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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 24009/2026

Testo disponibile della fonte

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P.S. – [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3090 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4606/2022 della CORTE D’APPELLO diNAPOLI, depositata il 12/12/2022 R.G.N. 2300/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli, inaccoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], hadichiarato il diritto della stessa a percepire l’assegno sociaNleum derao lr egistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/20261° agosto 2016 al gennaio 2020, compensando per mNuemteàro dlie ra ccolta generale 24009/2026spese processuali e condannando l’Inps al pagamento dellDaa ta pubblicazione 24/07/2026parte residua, con distrazione.Richiamato integralmente un precedente specifico di questaCorte, i Giudici di merito hanno affermato che lo stato dibisogno effettivo necessario per ottenere l’assegno sociale exart. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, non è escluso dallamancata richiesta di assegno di mantenimento al coniugeseparato, ed hanno quindi compensato le spese in ragione dellacontrovertibilità della questione giuridica oggetto di causa.2.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il qualeha censurato esclusivamente il capo della decisione relativo allespese.

L’Inps ha resistito tramite controricorso.

La ricorrente hadepositato memoria illustrativa.3.

All’esito della camera di consiglio del 25 giugno 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c., peravere la Corte d’appello compensato per la metà le spese di liteerroneamente ritenendo controvertibile la questione oggetto dicausa.Parte ricorrente osserva che la questione devoluta allacognizione della Corte d’appello era stata già risolta da altroprecedente di legittimità risalente al 2010, oltre che dalla- 2 -giurisprudenza di merito, per cui non presentava alcun maNrugmienroe r egistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/2026di controvertibilità.

Numero di raccolta generale 24009/2026Evidenzia altresì che, a norma dell’art. 92, secondo commaD,a ta pubblicazione 24/07/2026c.p.c., parzialmente inciso dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 77 del 2018, la compensazione delle spese puòessere disposta, oltre che nel caso di reciproca soccombenza,soltanto in specifiche ipotesi che nel caso in esame nonricorrono affatto.2.

Il motivo è infondato.2.1.

In via preliminare dev’essere disattesa l’eccezione,sollevata dall’Inps, di inammissibilità del ricorso perinosservanza del requisito di contenuto-forma relativo allachiara esposizione dei fatti di causa essenziali all’illustrazionedei motivi di cui all’art. 366, primo comma, n. 3), c.p.c.Con riferimento al tenore della citata disposizione attualmentevigente (risultante dalla sostituzione operata con d.lgs. n. 149del 2022) e applicabile ratione temporis al ricorso in esame(notificato in epoca successiva al 1° gennaio 2023), questaCorte ha avuto occasione di affermare che, per soddisfare ilrequisito imposto dall’art. 366, primo comma, n. 3), c.p.c., ilricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro edesauriente (sia pure non analitico e particolareggiato), i fatti dicausa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle particon i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che legiustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità diavere la completa cognizione della controversia e del suooggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo,dovendosi escludere, peraltro, la possibilità di ricostruire i fattiessenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso sulla base di altriavversarie (v.

Cass. n. 28508 del 2025).- 3 -Nella specie, il ricorso soddisfa pienamente tale requisitNoum, erion r egistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/2026quanto dalla sua lettura è senz’altro consentito a questaN umCeoror dtie ra ccolta generale 24009/2026di acquisire completa conoscenza dei termini della controversiaD,a ta pubblicazione 24/07/2026sì da rendere immediatamente intellegibili i motivi di censura –cioè comprensibili senza necessità di attingere ad atti diversi –e verificarne l’ammissibilità, la pertinenza rispetto al decisum el’eventuale fondatezza.2.2.

Ciò premesso, la Corte di merito ha riconosciuto il dirittodell’odierna ricorrente di percepire l’assegno sociale recependointegralmente quanto statuito da questa Corte nella ordinanzan. 14513 del 2020, secondo cui il diritto alla corresponsionedell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995,prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo deltitolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza diquelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilitodalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici diautosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelliderivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbiaomesso di richiedere al coniuge separato, e senza che talemancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di unostato di bisogno.In fatto, la Corte territoriale ha rilevato che la ricorrente, in sededi separazione, aveva ottenuto il riconoscimento della sommadi 1.200.000 lire (pari a 600 euro) a carico del coniuge e chequest’ultimo era titolare, nel periodo di causa, solo di modestiredditi (pensione VO e assegno sociale).

Ha evidenziato, inoltre,che la ricorrente non aveva mai fruito in concreto dell’assegno,non avendo il coniuge adempiuto all’obbligo alimentare.Pertanto, secondo la Corte di merito nessuna rilevanza potevariconoscersi al “mantenimento” disposto in sede di separazione,- 4 -perché in concreto mai ottenuto dalla ricorrente, coNnum erloa r egistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/2026conseguente necessità di considerare la parte impossideNnutmeer.o di raccolta generale 24009/2026Quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado, lDaa ta pubblicazione 24/07/2026Corte d’appello ha ritenuto di doverle compensare nella misuradella metà, considerata la obiettiva controvertibilità dellaquestione giuridica di cui è causa, ponendo la residua quota acarico dell’Istituto previdenziale soccombente.2.3.

Occorre brevemente richiamare, a questo punto, iconsolidati criteri che orientano il sindacato di legittimità sullacompensazione delle spese disposta dal giudice di merito (cfr.,tra le più recenti, Cass. n. 34977 del 2025, nonché Cass. n.8486 del 2025 e Cass. n. 31239 del 2024).Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’illogicità el’erroneità delle ragioni addotte a sostegno dellacompensazione delle spese di lite integrano una violazione dilegge, che può essere denunciata in sede di legittimità (v.

Cass.n. 9977 del 2019 e Cass. n. 14036 del 2024).

È stato affermato(v.

Cass. n. 23051 del 2024) che il giudice del merito deveastenersi da motivazioni stereotipate, che si esauriscano inclausole di mero stile o facciano leva su circostanze ininfluenti,come la prolissità degli atti di causa (cfr. Cass. n. 30328 del2022), il rigetto della domanda per ragioni eminentementeprocessuali (così Cass. n. 6424 del 2024), l’esiguità dellapretesa creditoria o il carattere officioso del rilievo che porti alladefinizione della lite (cfr. Cass. n. 11301 del 2015), lacontumacia della parte (v.

Cass. n. 21083 del 2015), la merapeculiarità della fattispecie (cfr. Cass. n. 14411 del 2016).A tale enunciazione di carattere generale si affianca il rilievosecondo cui a questa Corte compete una verifica “in negativo”(v.

Cass. n. 21400 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5489 del 2026,Cass. n. 5427 del 2026 e Cass. n. 29342 del 2025), in ragione- 5 -dell’elasticità costituzionalmente necessaria che caratteriNzuzmae roi lr egistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/2026potere giudiziale di compensazione delle spese di lite (vN. umCeoror dtie ra ccolta generale 24009/2026cost. n. 77 del 2018), posto che non è presupposto indefettibilDea ta pubblicazione 24/07/2026della tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese in favoredella parte vittoriosa (v.

Corte cost. n. 157 del 2014).Il precetto dell’art. 92 c.p.c. risulta violato quando il giudice delmerito si limiti a un’enunciazione astratta delle ragioni cheavvalorano la scelta di compensare le spese.

Ragioni che ladeclaratoria d’illegittimità costituzionale pronunciata dallasentenza n. 77 del 2018 delinea oggi in termini più ampi,includendo anche le “situazioni di assoluta incertezza, in dirittoo in fatto, della lite”, non riconducibili “a un rigido catalogo diipotesi nominate” (punto 15 del Considerato in diritto).Tuttavia, il sindacato di questa Corte non può giungere sino amisurare gravità ed eccezionalità delle ragioni, al di là delleipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano leevidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (v.

Cass. n.15495 del 2022; nello stesso senso cfr. la già citata Cass. n.31239 del 2024).2.4.

L’applicazione al caso di specie degli esposti principiinterpretativi, ormai stabilmente consolidatisi nella più recentegiurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 19145del 2026, Cass. n. 19055 del 2026, Cass. n. 18688 del 2026,Cass. n. 11491 del 2026, Cass. n. 13048 del 2026, Cass. n.10563 del 2026, Cass. n. 10520 del 2026, Cass. n. 9590 del2026, Cass. n. 7452 del 2026 e Cass. n. 4191 del 2026),conduce al rigetto della censura formulata dalla ricorrente.Ed infatti, la rilevata “controvertibilità” della questione giuridicaaffrontata allude logicamente al fatto che la pronuncia dilegittimità sulla quale è ancorata la decisione, cioè l’ordinanzan. 14513 del 2020, è stata emessa in epoca successiva non- 6 -soltanto alla domanda, ma anche all’appello, il quale – Ncuommeroe re gistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/2026risulta dalla sentenza impugnata – è stato proposto meNdumiaerno dtie ra ccolta generale 24009/2026ricorso depositato il 2 agosto 2019.

La ragione addotta Daa ta pubblicazione 24/07/2026supporto della parziale compensazione delle spese del doppiogrado, quindi, trova riscontro nel complessivo impiantomotivazionale della pronuncia impugnata ed è in linea con lagiurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai sensi dell’art. 92c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Cortecostituzionale, la compensazione delle spese di lite può esseredisposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca),anche nell’eventualità di assoluta novità della questione trattatao di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a taliquestioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, omaggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipicheespressamente previste dall’art. 92, secondo comma, c.p.c. (v.Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n. 3977 del 2020).2.5.

Né tanto meno può sostenersi, come opina invece laricorrente, che la motivazione è errata perché già in passato laSuprema Corte aveva espressamente esaminato la questionedirimente oggetto del presente giudizio.La sentenza n. 6570 del 2010, pure richiamata dalla citata Cass.n. 14513 del 2020, si riferisce ad una vicenda nella quale erastato appurato che la mancata percezione dell’assegno dimantenimento era dovuto a causa dell’accertata incapienza delconiuge, documentata dall’infruttuosa attivazione delleprocedure di riscossione.

In tale fattispecie questa Corte haaffermato il principio secondo cui il reddito incompatibile con ilriconoscimento dell’assegno sociale assume rilievo solo seeffettivamente acquisito, atteso che, in mancanza di tale- 7 -percezione, l’interessato versa nella stessa situaNzuimoenroe r egistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/2026reddituale degli aventi diritto alla prestazione.

Numero di raccolta generale 24009/2026Nel caso scrutinato da Cass. n. 14513 del 2020, invece, lDaa ta pubblicazione 24/07/2026vicenda concreta era sensibilmente diversa, in quanto sitrattava di una fattispecie in cui l’interessato non aveva chiestoal coniuge alcun assegno di mantenimento, anche minimo, insede di separazione, e tale condotta era stata interpretata daigiudici di merito come riconoscimento del proprio stato diautosufficienza economica o comunque di ammissione diinsussistenza delle condizioni di cui all’art. 3, comma 6, della l.n. 335 del 1995.È a tale vicenda concreta che può essere accostata la fattispeciescrutinata nel presente giudizio dalla Corte di merito, secondola quale – come visto in precedenza – il diritto dell’odiernaricorrente all’assegno sociale non può essere negato, alcontrario di quanto opinato dal Tribunale, per il sol fatto chel’interessata non ha chiesto al coniuge separato lacorresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dalgiudice in sede di separazione.Risulta evidente, quindi, che soltanto con l’intervento di questaCorte del 2020 si è affermato che il reddito potenziale non puòessere considerato nel calcolo della soglia reddituale delrichiedente l’assegno sociale, neppure nell’eventualità in cuil’interessato abbia omesso di attivarsi per il suo conseguimento.3.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.4.

Le spese del giudizio di legittimità devono essere dichiarateirripetibili nei confronti della parte ricorrente, stante il depositodi rituale dichiarazione per l’esenzione dalla condanna ex art.152 disp. att. c.p.c.- 8 -5.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposNtiu mpeeror r egistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/2026l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 1Nu1m5er od dei rla ccolta generale 24009/20262002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 deDla ta pubblicazione 24/07/20262012.

Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dichiara irripetibili nei confronti dellaparte ricorrente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno2026La PresidenteGabriella Marchese- 9 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
P.S. – [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3090 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4606/2022 della CORTE D’APPELLO diNAPOLI, depositata il 12/12/2022 R.G.N. 2300/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli, inaccoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], hadichiarato il diritto della stessa a percepire l’assegno sociaNleum derao lr egistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/20261° agosto 2016 al gennaio 2020, compensando per mNuemteàro dlie ra ccolta generale 24009/2026spese processuali e condannando l’Inps al pagamento dellDaa ta pubblicazione 24/07/2026parte residua, con distrazione.Richiamato integralmente un precedente specifico di questaCorte, i Giudici di merito hanno affermato che lo stato dibisogno effettivo necessario per ottenere l’assegno sociale exart. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, non è escluso dallamancata richiesta di assegno di mantenimento al coniugeseparato, ed hanno quindi compensato le spese in ragione dellacontrovertibilità della questione giuridica oggetto di causa.2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il qualeha censurato esclusivamente il capo della decisione relativo allespese. L’Inps ha resistito tramite controricorso. La ricorrente hadepositato memoria illustrativa.3. All’esito della camera di consiglio del 25 giugno 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c., peravere la Corte d’appello compensato per la metà le spese di liteerroneamente ritenendo controvertibile la questione oggetto dicausa.Parte ricorrente osserva che la questione devoluta allacognizione della Corte d’appello era stata già risolta da altroprecedente di legittimità risalente al 2010, oltre che dalla- 2 -giurisprudenza di merito, per cui non presentava alcun maNrugmienroe r egistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/2026di controvertibilità. Numero di raccolta generale 24009/2026Evidenzia altresì che, a norma dell’art. 92, secondo commaD,a ta pubblicazione 24/07/2026c.p.c., parzialmente inciso dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 77 del 2018, la compensazione delle spese puòessere disposta, oltre che nel caso di reciproca soccombenza,soltanto in specifiche ipotesi che nel caso in esame nonricorrono affatto.2. Il motivo è infondato.2.1. In via preliminare dev’essere disattesa l’eccezione,sollevata dall’Inps, di inammissibilità del ricorso perinosservanza del requisito di contenuto-forma relativo allachiara esposizione dei fatti di causa essenziali all’illustrazionedei motivi di cui all’art. 366, primo comma, n. 3), c.p.c.Con riferimento al tenore della citata disposizione attualmentevigente (risultante dalla sostituzione operata con d.lgs. n. 149del 2022) e applicabile ratione temporis al ricorso in esame(notificato in epoca successiva al 1° gennaio 2023), questaCorte ha avuto occasione di affermare che, per soddisfare ilrequisito imposto dall’art. 366, primo comma, n. 3), c.p.c., ilricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro edesauriente (sia pure non analitico e particolareggiato), i fatti dicausa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle particon i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che legiustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità diavere la completa cognizione della controversia e del suooggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo,dovendosi escludere, peraltro, la possibilità di ricostruire i fattiessenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso sulla base di altriavversarie (v. Cass. n. 28508 del 2025).- 3 -Nella specie, il ricorso soddisfa pienamente tale requisitNoum, erion r egistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/2026quanto dalla sua lettura è senz’altro consentito a questaN umCeoror dtie ra ccolta generale 24009/2026di acquisire completa conoscenza dei termini della controversiaD,a ta pubblicazione 24/07/2026sì da rendere immediatamente intellegibili i motivi di censura –cioè comprensibili senza necessità di attingere ad atti diversi –e verificarne l’ammissibilità, la pertinenza rispetto al decisum el’eventuale fondatezza.2.2. Ciò premesso, la Corte di merito ha riconosciuto il dirittodell’odierna ricorrente di percepire l’assegno sociale recependointegralmente quanto statuito da questa Corte nella ordinanzan. 14513 del 2020, secondo cui il diritto alla corresponsionedell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995,prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo deltitolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza diquelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilitodalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici diautosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelliderivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbiaomesso di richiedere al coniuge separato, e senza che talemancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di unostato di bisogno.In fatto, la Corte territoriale ha rilevato che la ricorrente, in sededi separazione, aveva ottenuto il riconoscimento della sommadi 1.200.000 lire (pari a 600 euro) a carico del coniuge e chequest’ultimo era titolare, nel periodo di causa, solo di modestiredditi (pensione VO e assegno sociale). Ha evidenziato, inoltre,che la ricorrente non aveva mai fruito in concreto dell’assegno,non avendo il coniuge adempiuto all’obbligo alimentare.Pertanto, secondo la Corte di merito nessuna rilevanza potevariconoscersi al “mantenimento” disposto in sede di separazione,- 4 -perché in concreto mai ottenuto dalla ricorrente, coNnum erloa r egistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/2026conseguente necessità di considerare la parte impossideNnutmeer.o di raccolta generale 24009/2026Quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado, lDaa ta pubblicazione 24/07/2026Corte d’appello ha ritenuto di doverle compensare nella misuradella metà, considerata la obiettiva controvertibilità dellaquestione giuridica di cui è causa, ponendo la residua quota acarico dell’Istituto previdenziale soccombente.2.3. Occorre brevemente richiamare, a questo punto, iconsolidati criteri che orientano il sindacato di legittimità sullacompensazione delle spese disposta dal giudice di merito (cfr.,tra le più recenti, Cass. n. 34977 del 2025, nonché Cass. n.8486 del 2025 e Cass. n. 31239 del 2024).Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’illogicità el’erroneità delle ragioni addotte a sostegno dellacompensazione delle spese di lite integrano una violazione dilegge, che può essere denunciata in sede di legittimità (v. Cass.n. 9977 del 2019 e Cass. n. 14036 del 2024). È stato affermato(v. Cass. n. 23051 del 2024) che il giudice del merito deveastenersi da motivazioni stereotipate, che si esauriscano inclausole di mero stile o facciano leva su circostanze ininfluenti,come la prolissità degli atti di causa (cfr. Cass. n. 30328 del2022), il rigetto della domanda per ragioni eminentementeprocessuali (così Cass. n. 6424 del 2024), l’esiguità dellapretesa creditoria o il carattere officioso del rilievo che porti alladefinizione della lite (cfr. Cass. n. 11301 del 2015), lacontumacia della parte (v. Cass. n. 21083 del 2015), la merapeculiarità della fattispecie (cfr. Cass. n. 14411 del 2016).A tale enunciazione di carattere generale si affianca il rilievosecondo cui a questa Corte compete una verifica “in negativo”(v. Cass. n. 21400 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5489 del 2026,Cass. n. 5427 del 2026 e Cass. n. 29342 del 2025), in ragione- 5 -dell’elasticità costituzionalmente necessaria che caratteriNzuzmae roi lr egistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/2026potere giudiziale di compensazione delle spese di lite (vN. umCeoror dtie ra ccolta generale 24009/2026cost. n. 77 del 2018), posto che non è presupposto indefettibilDea ta pubblicazione 24/07/2026della tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese in favoredella parte vittoriosa (v. Corte cost. n. 157 del 2014).Il precetto dell’art. 92 c.p.c. risulta violato quando il giudice delmerito si limiti a un’enunciazione astratta delle ragioni cheavvalorano la scelta di compensare le spese. Ragioni che ladeclaratoria d’illegittimità costituzionale pronunciata dallasentenza n. 77 del 2018 delinea oggi in termini più ampi,includendo anche le “situazioni di assoluta incertezza, in dirittoo in fatto, della lite”, non riconducibili “a un rigido catalogo diipotesi nominate” (punto 15 del Considerato in diritto).Tuttavia, il sindacato di questa Corte non può giungere sino amisurare gravità ed eccezionalità delle ragioni, al di là delleipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano leevidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (v. Cass. n.15495 del 2022; nello stesso senso cfr. la già citata Cass. n.31239 del 2024).2.4. L’applicazione al caso di specie degli esposti principiinterpretativi, ormai stabilmente consolidatisi nella più recentegiurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 19145del 2026, Cass. n. 19055 del 2026, Cass. n. 18688 del 2026,Cass. n. 11491 del 2026, Cass. n. 13048 del 2026, Cass. n.10563 del 2026, Cass. n. 10520 del 2026, Cass. n. 9590 del2026, Cass. n. 7452 del 2026 e Cass. n. 4191 del 2026),conduce al rigetto della censura formulata dalla ricorrente.Ed infatti, la rilevata “controvertibilità” della questione giuridicaaffrontata allude logicamente al fatto che la pronuncia dilegittimità sulla quale è ancorata la decisione, cioè l’ordinanzan. 14513 del 2020, è stata emessa in epoca successiva non- 6 -soltanto alla domanda, ma anche all’appello, il quale – Ncuommeroe re gistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/2026risulta dalla sentenza impugnata – è stato proposto meNdumiaerno dtie ra ccolta generale 24009/2026ricorso depositato il 2 agosto 2019. La ragione addotta Daa ta pubblicazione 24/07/2026supporto della parziale compensazione delle spese del doppiogrado, quindi, trova riscontro nel complessivo impiantomotivazionale della pronuncia impugnata ed è in linea con lagiurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai sensi dell’art. 92c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Cortecostituzionale, la compensazione delle spese di lite può esseredisposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca),anche nell’eventualità di assoluta novità della questione trattatao di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a taliquestioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, omaggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipicheespressamente previste dall’art. 92, secondo comma, c.p.c. (v.Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n. 3977 del 2020).2.5. Né tanto meno può sostenersi, come opina invece laricorrente, che la motivazione è errata perché già in passato laSuprema Corte aveva espressamente esaminato la questionedirimente oggetto del presente giudizio.La sentenza n. 6570 del 2010, pure richiamata dalla citata Cass.n. 14513 del 2020, si riferisce ad una vicenda nella quale erastato appurato che la mancata percezione dell’assegno dimantenimento era dovuto a causa dell’accertata incapienza delconiuge, documentata dall’infruttuosa attivazione delleprocedure di riscossione. In tale fattispecie questa Corte haaffermato il principio secondo cui il reddito incompatibile con ilriconoscimento dell’assegno sociale assume rilievo solo seeffettivamente acquisito, atteso che, in mancanza di tale- 7 -percezione, l’interessato versa nella stessa situaNzuimoenroe r egistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/2026reddituale degli aventi diritto alla prestazione. Numero di raccolta generale 24009/2026Nel caso scrutinato da Cass. n. 14513 del 2020, invece, lDaa ta pubblicazione 24/07/2026vicenda concreta era sensibilmente diversa, in quanto sitrattava di una fattispecie in cui l’interessato non aveva chiestoal coniuge alcun assegno di mantenimento, anche minimo, insede di separazione, e tale condotta era stata interpretata daigiudici di merito come riconoscimento del proprio stato diautosufficienza economica o comunque di ammissione diinsussistenza delle condizioni di cui all’art. 3, comma 6, della l.n. 335 del 1995.È a tale vicenda concreta che può essere accostata la fattispeciescrutinata nel presente giudizio dalla Corte di merito, secondola quale – come visto in precedenza – il diritto dell’odiernaricorrente all’assegno sociale non può essere negato, alcontrario di quanto opinato dal Tribunale, per il sol fatto chel’interessata non ha chiesto al coniuge separato lacorresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dalgiudice in sede di separazione.Risulta evidente, quindi, che soltanto con l’intervento di questaCorte del 2020 si è affermato che il reddito potenziale non puòessere considerato nel calcolo della soglia reddituale delrichiedente l’assegno sociale, neppure nell’eventualità in cuil’interessato abbia omesso di attivarsi per il suo conseguimento.3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità devono essere dichiarateirripetibili nei confronti della parte ricorrente, stante il depositodi rituale dichiarazione per l’esenzione dalla condanna ex art.152 disp. att. c.p.c.- 8 -5. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposNtiu mpeeror r egistro generale 12331/2023Numero sezionale 3090/2026l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 1Nu1m5er od dei rla ccolta generale 24009/20262002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 deDla ta pubblicazione 24/07/20262012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dichiara irripetibili nei confronti dellaparte ricorrente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno2026La PresidenteGabriella Marchese- 9 -
Sentenza Cassazione n. 24009/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris