CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 36214/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9434/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (T A ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 53A18 E630X), con domicilio fiscale in Palestrina (RO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 36, e domiciliato in Palestrina ( RO ) , cap 00036 , presso il suo studio, alla V ia della Martuccia n. 92, rappresentato e difeso da s è medesimo ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Avviso accertamento maggior reddito a seguito di indagini bancarie – Omessa giustificazione versamenti e prelievi -avverso la sentenza n. 3928/2019 emessa dalla CTR Lazio il 27 / 0 6 /20 19 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento emesso in seguito a PVC e conseguenti indagini bancarie condotte a suo carico, all’esito delle quali veniva accertato un maggior reddito di euro 58.335,00 derivante dall’omessa giustificazione di versamenti bancari per euro 39.419,00 e di prelevamenti per euro 18.936,00. 2. La CTP di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo l’accertamento viziato, in quanto fondato sull’assenza nella contabilità del contribuente del libro cronologico, non necessario avendo egli optato per la contabilità semplificata. 3. Sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la CTR del Lazio accoglieva il gravame, ritenendo che, avuto riguardo ai versamenti (con riferimento ai quali il contenzioso era ancora in piedi), il contribuente non aveva assolto l’onere di fornire la prova contraria, essendosi limitato a produrre una tabella di comparazione nella quale erano indicate fatture di importo spesso non coincidente. 5. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. 6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, dPR n. 600/1973, 51, comma 2, dPR n. 633/1972 e 12 preleggi c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’avviso di accertamento era assolutamente privo di motivazione avuto riguardo alla valutazione dei documenti da lui prodotti circa i versamenti eseguiti sul c/c.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non aver la CTR analizzato i prospetti di comparazione, se non limitatamente al confronto tra importi degli assegni ed importi delle fatture. 3. Con nota del 20.9.2022, il ricorrente, premesso che era sua volontà di aderire al condono delle liti fiscali pendenti in Cassazione di cui alla l egge n. 130del 31.08.2022, che ai sensi dell’a rt. 5 , comma 7 , della detta legge la definizione si perfeziona con la presentazione della d omanda di cui al comma 8 entro 120 giornidalla data di entrata in vigore della stessa e che pertanto la domanda di cui trattasi poteva da luiessere presentata entro il 13.01.2023, ha chiesto disporsiun rinvio dell’udienza in data successiva al termine di cui sopra, al fine di permetter gli il perfezionamento della adesione di cui trattasi. 3.1. La lite fiscale in oggetto rientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che: a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenzia delle Entrate risulta parzi almente soccombente nei precedenti gradi di giudizio edil cui valore non è eccedente € 50.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ; b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivocomma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risalendo la PEC di notifica al giorno 3.3.2020. 4. In base al comma 10 delcitato art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli a