CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 35671/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1270/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1679/2019depositata il 21/05/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. lamentando la pattuizione di interessi e costi usurari in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 9 dicembre 2008. In particolare, la predetta società ha dedotto che, in relazione all’art. 11 del predetto contratto, in combinato disposto con l’art. 8 del capitolato, il costo complessivo promesso in pagamento dalla mutuataria alla banca mutuante aveva natura usuraria “nello scenario contrattualizzato in cui questa avesse chiesto alla cliente il compenso di estinzione anticipata promesso anche nelle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto …. in altre parole: se (sino) alla data del 20.4.2009 la banca avesse chiesto l’immediato rimborso del credito per le ipotesi descritte nei sopra trascritti articoli, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto pagare un costo complessivo promesso in misura debordante il limite usura”. L’attrice ha quindi chiesto, in ragione dell’eccepita anomalia ed in applicazione dell’art. 1815 comma 2° cod. civ., dichiararsi la gratuità del mutuo con condanna della Banca alla restituzione di quanto versato a titolo di interessi. Il Tribunale di Bologna, previo espletamento di una CTU contabile, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 7.5.2018, ha respinto la domanda, ritenendo che la penale per estinzione anticipata del mutuo non dovesse essere computata nel calcolo del tasso soglia anti usura. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1679/2019 del 21.5.2019, ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, condividendo l’impostazione del giudice di primo grado. In particolare, il giudice d’appello ha disatteso la prospettazione di parte appellante secondo cui la penale per l’estinzione anticipata del mutuo costituirebbe una commissione collegata all’erogazione del credito, secondo quanto previsto dall’art. 644 comma 4° cod. pen., trattandosi di un compenso pattuito per l’esercizio meramente eventuale di una facoltà che, se esercitata, fa venire meno l’obbligo di pagamento degli interessi corrispettivi. Infine, il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile “l’istanza per la sollecitazione del potere-dovere ufficioso di rilevazione dell’usura pattizia” e dell’allegata integrazione della perizia di parte, depositate il 15.5.2019, volte a dimostrare l’avvenuto superamento del tasso soglia anche senza l’inclusione della commissione di estinzione anticipata, trattandosi, con riferimento all’integrazione della perizia di parte, di allegazione difensiva di parte a contenuto tecnico soggetta ai medesimi termini previsti per gli atti difensivi. Il giudice di secondo grado ha, inoltre, precisato che l’appellante non aveva “svolto alcun motivo d’appello volto a censurare la decisione impugnata laddove il giudice, recependo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado, ha ritenuto che il superamento del tasso soglia avrebbe potuto ipoteticamente verificarsi soltanto in ipotesi di inclusione della penale di risoluzione anticipata”. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 101 c.p.c., 1421 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 e 4 c.p.c.. Censura la ricorrente l’ordinanza con cui la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile “l’istanza per la sollecitazione del potere- dovere ufficioso di rilevazione dell’usura pattizia”. Espone la ricorrente che il giudice d’appello ha errato nel ritenere tardiva l’allegazione difensiva di natura tecnica depositata dall’appellante, con cui si voleva dimostrare l’avvenuto superamento del tasso soglia anche senza l’inclusione della commissione di estinzione anticipata. Evidenzia che, come statuito dalla sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 26242 e 26243, il rilievo officioso della nullità del contratto non costituisce soltanto un potere del giudice, ma assurge a vero e proprio obbligo ogni qualvolta dagli atti di causa emergano elementi che inducano a ritenere sussistenti profili di nullità del contratto di alcune clausole contrattuali. Né rileva che il profilo di nullità sollevato con la predetta istanza non fosse stato trattato in primo grado, né avesse formato oggetto di un motivo d’appello, trattandosi di una nullità emergente dagli atti di causa. Nel caso di specie, inoltre, la doglianza era stata sollevata prima della precisazione delle conclusioni fissata all’udienza ex art. 281 sexies c.p.c.. 2. Il motivo è infondato. Va osservato che il principio secondo cui il giudice, anche d’appello, innanzi al quale sia stata proposta una domanda di nullità sia tenuto a rilevare d’ufficio l’esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall’istante trova, nella propria applicazione, il limite del giudicato. Il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è, infatti, precluso al giudice dell'impugnazione quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno (vedi Cass. n. 50/2023; vedi anche in motivazione Cass. n. 31930/2019, pag. 5, e Cass. S.U. 26242/2014). Nel caso di specie, come già evidenziato in parte narrativa, risulta dalla ricostruzione della sentenza impugnata (pag. 4) che la odierna ricorrente, nel giudizio di secondo grado, non ha “svolto alcun motivo d’appello volto a censurare la decisione impugnata laddove il giudice, recependo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado, ha ritenuto che il superamento del tasso soglia avrebbe potuto ipoteticamente verificarsi soltanto in ipotesi di inclusione della penale di risoluzione anticipata”. Tale affermazione non è stata specificamente contestata, anzi è stata implicitamente ammessa, dalla ricorrente che, nell’illustrare nel proprio ricorso (pag. 5) l’unico motivo, ha dedotto che “veniva nello specifico denunciata la violazione degli artt. 644 c.p., 1815 c.c., come novellati dalla L. 108/96, nonché dell’art. 2 della L. 108/96, nonché dell’art. 2 della L. 108/96, dell’art. 1 comma 1 del D.L. 394/00, poiché il Tribunale aveva disatteso il principio dell’onnicomprensività di tutti gli oneri pattuiti ai fini usurai…”. È proprio, infatti, invocando il principio di onnicomprensività – come sarà approfondito nell’illustrazione del secondo motivo - che la ricorrente ha affermato essere rilevante, nel sindacato di usurarietà, l’onere pattuito per l’estinzione/risoluzione del contratto di mutuo. La ricorrente non ha contestato l’affermazione del Tribunale secondo cui, solo considerando nel computo del tasso soglia la penale per l’estinzione anticipata del mutuo – ma tale voce non vi rientrava per quanto sarà precisato più avanti – si sarebbe potuto (astrattamente) raggiungere un tasso usurario. Dunque, essendosi sul profilo di nullità dedotto dalla ricorrente nella “istanza per la sollecitazione del potere-dovere ufficioso di rilevazione dell’usura pattizia” (usurarietà che prescinde dall’inclusione nel tasso soglia della “penale” per estinzione anticipata del mutuo) già formato il giudicato interno, il rilievo officioso di tale profilo è precluso. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 comma 2° c.c., 644 comma 1° cod. pen. L. 24/01, L 108/96. Espone laricorrente che il principio di onnicomprensività, espresso dall’art. 644 cod. pen., impone di includere, nella verifica usuraria, di tutti i costi o commissioni o remunerazioni collegati all’erogazione del credito, ad eccezione delle imposte o tasse da pagare alla P.A., con conseguente inclusione anche della remunerazione pattuita per l’estinzione anticipata del finanziamento. 2. Il motivo è infondato. Questa Corte (vedi Cass. n. 7352/2022; conf. 23866/2022) ha recentemente enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità –secondo cui, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. Si condivide, infatti, pienamente l’impostazione della Corte d’Appello, già espressa da questa Corte, secondo cui la voce di cui è causa non è un costo che il mutuatario deve sostenere per ottenere il mutuo, bensì un compenso per la perdita economica che il mutuante deve sopportare per il venir meno degli interessi corrispettivi che, a seguito, del recesso, il mutuatario non dovrà più versargli e che è dunque destinato a riequilibrare il sinallagma contrattuale altrimenti alterato dal recesso anticipato (in sostanza, si tratta di un corrispettivo del diritto di recesso). 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 92 e ss. per l’ingiusta condanna alle spese e competenze di lite in appello. La ricorrente si duole di essere stata condannata alle spese del giudizio di merito nonostante le oscillazioni della giurisprudenza giustificassero la loro compensazione. 6. Il motivo è inammissibile. Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte, che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613/2017). Nel caso di specie, la Corte d’Appello non ha violato il principio sopra citato, in presenza di una totale soccombenza della odierna ricorrente nel giudizio d’appello. Né può censurarsi la mancata compensazione delle spese di lite in quel grado, non potendo le doglianze del ricorrente investire valutazioni riservate al giudice di merito. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo