006 non rispettando le scadenze previste dal Decreto delMinistero dell’Economia e delle Finanze de 17.5.2005 che prevedevaversamenti a decorrere dal 16.12.2005”.2.

Avverso tale provvedimento di diniego la contribuente proponevaricorso deducendo di aver correttamente versato le rate successive alperiodo di sospensione (15 dicembre 2005), “anche tenendo conto delleimposte versate precedentemente alla sospensione e di quelle versate aseguito di ravvedimento operoso con relativi interessi e sanzioni”.Segnatamente – secondo la sentenza impugnata – la contribuentesosteneva “di aver regolarizzato i tardivi versamenti con il ravvedimentooperoso”.Non costituitasi in giudizio l’A.d.E., con memoria la contribuentededuceva, poi, che “il provvedimento in contestazione non (aveva) piùalcuna ragione di esistere” per aver essa presentato istanza “di definizionedei versamenti sospesi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1011,della legge finanziaria 2007” (ossia della legge n. 296 del 2006).Numero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/20263.

L’adito giudice provinciale accoglieva integralmente il ricorso,rilevando l’intervenuta definizione ai sensi dell’art.1, comma 1011, leggefinanziaria del 2007.4.

Presentava appello l’A.d.E., che, dopo aver annunciato di averprovveduto allo sgravio fino alla concorrenza delle somme versate,deduceva che la contribuente aveva omesso i versamenti dal 9 giugno2009, “né” – specifica la sentenza impugnata – “poteva invocare l’istitutodel ravvedimento operoso che può essere applicato per sanare l’omessoversamento di una sola rata”.5.

La CTR della Sicilia accoglieva l’appello rilevando che “la societàavrebbe dovuto iniziare i versamenti previsti dalla rateizzazione dal16.12.2005 mentre il primo versamento è stato effettuato il 16.4.2006 edal 9.6.2009 ha cessato ogni versamento.

Di conseguenza l’invocatoravvedimento operoso non può sanare tali inadempimenti.

Inoltrel’impugnato provvedimento non può ritenersi illegittimo alla luce disuccessiva normativa ovvero della successiva istanza della societàpresentata il 27.6.2007 (avvalendosi della legge finanziaria 2007 – art. 1comma 1011 L. 296/2006), successiva anche allo stesso ricorsointroduttivo”.6.

Propone ricorso per cassazione la contribuente con cinque motivi.Resiste l’AE con controricorso.7.

In prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.Con il primo motivo si denuncia: “Giudicato interno: Nullità dellasentenza per violazione degli articoli 112 e 324 c.p.c., 2909 c.c. e 56D.Lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”.

Secondo laricorrente, l’affermazione della CTP secondo cui è intervenuta la pienaregolarizzazione del rapporto in conseguenza dell’istanza di definizione exart. 1, comma 1011, l. fin. 2007 non è stata impugnata in appello.Numero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/20261.2.

Con il secondo motivo si denuncia: “Giudicato esterno e ‘errorin procedendo’ – Nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazionee/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.”.La contribuente eccepiva il giudicato esterno maturato, conriferimento alla sentenza della CTR della Sicilia n. 51/18/13, sul medesimorapporto tributario nel giudizio di impugnazione dell’atto successivo (ossiadell’iscrizione a ruolo); nondimeno di tale eccezione la sentenzaimpugnata non tiene conto.1.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia l’error in procedendo— nullità della sentenza per motivazione meramente apparente eviolazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 36 d.lgs. 546/1992,art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 112 c.p.c.),in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] di appelloha solo apparentemente statuito sull'eccezione della società negando ilversamento delle rate dovute per la definizione ai sensi dell'art. 1,comma 1011, legge n. 296/2006 a partire "dal 9/06/2009" nonostantenella sentenza passata in giudicato CTR Sicilia, sez. staccata di Catania,n. 51/18/2013, emessa il 6/12/2012 e depositata il 04/03/2013, siafferma invece il corretto versamento di tutte le somme rateali mediotempore scadute e dovute ("non è fondata la doglianza dell'Ufficio chelamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che lasocietà ha provveduto al versamento delle imposte dovute.

Infatti, agliad oggi previste e concesse dall'Ufficio").1.4.

Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia l’error in iudicando— violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 1, comma1011, anche in combinato disposto con il D.M. 17/05/2005, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha -violato e del tuttoillegittimamente applicato le suddette norme avendo ritenutoNumero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026l'inapplicabilità alla fattispecie, in quanto sopravvenuta, dellanormativa agevolativa (definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma1011, L. 296/2006) cui la società aveva aderito.1.5.

Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia l’error in iudicando— violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 1, comma1011, legge n.296/2006 anche in combinato disposto con il d.m.17/05/2005 e con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha violato e del tutto illegittimamente applicato lesuddette norme non avendo ritenuto versate dalla Società le rate scadutesuccessivamente al 9/06/2009 nonostante la statuizione passata ingiudicato (CTR Sicilia, sez.

Catania, n. 51/18/2013 emessa il 6/12/2012 edepositata il 4/03/2013) avesse verificato e affermato, fino a quelmomento (6 dicembre 2012) che "la società ha provveduto al versamentodelle imposte dovute.

Infatti, agli atti di causa risulta che la società staversando ed ha versato le rate previste e concesse dall'Ufficio che, inoltre,ha dichiarato nel proprio atto di appello di aver proceduto alla sospensionedelle somme iscritte a ruolo proprio a fronte dei versamenti in corsoprevisti dalla rateizzatone di cui alla citata legge".2.1.

Al fine di una più chiara analisi del ricorso occorre evidenziareche la causa verte su di un atto (una comunicazione di diniego allarateizzazione delle imposte sospese, dichiarate con [OSCURATO:PERSONA] SC2004, prevista dal D.M. 17/05/2005), la cui efficacia, secondo laricorrente, è venuta meno sia a seguito della sopravvenuta normativaagevolativa (Legge finanziaria 2007 e, precisamente, art. 1, comma 1011,L. 296/2006) a cui l'odierna società ricorrente dichiara di aver aderito,definendo le imposte dichiarate con [OSCURATO:PERSONA] SC 2004, comerisulterebbe dalla statuizione (che si assume non impugnata) dellasentenza di primo grado, sia per il giudicato maturato sui medesimipresupposti impositivi nel giudizio di impugnazione dell'atto successivoavente ad oggetto l'iscrizione a ruolo delle medesime imposte dichiarateNumero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026per l'anno 2003 con il [OSCURATO:PERSONA] SC 2004 (cartella di pagamento exartt. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72).La ricorrente, fin dal primo grado di giudizio, con memoria,deduceva che il provvedimento in contestazione non (aveva) più alcunaragione di esistere per aver essa presentato istanza di definizionedei versamenti sospesi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1011,della legge finanziaria 2007 (ossia della legge n. 296 del 2006).La contribuente, inoltre, sostiene che la piena regolarizzazione delrapporto in conseguenza dell’istanza di definizione ex art. 1, comma 1011,l. fin. 2007 risulterebbe dal giudicato interno, in virtù di statuizione nonimpugnata della sentenza di primo grado, ed anche dal giudicato esterno(sentenza della C.t.r. della Sicilia n. 51/18/13) sul medesimo rapportotributario formatosi nel giudizio di impugnazione dell’atto successivo, cioèdella cartella emessa prima che spirasse il termine previsto dall’art. 1,comma 1011, l. fin. 2007.2.2.

Alla luce di tali premesse, il primo motivo di ricorso è infondato,poiché l’ufficio con il proprio atto di appello ha contestato la stessaspettanza dell’agevolazione di cui all'art. 1, comma 1011, L. 296/2006,sostenendo che la società non avesse regolarmente provveduto alpagamento delle rate dal 9.06.2009 in poi.Dunque non si è formato alcun giudicato implicito sulla statuizionecon cui il giudice di primo grado ha ritenuto che fosse intervenuta la pienaregolarizzazione del rapporto in conseguenza dell’istanza di definizione exart. 1, comma 1011, l. fin. 2007.2.3.

Anche il secondo motivo è infondato.Per quanto riguarda l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicatoesterno, in primo luogo deve rilevarsi che non si rinviene in atti lasentenza di cui si invoca il giudicato, né il ricorrente chiarisce in chemomento l’ha prodotta nel giudizio di appello.Numero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026In ogni caso, vanno valutate le ricadute dell’esito della procedura diinfrazione nei confronti dello Stato italiano, definita con la decisione dellaCommissione europea C/2015, 5549 Final, del 14 agosto 2015, secondocui la disciplina italiana, rilevante nel presente giudizio, integra un aiuto diStato non conforme al diritto unionale.Il diritto dell'UE, come interpretato dalla Corte di giustizia nelrispetto del principio di competenza ex art. 4 del TFUE, sebbene nonimponga al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interneda cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmenoquando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del dirittounionale da parte di tale decisione, fa salve situazioni eccezionali, come incaso di aiuti di Stato, in cui il giudicato, in ossequio ai principi diequivalenza e di effettività, non può impedire al giudice nazionale diapplicare le norme comunitarie (v.

Cass. 34948/2025; 32610/2025;9094/2025; 23379/2022).Costituisce oggetto di giurisprudenza consolidata il principio per cuiin tema di aiuti di stato, il giudicato che riconosca il diritto all'agevolazionein contrasto con l'ordinamento UE è cedevole rispetto alla decisione concui la Commissione accerti siffatto contrasto, sia quando antecedente siaquando successivo ad essa, in quanto, nell'una come nell'altra ipotesi,emesso in violazione della disciplina, cogente per gli ordinamenti internidegli Stati membri, che attribuisce all'esclusiva competenza dellaCommissione la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune dimisure di aiuto o di un regime di aiuti (da ultimo Cass. 01/09/2023, n.25633).Una norma nazionale la quale impedisca al giudice nazionale ditrarre tutte le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3,T.F.U.E., a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, passata ingiudicato, emessa con riferimento a una controversia che non ha lo stessooggetto e che non ha riguardato il carattere di aiuto di Stato delleNumero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026fattispecie di cui trattasi, deve essere considerata incompatibile con ilprincipio di effettività (Corte giustizia, 11/11/2015, Klausner HolzNiedersachsen, C-505/14).Nella specie, non si rinviene alcun giudicato sulla circostanza chel’agevolazione in esame rispettasse, nel caso concreto, il regolamento deminimis, poiché la sentenza della CTR della Sicilia n. 51/18/13, comeriportata in ricorso, si limita ad affermare l’adesione della società alleagevolazioni e l’avvenuto pagamento delle rate dovute fino a quelmomento.2.4.

A questo punto, deve essere esaminato il quarto motivo diricorso, logicamente prioritario, laddove la ricorrente contestal’affermazione del giudice di appello, che ha ritenuto l’irrilevanzadell’adesione della contribuente al regime agevolativo e del suoperfezionamento, che l’ufficio invece contesta.L’art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, stabilisce che Aisoggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 139 del 17giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nellaprovincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella GazzettaUfficiale n.304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione dellapropria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimentie versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo econtributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolodi capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando levigenti modalità di rateizzazione.

Per il ritardato versamento dei tributi econtributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimentooperoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelleesattoriali .Numero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026L'intervento del legislatore, avvenuto con l'art. 1, comma 1011,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha avuto lo scopo di disciplinare lesituazioni di omissione e di ritardo nel pagamento dei tributi secondo ilpiano di rateizzazione previsto dal D.M. 17 maggio 2005, consentendo acoloro che non avevano versato le somme dovute alla scadenza dellesingole rate, successivamente alla cessazione del periodo di sospensionedei termini (ossia fino al 15 dicembre 2005, come da proroga ex art. 1,D.M.

Economia e Finanze 17 maggio 2005), di definire la propria posizioneentro il 30 giugno 2007, attraverso la corresponsione dell'ammontaredovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto deiversamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 percento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione (vedi Cass. n.7583/2015 cit.); la norma, inoltre, non riguarda soltanto i destinataridell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno2005, n. 3442, ossia quelli tenuti ad effettuare versamenti agli entiprevidenziali e interessati dalla proroga dello stato di emergenza nellaProvincia di Catania, disposta con D.P.C.M. 22 dicembre 2005, ma anche ititolari di tributi in genere, ponendosi in continuum con la precedentenormazione emergenziale di carattere eccezionale, come ancheconfermato dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 20/E del 12 aprile2007 (in tal senso vedi Cass. n. 7583/2015 cit.; Cass. 07/11/2017, n.26372).Questa Corte ha già rilevato che in tema di agevolazioni fiscali,l'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, contenente misure urgentia favore delle popolazioni colpite da eventi vulcanici che hanno interessatola Provincia di Catania e costituente norma eccezionale volta a rimettere intermini, entro il 30 giugno 2007, coloro che - successivamente allacessazione del periodo di sospensione dei termini di cui alla prorogaex art. 1, D.M.

Economia e Finanze 17 maggio 2005 - non avevanoversato i tributi dovuti alla scadenza delle singole rate secondo il pianoNumero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026assegnato, ha la funzione di regolare ex novo il versamento delle somme,ridefinendone tempi e modalità, sicché è la violazione dei nuovi termini,conseguente a versamento parziale o tardivo della prima rata o di quellesuccessive, che comporta la decadenza del contribuente dal beneficio(Cass. n. 16937/2025).Nella specie, in relazione all’agevolazione ex l'art. 1, comma 1011,della l. n. 296 del 2006, il giudice di appello, a fronte della deduzione degliomessi versamenti dal 9 giugno 2009 contestati dall’Agenzia allacontribuente, si limita a rilevare l’inidoneità ad incidere sulla “rescontroversa” dell’istanza della contribuente avanzata successivamente soloin data 27 giugno 2007.In accoglimento del quarto motivo, rigettati il primo ed il secondo edassorbiti i rimanenti, la sentenza impugnata va cassata per consentire algiudice di rinvio di valutare se la società avesse diritto a fruiredell’agevolazione di cui all'art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006,consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

“ex multis” Cass. n.4801 del 2022; Cass. n. 30927 del 2019; Cass. n. 29905 del 2017).Per quanto riguarda l’IVA, questa Corte, pur in relazione a diversoevento calamitoso, ha già affermato che l’art. 9, comma 17, l. n. 289 del2002 – riguardante la definizione automatica della posizione fiscalerelativa agli anni 1990, 1991 e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sismadel 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania,Ragusa e Siracusa – non opera poiché, come chiarito dalla Corte diGiustizia, 15 luglio 2015, Agenzia delle Entrate contro [OSCURATO:PERSONA]Srl, in C-82/14, “non soddisfa il principio di neutralità fiscale e nonconsente di garantire la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorioitaliano», ponendosi in contrasto con l’ordinamento unionale” (Cass. n.30927 del 2019; Cass. n. 18205 del 2016; Cass. n. 25278 del 2015; Cass.n. 16923 del 2016; Cass. n. 17563 del 2018).Numero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026Per quanto riguarda le altre imposte diverse dall’IVA, la normativa difavore non è in linea di principio applicabile ai contribuenti che svolgonoIn questo ambito, peraltro, spetta al giudice di merito valutare senella singola fattispecie ricorra l’ipotesi di un aiuto individuale che, almomento della sua concessione, soddisfaceva comunque le condizionipreviste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. de minimis o quellepreviste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio,sull’applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunitàeuropea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ognialtro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell’intensità massimaprevista per tale tipo di aiuti (Cass. n. 30927 del 2019).Nella specie, ad ogni modo, è incontestato ed anzi pacifico in attiche trattasi di contribuente imprenditore, oltretutto in forma di s.p.a., eciò indipendentemente dall’ampia nozione eurounitaria d’impresa, cheinclude qualsiasi entità che eserciti l’attività economica a prescindere dallostatus giuridico della stessa e dalle modalità di finanziamento, laddovecostituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrirebeni o servizi su un determinato mercato e, dunque, anche l’attività svoltadai professionisti (Corte di giustizia, 23/04/1991, in C41/90, [OSCURATO:PERSONA];Corte di giustizia, [OSCURATO:DATA_NASCITA], in C-244/94, Federation francaise dessocietes d’assurances; Corte di giustizia, 11/12/1997, in C-55/96, JobCentre; Corte di giustizia, 16/06/1987, in C-118/85, Commissione vs.Italia; Corte di giustizia, 01/07/2008, in C-49/07, Motoe; Corte digiustizia, 26/03/2009, in C-113/07, [OSCURATO:PERSONA]).Il giudice di rinvio dovrà dunque accertare se il beneficio individualesia in linea con il regolamento de minimis applicabile (parr. 2 e 3 delladecisione), “tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendouna soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, puòconsiderarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplinaNumero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanzadovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella suainterezza” (Cass. n. 30927 del 2019; Cass. n. 22377 del 2017; Cass. n.11228 del 2011).In difetto, dovrà valutare la sussistenza delle condizioni che,secondo la decisione, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti inesame con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, par, 2, lettera b),del TFUE, ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i dannicausati da una calamità naturale» (par. 150, lett. b), sempre che sussista«un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa inseguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso anorma delle misure in esame» (par. 136), che presupponenecessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sedeoperativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento,e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subitidall’impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato daaltre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr. par. 148 della decisionedella Commissione).Nel rispetto del principio de minimis, tuttavia, non basta chel’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento siainferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativaprova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nellacategoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momentodel primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anchequale aiuto de minimis (cfr. Cass. n. 30927 del 2019 e n. 14465 del2017).La prova, per principio generale, è a carico del soggetto richiedentel’agevolazione; tuttavia, in linea con quanto già precisato da questa Corte,“dev’essere consentita, in sede di rinvio, l'esibizione di quei documentiprima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base allaNumero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono ilpresupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica” (Cass. n.30927 del 2019; Cass. n. 5224 del 1998).2.3.

In definitiva, in accoglimento del quarto motivo di ricorso,rigettato il primo ed il secondo ed assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata con rinvio, per nuovo esame e per le spese.

P.Q.MIn accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettato il primo ed ilsecondo ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, per nuovoesame e per le spese.Roma, 19 giugno 2026.Il Presidente estensoreAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Catania n. 4941/2018depositata il 12/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento di diniego relativo adistanza presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere l’applicazione delleagevolazioni previste per il territorio della provincia di Catania inNumero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026conseguenza dei fenomeni eruttivi e sismici del 29-31 ottobre 2002 aisensi dei DD.MM. 14 novembre 2002 e 17 maggio 2005.1.1. In particolare, la contribuente prima sospendeva e poirateizzava i debiti relativi alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2003(Mod. Unico SC 2004 e Mod. 770/2004); l’A.d.E., tuttavia, notificavacomunicazione di irregolarità ritenendo inapplicabile la rateizzazione exD.M. 17 maggio 2005; la contribuente presentava istanza di annullamentoaffermando la legittimità di sospensione e rateizzazione e l’adempimentodelle rate sino a quel momento maturate; l’A.d.E. denegava la possibilitàdi rateizzazione “in considerazione della tardiva effettuazione deiversamenti previsti in forma rateizzata”. A questo riguardo, dalla sentenzaimpugnata si apprende che il provvedimento affermava che “la societàaveva iniziato i versamenti conseguenti alla prevista rateizzazione solo apartire dal 16.4.2006 non rispettando le scadenze previste dal Decreto delMinistero dell’Economia e delle Finanze de 17.5.2005 che prevedevaversamenti a decorrere dal 16.12.2005”.2. Avverso tale provvedimento di diniego la contribuente proponevaricorso deducendo di aver correttamente versato le rate successive alperiodo di sospensione (15 dicembre 2005), “anche tenendo conto delleimposte versate precedentemente alla sospensione e di quelle versate aseguito di ravvedimento operoso con relativi interessi e sanzioni”.Segnatamente – secondo la sentenza impugnata – la contribuentesosteneva “di aver regolarizzato i tardivi versamenti con il ravvedimentooperoso”.Non costituitasi in giudizio l’A.d.E., con memoria la contribuentededuceva, poi, che “il provvedimento in contestazione non (aveva) piùalcuna ragione di esistere” per aver essa presentato istanza “di definizionedei versamenti sospesi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1011,della legge finanziaria 2007” (ossia della legge n. 296 del 2006).Numero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/20263. L’adito giudice provinciale accoglieva integralmente il ricorso,rilevando l’intervenuta definizione ai sensi dell’art.1, comma 1011, leggefinanziaria del 2007.4. Presentava appello l’A.d.E., che, dopo aver annunciato di averprovveduto allo sgravio fino alla concorrenza delle somme versate,deduceva che la contribuente aveva omesso i versamenti dal 9 giugno2009, “né” – specifica la sentenza impugnata – “poteva invocare l’istitutodel ravvedimento operoso che può essere applicato per sanare l’omessoversamento di una sola rata”.5. La CTR della Sicilia accoglieva l’appello rilevando che “la societàavrebbe dovuto iniziare i versamenti previsti dalla rateizzazione dal16.12.2005 mentre il primo versamento è stato effettuato il 16.4.2006 edal 9.6.2009 ha cessato ogni versamento. Di conseguenza l’invocatoravvedimento operoso non può sanare tali inadempimenti. Inoltrel’impugnato provvedimento non può ritenersi illegittimo alla luce disuccessiva normativa ovvero della successiva istanza della societàpresentata il 27.6.2007 (avvalendosi della legge finanziaria 2007 – art. 1comma 1011 L. 296/2006), successiva anche allo stesso ricorsointroduttivo”.6. Propone ricorso per cassazione la contribuente con cinque motivi.Resiste l’AE con controricorso.7. In prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.Con il primo motivo si denuncia: “Giudicato interno: Nullità dellasentenza per violazione degli articoli 112 e 324 c.p.c., 2909 c.c. e 56D.Lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”. Secondo laricorrente, l’affermazione della CTP secondo cui è intervenuta la pienaregolarizzazione del rapporto in conseguenza dell’istanza di definizione exart. 1, comma 1011, l. fin. 2007 non è stata impugnata in appello.Numero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/20261.2. Con il secondo motivo si denuncia: “Giudicato esterno e ‘errorin procedendo’ – Nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazionee/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.”.La contribuente eccepiva il giudicato esterno maturato, conriferimento alla sentenza della CTR della Sicilia n. 51/18/13, sul medesimorapporto tributario nel giudizio di impugnazione dell’atto successivo (ossiadell’iscrizione a ruolo); nondimeno di tale eccezione la sentenzaimpugnata non tiene conto.1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia l’error in procedendo— nullità della sentenza per motivazione meramente apparente eviolazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 36 d.lgs. 546/1992,art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 112 c.p.c.),in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] di appelloha solo apparentemente statuito sull'eccezione della società negando ilversamento delle rate dovute per la definizione ai sensi dell'art. 1,comma 1011, legge n. 296/2006 a partire "dal 9/06/2009" nonostantenella sentenza passata in giudicato CTR Sicilia, sez. staccata di Catania,n. 51/18/2013, emessa il 6/12/2012 e depositata il 04/03/2013, siafferma invece il corretto versamento di tutte le somme rateali mediotempore scadute e dovute ("non è fondata la doglianza dell'Ufficio chelamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che lasocietà ha provveduto al versamento delle imposte dovute. Infatti, agliad oggi previste e concesse dall'Ufficio").1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia l’error in iudicando— violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 1, comma1011, anche in combinato disposto con il D.M. 17/05/2005, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha -violato e del tuttoillegittimamente applicato le suddette norme avendo ritenutoNumero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026l'inapplicabilità alla fattispecie, in quanto sopravvenuta, dellanormativa agevolativa (definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma1011, L. 296/2006) cui la società aveva aderito.1.5. Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia l’error in iudicando— violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 1, comma1011, legge n.296/2006 anche in combinato disposto con il d.m.17/05/2005 e con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha violato e del tutto illegittimamente applicato lesuddette norme non avendo ritenuto versate dalla Società le rate scadutesuccessivamente al 9/06/2009 nonostante la statuizione passata ingiudicato (CTR Sicilia, sez. Catania, n. 51/18/2013 emessa il 6/12/2012 edepositata il 4/03/2013) avesse verificato e affermato, fino a quelmomento (6 dicembre 2012) che "la società ha provveduto al versamentodelle imposte dovute. Infatti, agli atti di causa risulta che la società staversando ed ha versato le rate previste e concesse dall'Ufficio che, inoltre,ha dichiarato nel proprio atto di appello di aver proceduto alla sospensionedelle somme iscritte a ruolo proprio a fronte dei versamenti in corsoprevisti dalla rateizzatone di cui alla citata legge".2.1. Al fine di una più chiara analisi del ricorso occorre evidenziareche la causa verte su di un atto (una comunicazione di diniego allarateizzazione delle imposte sospese, dichiarate con [OSCURATO:PERSONA] SC2004, prevista dal D.M. 17/05/2005), la cui efficacia, secondo laricorrente, è venuta meno sia a seguito della sopravvenuta normativaagevolativa (Legge finanziaria 2007 e, precisamente, art. 1, comma 1011,L. 296/2006) a cui l'odierna società ricorrente dichiara di aver aderito,definendo le imposte dichiarate con [OSCURATO:PERSONA] SC 2004, comerisulterebbe dalla statuizione (che si assume non impugnata) dellasentenza di primo grado, sia per il giudicato maturato sui medesimipresupposti impositivi nel giudizio di impugnazione dell'atto successivoavente ad oggetto l'iscrizione a ruolo delle medesime imposte dichiarateNumero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026per l'anno 2003 con il [OSCURATO:PERSONA] SC 2004 (cartella di pagamento exartt. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72).La ricorrente, fin dal primo grado di giudizio, con memoria,deduceva che il provvedimento in contestazione non (aveva) più alcunaragione di esistere per aver essa presentato istanza di definizionedei versamenti sospesi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1011,della legge finanziaria 2007 (ossia della legge n. 296 del 2006).La contribuente, inoltre, sostiene che la piena regolarizzazione delrapporto in conseguenza dell’istanza di definizione ex art. 1, comma 1011,l. fin. 2007 risulterebbe dal giudicato interno, in virtù di statuizione nonimpugnata della sentenza di primo grado, ed anche dal giudicato esterno(sentenza della C.t.r. della Sicilia n. 51/18/13) sul medesimo rapportotributario formatosi nel giudizio di impugnazione dell’atto successivo, cioèdella cartella emessa prima che spirasse il termine previsto dall’art. 1,comma 1011, l. fin. 2007.2.2. Alla luce di tali premesse, il primo motivo di ricorso è infondato,poiché l’ufficio con il proprio atto di appello ha contestato la stessaspettanza dell’agevolazione di cui all'art. 1, comma 1011, L. 296/2006,sostenendo che la società non avesse regolarmente provveduto alpagamento delle rate dal 9.06.2009 in poi.Dunque non si è formato alcun giudicato implicito sulla statuizionecon cui il giudice di primo grado ha ritenuto che fosse intervenuta la pienaregolarizzazione del rapporto in conseguenza dell’istanza di definizione exart. 1, comma 1011, l. fin. 2007.2.3. Anche il secondo motivo è infondato.Per quanto riguarda l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicatoesterno, in primo luogo deve rilevarsi che non si rinviene in atti lasentenza di cui si invoca il giudicato, né il ricorrente chiarisce in chemomento l’ha prodotta nel giudizio di appello.Numero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026In ogni caso, vanno valutate le ricadute dell’esito della procedura diinfrazione nei confronti dello Stato italiano, definita con la decisione dellaCommissione europea C/2015, 5549 Final, del 14 agosto 2015, secondocui la disciplina italiana, rilevante nel presente giudizio, integra un aiuto diStato non conforme al diritto unionale.Il diritto dell'UE, come interpretato dalla Corte di giustizia nelrispetto del principio di competenza ex art. 4 del TFUE, sebbene nonimponga al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interneda cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmenoquando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del dirittounionale da parte di tale decisione, fa salve situazioni eccezionali, come incaso di aiuti di Stato, in cui il giudicato, in ossequio ai principi diequivalenza e di effettività, non può impedire al giudice nazionale diapplicare le norme comunitarie (v. Cass. 34948/2025; 32610/2025;9094/2025; 23379/2022).Costituisce oggetto di giurisprudenza consolidata il principio per cuiin tema di aiuti di stato, il giudicato che riconosca il diritto all'agevolazionein contrasto con l'ordinamento UE è cedevole rispetto alla decisione concui la Commissione accerti siffatto contrasto, sia quando antecedente siaquando successivo ad essa, in quanto, nell'una come nell'altra ipotesi,emesso in violazione della disciplina, cogente per gli ordinamenti internidegli Stati membri, che attribuisce all'esclusiva competenza dellaCommissione la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune dimisure di aiuto o di un regime di aiuti (da ultimo Cass. 01/09/2023, n.25633).Una norma nazionale la quale impedisca al giudice nazionale ditrarre tutte le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3,T.F.U.E., a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, passata ingiudicato, emessa con riferimento a una controversia che non ha lo stessooggetto e che non ha riguardato il carattere di aiuto di Stato delleNumero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026fattispecie di cui trattasi, deve essere considerata incompatibile con ilprincipio di effettività (Corte giustizia, 11/11/2015, Klausner HolzNiedersachsen, C-505/14).Nella specie, non si rinviene alcun giudicato sulla circostanza chel’agevolazione in esame rispettasse, nel caso concreto, il regolamento deminimis, poiché la sentenza della CTR della Sicilia n. 51/18/13, comeriportata in ricorso, si limita ad affermare l’adesione della società alleagevolazioni e l’avvenuto pagamento delle rate dovute fino a quelmomento.2.4. A questo punto, deve essere esaminato il quarto motivo diricorso, logicamente prioritario, laddove la ricorrente contestal’affermazione del giudice di appello, che ha ritenuto l’irrilevanzadell’adesione della contribuente al regime agevolativo e del suoperfezionamento, che l’ufficio invece contesta.L’art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, stabilisce che Aisoggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 139 del 17giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nellaprovincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella GazzettaUfficiale n.304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione dellapropria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimentie versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo econtributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolodi capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando levigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi econtributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimentooperoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelleesattoriali .Numero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026L'intervento del legislatore, avvenuto con l'art. 1, comma 1011,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha avuto lo scopo di disciplinare lesituazioni di omissione e di ritardo nel pagamento dei tributi secondo ilpiano di rateizzazione previsto dal D.M. 17 maggio 2005, consentendo acoloro che non avevano versato le somme dovute alla scadenza dellesingole rate, successivamente alla cessazione del periodo di sospensionedei termini (ossia fino al 15 dicembre 2005, come da proroga ex art. 1,D.M. Economia e Finanze 17 maggio 2005), di definire la propria posizioneentro il 30 giugno 2007, attraverso la corresponsione dell'ammontaredovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto deiversamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 percento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione (vedi Cass. n.7583/2015 cit.); la norma, inoltre, non riguarda soltanto i destinataridell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno2005, n. 3442, ossia quelli tenuti ad effettuare versamenti agli entiprevidenziali e interessati dalla proroga dello stato di emergenza nellaProvincia di Catania, disposta con D.P.C.M. 22 dicembre 2005, ma anche ititolari di tributi in genere, ponendosi in continuum con la precedentenormazione emergenziale di carattere eccezionale, come ancheconfermato dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 20/E del 12 aprile2007 (in tal senso vedi Cass. n. 7583/2015 cit.; Cass. 07/11/2017, n.26372).Questa Corte ha già rilevato che in tema di agevolazioni fiscali,l'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, contenente misure urgentia favore delle popolazioni colpite da eventi vulcanici che hanno interessatola Provincia di Catania e costituente norma eccezionale volta a rimettere intermini, entro il 30 giugno 2007, coloro che - successivamente allacessazione del periodo di sospensione dei termini di cui alla prorogaex art. 1, D.M. Economia e Finanze 17 maggio 2005 - non avevanoversato i tributi dovuti alla scadenza delle singole rate secondo il pianoNumero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026assegnato, ha la funzione di regolare ex novo il versamento delle somme,ridefinendone tempi e modalità, sicché è la violazione dei nuovi termini,conseguente a versamento parziale o tardivo della prima rata o di quellesuccessive, che comporta la decadenza del contribuente dal beneficio(Cass. n. 16937/2025).Nella specie, in relazione all’agevolazione ex l'art. 1, comma 1011,della l. n. 296 del 2006, il giudice di appello, a fronte della deduzione degliomessi versamenti dal 9 giugno 2009 contestati dall’Agenzia allacontribuente, si limita a rilevare l’inidoneità ad incidere sulla “rescontroversa” dell’istanza della contribuente avanzata successivamente soloin data 27 giugno 2007.In accoglimento del quarto motivo, rigettati il primo ed il secondo edassorbiti i rimanenti, la sentenza impugnata va cassata per consentire algiudice di rinvio di valutare se la società avesse diritto a fruiredell’agevolazione di cui all'art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006,consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. “ex multis” Cass. n.4801 del 2022; Cass. n. 30927 del 2019; Cass. n. 29905 del 2017).Per quanto riguarda l’IVA, questa Corte, pur in relazione a diversoevento calamitoso, ha già affermato che l’art. 9, comma 17, l. n. 289 del2002 – riguardante la definizione automatica della posizione fiscalerelativa agli anni 1990, 1991 e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sismadel 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania,Ragusa e Siracusa – non opera poiché, come chiarito dalla Corte diGiustizia, 15 luglio 2015, Agenzia delle Entrate contro [OSCURATO:PERSONA]Srl, in C-82/14, “non soddisfa il principio di neutralità fiscale e nonconsente di garantire la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorioitaliano», ponendosi in contrasto con l’ordinamento unionale” (Cass. n.30927 del 2019; Cass. n. 18205 del 2016; Cass. n. 25278 del 2015; Cass.n. 16923 del 2016; Cass. n. 17563 del 2018).Numero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026Per quanto riguarda le altre imposte diverse dall’IVA, la normativa difavore non è in linea di principio applicabile ai contribuenti che svolgonoIn questo ambito, peraltro, spetta al giudice di merito valutare senella singola fattispecie ricorra l’ipotesi di un aiuto individuale che, almomento della sua concessione, soddisfaceva comunque le condizionipreviste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. de minimis o quellepreviste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio,sull’applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunitàeuropea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ognialtro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell’intensità massimaprevista per tale tipo di aiuti (Cass. n. 30927 del 2019).Nella specie, ad ogni modo, è incontestato ed anzi pacifico in attiche trattasi di contribuente imprenditore, oltretutto in forma di s.p.a., eciò indipendentemente dall’ampia nozione eurounitaria d’impresa, cheinclude qualsiasi entità che eserciti l’attività economica a prescindere dallostatus giuridico della stessa e dalle modalità di finanziamento, laddovecostituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrirebeni o servizi su un determinato mercato e, dunque, anche l’attività svoltadai professionisti (Corte di giustizia, 23/04/1991, in C41/90, [OSCURATO:PERSONA];Corte di giustizia, [OSCURATO:DATA_NASCITA], in C-244/94, Federation francaise dessocietes d’assurances; Corte di giustizia, 11/12/1997, in C-55/96, JobCentre; Corte di giustizia, 16/06/1987, in C-118/85, Commissione vs.Italia; Corte di giustizia, 01/07/2008, in C-49/07, Motoe; Corte digiustizia, 26/03/2009, in C-113/07, [OSCURATO:PERSONA]).Il giudice di rinvio dovrà dunque accertare se il beneficio individualesia in linea con il regolamento de minimis applicabile (parr. 2 e 3 delladecisione), “tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendouna soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, puòconsiderarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplinaNumero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanzadovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella suainterezza” (Cass. n. 30927 del 2019; Cass. n. 22377 del 2017; Cass. n.11228 del 2011).In difetto, dovrà valutare la sussistenza delle condizioni che,secondo la decisione, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti inesame con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, par, 2, lettera b),del TFUE, ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i dannicausati da una calamità naturale» (par. 150, lett. b), sempre che sussista«un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa inseguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso anorma delle misure in esame» (par. 136), che presupponenecessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sedeoperativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento,e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subitidall’impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato daaltre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr. par. 148 della decisionedella Commissione).Nel rispetto del principio de minimis, tuttavia, non basta chel’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento siainferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativaprova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nellacategoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momentodel primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anchequale aiuto de minimis (cfr. Cass. n. 30927 del 2019 e n. 14465 del2017).La prova, per principio generale, è a carico del soggetto richiedentel’agevolazione; tuttavia, in linea con quanto già precisato da questa Corte,“dev’essere consentita, in sede di rinvio, l'esibizione di quei documentiprima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base allaNumero registro generale 16463/2019Numero sezionale 5044/2026Numero di raccolta generale 24748/2026Data pubblicazione 24/08/2026precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono ilpresupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica” (Cass. n.30927 del 2019; Cass. n. 5224 del 1998).2.3. In definitiva, in accoglimento del quarto motivo di ricorso,rigettato il primo ed il secondo ed assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata con rinvio, per nuovo esame e per le spese. P.Q.MIn accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettato il primo ed ilsecondo ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, per nuovoesame e per le spese.Roma, 19 giugno 2026.Il Presidente estensoreAndreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 24748/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris