CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 04058/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27843/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat e in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via VELLETRI n. 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO NAPOLI n. 732/2020 depositata il17/02/2020. R.g. n. 27843 del 2020; Ad 19/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19/12/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali (asserite) eredi di [OSCURATO:PERSONA], impugnano, con quattro motivi di ricorso, la sentenza n. 732, pubblicata i l 17/02/2020 , della Corte di Appello di Napoli che ha respinto la loro impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], n. 188 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta dal loro dante causaRenato Gentile, quale fideiussore escusso della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso la AMCO [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già Società per la gestione di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sono rimaste intimate. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni. La sola difesa delle ricorrenti ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente evidenzia che con sentenza n. 32137 del 10/12/2019 il ricorso per cassazione , proposto dalle stesse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 4315 del 2015 della Corte di Appello di Napoli è stato dichiarato inammissibile sulla base del rilievo del difetto del la «prova della successione, nella posizione dell'originario opponente, delle odierne ricorrenti»; avverso detta sentenza è stato proposto ricorso per revocazione discusso alla scorsa udienza collegiale del 1/12/2022 di questaIII sezione civile . In ogni caso con la memoria difensiva le ricorrenti depositano, ritualmente,trattandosi di at ti attinenti alla procedibilità, rientranti nel perimetro segnato dall’art. 372 cod. proc. civ., la R.g. n. 27843 del 2020; Ad 19/12/2022; estensore: C. Valle documentazione comprovante la rinuncia all’eredità da parte dei due figli maschi di [OSCURATO:PERSONA], i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , e lo stato di fam iglia, dal quale si desume che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali rispettivamente figlia e coniugedel predetto [OSCURATO:PERSONA] sono le sole erediche non hanno rinunciato all’eredità. A tanto consegue che la questione della legittimazione ad agire in capo ad esse, messa in dubbio dall’eccezione della controricorrente,deve ritenersi positivamente risolta. Con la stessa memoria difensiva le ricorrenti chiedono che sia sospeso il presente giudizio in attesa della definizione di quello iscritto al n. 23016 del 2020, discusso all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6277/2019 della Corte di Appello di Napoli che rigettava il ricorso per revocazione della sentenza n. 4315/2015 della stessa corte relativa al giudizio di opposizione a precetto, nonché il giudizio n. 18517 del 2020, avente ad oggetto la revocazione della sentenza n. 32137/2019 della Corte di Cassazione che decideva il giudizio di opposizione al precetto ai sensi dell’art. 615, comma 1 , c od . p roc . civ. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sussistano i presupposti per la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dei giudizi iscritti ai numeri di R.g. 23016 del 2020 e 18517 pure del 2020, come richiesto dalla difesa delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Gravina, in quanto tra i detti giudizi e quello in oggetto sussiste un mero rapporto di pregiudizialità in senso ampio e non, quindi, tale da potere dare luogo a un contrasto di giudicati (Cass. n. 17623 del 25/08/2020 Rv. 658720 -01). L’ordinamento appresta, invero, adeguati rimedi nel caso di revocazione di sentenze in relazione alla pendenza del giudizio in sede di legittimità, anche successiva alla formazione dell’eventuale R.g. n. 27843 del 2020; Ad 19/12/2022; estensore: C. Valle giudicato, e lo stato del presente procedimento non consente di ritenere sussistenti idonee ragioni di economia processuale tali da giustificare la richiesta sospensione. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corted’Appello di Napoli. Con il primo mezzo le ricorrenti pongono censura diviolazione e (o) falsa applicazione degli artt. 81, 100, 112, 115, 116, 345 cod. proc. civ. e 2907, 2697 cod. civ. e 24 Costituzione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e si dolgono del rigetto dell’eccezione,o del motivo di opposizione , con cernente la carenza di legittimazione attiva della banca procedente e, quindi, della sua avente causa, denominata, come già detto [OSCURATO:SOCIETA]. Con il secondo motivo le ricorrenti pongono censure di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 75, 81, 100, 101, 111, 344 e 345 cod. , proc. civ., e 112 e 132 od. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. Le ricorrenti, a mezzo delle censure, evidenziano che la sentenza della Corte territoriale non ha rilevato la mancata costituzione nel giudizio di appello della banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che era, invece, costituita in primo grado e non ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di intervento volontario della [OSCURATO:SOCIETA]. Il terzo motivo deduce nullità della sentenza , ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e degli art. 112 e 118 disp. att. cod. proc. civ. non essendo ravvisabile il contenuto minimo della motivazione della Corte territoriale, in quanto effettuata soltanto con il richiamo (cd per relationem) della motivazione resa dal Tribunale, eper omessa pronuncia su l seco n do motivo di appello. Il quarto, e ultimo, motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1955 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nonché censura di motivazione inesistente e R.g. n. 27843 del 2020; Ad 19/12/2022; estensore: C. Valle apparente, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1 n. 4 cod. proc. civ.,e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il motivo afferma l’ erroneità della sentenza d’appello laddove è stata confermata, con ulteriori rilievi, la sentenza di primo grado in relazione al comportamento rilevante ai fini dell’art. 1955 cod. civ., la cui applicabilità era stata esclusa dai giudici di merito. Il ricorso, esteso ben settantaquattro pagine, delle quali dalla 13 in poi dedicate ai motivi, è carente in ordine all’esposizione dei fatti di causa, in quanto, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., atteso che lo svolgimento del processo nelle fasi di merito si arresta all’ordinanza di fissa zione di udienza per la comparizione delle parti in primo grado, nell’anno 2016, e si conclude con l’affermazione relativa alla decisione della causa con la sentenza impugnata, ossia di quella della Corte territoriale. Le dette carenze espositive sono solt anto in parte , e comunque irritualmente, colmate dall’esposizione dei motivi. E’, particolare, deficitaria la descrizione dei fatti concernenti il diverso giudizio, in sede di opposizione allo stato passivo, della cui sentenza favorevole le ricorrenti intendono valersi e che costituisce presupposto del terzo motivo di ricorso, come si comprende esaustivamente soltanto dalla lettura del la parte dell’atto contenente detto mezzo. Ciò posto il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati unitariamente, in quanto strettamente connessi, di ricorso sono infondati in quanto: la [OSCURATO:SOCIETA]. e ora [OSCURATO:SOCIETA]. sono subentrate a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e questa era stata acquirente di [OSCURATO:SOCIETA]. e vi è stata, quindi, una legittima successione nella posizione attiva nel rapporto defin it o con il R.g. n. 27843 del 2020; Ad 19/12/2022; estensore: C. Valle decreto ingiuntivo in favore del [OSCURATO:SOCIETA]., o, meglio, con la sentenza di rigetto dell’opposizione. Impregiudicato detto profilo, le censure mosse con i due detti profili sono infondate: la sentenz a della Corte territoriale afferma, richiamando la pronuncia di primo grado, che la questione era stata sollevata da [OSCURATO:PERSONA] soltanto con la comparsa conclusionale dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e quindi tardivamente e richiama coerente giurisprudenza di questa Corte , resa in fattispecie sul punto pressocché coincidente, condivisa dal Collegio e alla quale si intende assicurare continuità (Cass . n. 16904 del 27/06/2018 Rv. 649436 - 01) : « La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito. (Nella specie, la S.C. in un giudizio di opposizione all'esecuzione ha ritenuto insussistente l'onere, da parte del creditore, di provare la titolarità del credito azionato in via esecutiva, sul presupposto che il debitore ne aveva contestato i fatti costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale).». Il terzo motivo, incentrato sull’asserita carenza della motivazione della Corte d’Appello, essendosi questa limitata a richiamare la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è infondato, in quanto la sentenza impugnata nella parte motiva ha sì richiamato «l’ampia e analitica motivazione resa dal Tribunale, in relazione sia all’in fluenza della sentenza di rigetto dell’ammissione al passivo del creditore principale sul credito vantato nei confronti del fideiussore, essendo quest’ultimo stato accertato con sentenza passata in giudicato (cfr. anche, in tema di preclusioni del giudicato R.g. n. 27843 del 2020; Ad 19/12/2022; estensore: C. Valle nei confronti dei condebitori solidali, Cass. n. 18154/2019), sia alla mancata estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1955 c.c.» ma nella parte espositiva aveva specificamente riportato i motivi dell’impugnazione della Gentile e della Gravina, in tal modo dimostrando una non acritica adesione alle ragioni del primo giudice. La motivazione d’appello mediante richiamo (cdper relationem) a quella di primo grado, è, sulla base dei parametri fissati da questa Corte, pienamente legittima (Cass. n. 20883 del 05/08/2019 Rv. 654951 – 01 e in precedenza Sez. U n. 7074 del 20/03/2017 (Rv. 643334 -01). Il quarto motivo concernente l’ asserita mancata interpretazione e applicazione dell’art. 1955 cod. civ. è in parte inammissibile e in parte infondato. L’inammissibilitàconcerne la mancata individuazione di un fatto decisivo, laddove la censura si muove sul n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., atteso che la Corte d’Appello ha comunque valutato, in senso identico a quanto fatto dal Tribunale il comportamento della banca. In detta prospettiva la censura si risolve nella richiesta di un diverso, e per questo preclusa, apprezzamento. Il mezzo è infondato in quanto la Corte territoriale ha escluso l’errore interpretativo sull’art. 1955 cod. civ., in punto di condotta del creditore suscettibile di dare luogo a liberazione del fideiussore, poiché ha escluso, anche in questo caso richiamando coerente giurisprudenza di questa Corte, che il fatto rilevante, ai sensi dell’art. 1955 cod. civ. non poteva consistere in una semplice inazione, ma deve concretizzarsi nella violazione di uno specifico dovere giuridico, imposto per legge o per contratto, di carattere colposo o quantomeno illecito, non essendo sufficiente una condotta processuale non diligente. R.g. n. 27843 del 2020; Ad 19/12/2022; estensore: C. Valle A chiusura della motivazione sul punto la Corte di merito ha, peraltro, aggiunto che in ogni caso l’estinzione della fideiussione non poteva essere invocata da(lle eredi del) debitore nei cu i confronti era intervenuta una sentenza definitiva di condanna, come avvenuto nel caso di specie, richiamando in tal modo la sentenza di primo grado, in guisa del tutto legittima, come scritto in relazione al terzo motivo di ricorso. Tutti i motivi sono inammissibili e (o) infondati. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza delle ricorrenti e, valutata l’attività processuale in relazione al valore della controversia, sono liquidate in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rimaste intimate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , che liquida in euro 14.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, ol tre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato R.g. n. 27843 del 2020; Ad 19/12/2022; estensore: C. Valle pari a que