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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30689/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in relazione ai punti indicati e, in subordine, l'annullamento per essere I reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il 06/02/2020 dal Tribunale di Bologna, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b) ,83 e 95 d.P.R. n. 380/2001 - per aver realizzato in Caste! D'Alano, nella qualità di legale rappresentante della società Agrivilla s.r.I., opere edilizie di nuova costruzione in assenza del necessario titolo abilitativo ed omettendo il preventivo deposito del progetto esecutivo strutturale ex art. 93 d.P.R. n. 380/2001 - condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 5.500 di ammenda, disponeva la sospensione condizionale della pena e confermava nel resto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che non era condivisibile l'affermazione della Corte che le modalità del fatto erano dimostrative di un "spregiudicato disinteresse per i vincoli dell'ordinamento", in quanto il ricorrente si era attivato per ottenere la sanatoria delle opere e il procedimento amministrativo si era concluso in senso favorevole dopo la sentenza di appello, come da documentazione allegata al ricorso.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte di appello, nonostante motivo di appello sul punto, non aveva motivato in ordine alla deduzione di eccessività della pena ed alla richiesta di riduzione della stessa.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità rimarcando, in senso ostativo ed a riprova della gravità del fatto, la sussistenza di un comportamento abituale, la qualità degli abusi e le modalità della condotta (cfr pag 10 della sentenza impugnata).

Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.

Va ricordato che questa Corte ha affermato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez 6-n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).

Inoltre, secondo il dictum delle Sezioni Unite, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame - come avvenuto nella specie (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01).

Quanto alla questione della concessione in sanatoria rilasciata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, osserva il Collegio che effettivamente è stato allegato al ricorso atto di determinazione n. 240 del 21/05/2021 avente ad oggetto atto autorizzativo unico per permesso di costruire in sanatoria a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA]Aiano via Mingolino n, 87, [OSCURATO:PERSONA]Alano.

Tuttavia tale provvedimento non solo non consente di verificare l'effettiva corrispondenza con le opere di cui all'imputazione ma risulta anche prodotto in copia informe priva di sottoscrizione.

Tale atto, comunque, deve valutarsi privo di rilevanza perché concessione in sanatoria condizionata all'esecuzione di specifiche prescrizioni.

Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015, Rv.266034 - 01).

Si è osservato, in particolare, che deve escludersi la possibilità della cosiddetta sanatoria condizionata, caratterizzata dal fatto che i suoi effetti vengono subordinati alla esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia che non posseggono, poiché tali provvedimenti devono ritenersi illegittimi, in quanto l'articolo 36 d.P.R. 380\01 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisce come la doppia conformità debba sussistere sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Inoltre, il rilascio del provvedimento consegue ad un'attività vincolata della P.A., consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale (v.

Sez. 3, n. 7405 del 15/1/2015, Bonarota, Rv. 262422; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260973; Sez. 3, n. 19587 del 27/4/2011, Montini e altro, Rv. 250477; Sez. 3 n. 23726 del 24/2/2009, Peoloso, non massimata; Sez. 3, n. 41567 del 4/10/2007, P.M. in proc.

Rubechi e altro, Rv. 238020; Sez. 3, n. 48499 del 13/11/2003, P.M. in proc.

Dall'Oro, Rv. 226897 ed altre prec. conf.).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal Tribunale, il quale aveva giustificato l'entità del trattamento sanzionatorio richiamando la capacità a delinquere in relazione alle modalità della condotta (perpetratasi nel tempo a dispetto del già operato intervento della autorità amministrativa), così condividendone le argomentazioni e disattendendo il motivo di appello con il quale si lamentava l'eccessività della pena irrogata.

Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez. 4, 4 luglio 2006, n. 32290).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposte, dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dlel 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in relazione ai punti indicati e, in subordine, l'annullamento per essere I reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il 06/02/2020 dal Tribunale di Bologna, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b) ,83 e 95 d.P.R. n. 380/2001 - per aver realizzato in Caste! D'Alano, nella qualità di legale rappresentante della società Agrivilla s.r.I., opere edilizie di nuova costruzione in assenza del necessario titolo abilitativo ed omettendo il preventivo deposito del progetto esecutivo strutturale ex art. 93 d.P.R. n. 380/2001 - condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 5.500 di ammenda, disponeva la sospensione condizionale della pena e confermava nel resto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che non era condivisibile l'affermazione della Corte che le modalità del fatto erano dimostrative di un "spregiudicato disinteresse per i vincoli dell'ordinamento", in quanto il ricorrente si era attivato per ottenere la sanatoria delle opere e il procedimento amministrativo si era concluso in senso favorevole dopo la sentenza di appello, come da documentazione allegata al ricorso. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte di appello, nonostante motivo di appello sul punto, non aveva motivato in ordine alla deduzione di eccessività della pena ed alla richiesta di riduzione della stessa. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità rimarcando, in senso ostativo ed a riprova della gravità del fatto, la sussistenza di un comportamento abituale, la qualità degli abusi e le modalità della condotta (cfr pag 10 della sentenza impugnata). Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Va ricordato che questa Corte ha affermato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez 6-n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). Inoltre, secondo il dictum delle Sezioni Unite, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame - come avvenuto nella specie (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01). Quanto alla questione della concessione in sanatoria rilasciata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, osserva il Collegio che effettivamente è stato allegato al ricorso atto di determinazione n. 240 del 21/05/2021 avente ad oggetto atto autorizzativo unico per permesso di costruire in sanatoria a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA]Aiano via Mingolino n, 87, [OSCURATO:PERSONA]Alano. Tuttavia tale provvedimento non solo non consente di verificare l'effettiva corrispondenza con le opere di cui all'imputazione ma risulta anche prodotto in copia informe priva di sottoscrizione. Tale atto, comunque, deve valutarsi privo di rilevanza perché concessione in sanatoria condizionata all'esecuzione di specifiche prescrizioni. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015, Rv.266034 - 01). Si è osservato, in particolare, che deve escludersi la possibilità della cosiddetta sanatoria condizionata, caratterizzata dal fatto che i suoi effetti vengono subordinati alla esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia che non posseggono, poiché tali provvedimenti devono ritenersi illegittimi, in quanto l'articolo 36 d.P.R. 380\01 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisce come la doppia conformità debba sussistere sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Inoltre, il rilascio del provvedimento consegue ad un'attività vincolata della P.A., consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale (v. Sez. 3, n. 7405 del 15/1/2015, Bonarota, Rv. 262422; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260973; Sez. 3, n. 19587 del 27/4/2011, Montini e altro, Rv. 250477; Sez. 3 n. 23726 del 24/2/2009, Peoloso, non massimata; Sez. 3, n. 41567 del 4/10/2007, P.M. in proc. Rubechi e altro, Rv. 238020; Sez. 3, n. 48499 del 13/11/2003, P.M. in proc. Dall'Oro, Rv. 226897 ed altre prec. conf.). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal Tribunale, il quale aveva giustificato l'entità del trattamento sanzionatorio richiamando la capacità a delinquere in relazione alle modalità della condotta (perpetratasi nel tempo a dispetto del già operato intervento della autorità amministrativa), così condividendone le argomentazioni e disattendendo il motivo di appello con il quale si lamentava l'eccessività della pena irrogata. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez. 4, 4 luglio 2006, n. 32290). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposte, dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dlel 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
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