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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 01770/2025

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Jugoslavia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data emessa il 09/07/2024 dal Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di revoca della confisca, formulata da POLETTO Anna, delle somme giacenti su un libretto di risparmio a lei cointestato con il figlio [OSCURATO:PERSONA] Luciano, e dei buoni fruttiferi collegati a tale libretto: beni che erano stati oggetto di confisca per equivalente disposta nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con la sentenza di condanna divenuta irrevocabile emessa nei suoi confronti dal G.u.p. del Tribunale di Brescia, in data 08/10/2019, per il reato di cui all'art. 10-quater del medesimo decreto legislativo, a lui ascritto in concorso.

Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento veniva qualificato come opposizione da questa Suprema Corte, con conseguente trasmissione al Giudice dell'esecuzione, che - con il provvedimento oggi impugnato, emesso in data 09/07/2024 - ha revocato la confisca limitatamente agli importi pensionistici accreditati, disponendone la restituzione alla POLETTO, e ha rigettato nel resto l'opposizione.

2. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione la POLETTO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla titolarità delle somme confiscate.

Si censura l'ordinanza nella parte in cui il Giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che tutte le somme fossero nella disponibilità dello [OSCURATO:PERSONA], e che non ne fosse stata adeguatamente dimostrata la derivazione da fonti riconducibili alla POLETTO o al defunto marito di quest'ultima: evitando peraltro, contraddittoriamente, di approfondire la questione della provenienza dei beni, eccezion fatta per gli accrediti pensionistici.

La difesa richiama quanto già esposto nella fase iniziale dell'incidente di esecuzione, in ordine alla documentata provenienza di tutte le somme (sia quelle giacenti sul libretto di risparmio cointestato col figlio, sia quelle utilizzate per i buoni fruttiferi intestati alla sola POLETTO e perciò non disponibili per quest'ultimo) dal precedente libretto di cui la POLETTO era stata titolare insieme al marito [OSCURATO:PERSONA] Giannino, e che era stato estinto dopo la morte di quest'ultimo.

2.2. Violazione di legge con riferimento all'omesso accertamento sulla derivazione del denaro e sulla disponibilità dei beni in capo allo [OSCURATO:PERSONA].

Si censura l'automatismo con cui la mera cointestazione del libretto era stata 'considerata quale prova della piena fruizione del danaro da parte dello [OSCURATO:PERSONA], e si sottolinea che, dall'estratto conto, nulla era emerso se non gli accrediti derivanti dalla pensione e dai buoni dematerializzati della POLETTO: non essendovi in particolare tracce di operazioni sospette dello [OSCURATO:PERSONA] (quali ad es. l'utilizzo delle somme per finalità diverse da quelle di sostentamento dell'anziana madre, ecc.).

La difesa evidenzia anche che il G.i.p., revocando la confisca limitatamente agli accrediti pensionistici, aveva superato l'iniziale proprio assunto di irrilevanza della provenienza dei beni, e tuttavia, contraddicendosi, non aveva chiarito le ragioni per cui quelle somme non erano da ritenersi ricadute, come le altre, nella disponibilità del figlio.

Si sostiene, conclusivamente e sulla base di precedenti in tema di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la necessità di accertare se il danaro e degli altri beni fossero derivati dallo [OSCURATO:PERSONA], ovvero se, al contrario, il conto fosse stato alimentato con le rimesse operate dal terzo cointestatario.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo l'impostazione dei rilievi operati dalla difesa ricorrente.

4. Con memoria tempestivamente trasmessa insieme a documentazione allegata, il difensore richiama le doglianze prospettate in ricorso, insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Suprema Corte ha avuto ripetutamente modo di chiarire che «in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, eseguito su conto corrente cointestato all'indagato e a soggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all'intero importo in giacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834), regolativi dei rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ma è fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente illegittimità del vincolo» (Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Piacenti, Rv. 276278 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio il sequestro di un libretto di deposito postale nominativo cointestato con i genitori dell'indagato, alimentato esclusivamente dai ratei pensionistici di questi ultimi, dai proventi della vendita di un immobile privo di alcun collegamento con la condotta criminosa, nonché dagli investimenti rivenienti dalla medesima provvista lecita).

Si tratta di una pronuncia espressiva di un principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. ad es.

Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, Cismondi, Rv. 271136 - 01), ma che assume un peculiare interesse perché relativa ad una fattispecie del tutto analoga a quella in esame: fattispecie in cui il G.i.p. del Tribunale di Brescia, quale Giudice dell'esecuzione, non ha fatto buon governo del principio predetto.

2.1. Come già in precedenza accennato, emerge pacificamente dagli atti che la confisca anche per equivalente della somma di Euro 2.406.143,74, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luciano con la sentenza ormai irrevocabile di condanna emessa nei suoi confronti, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 10-quater del predetto decreto legislativo, è stata eseguita sul saldo di un libretto di risparmio cointestato con la madre POLETTO Anna (saldo pari a Euro 108.542,33), nonché sulle somme di cui ai due buoni fruttiferi dematerializzati ad esso collegati (di importo pari a Euro 100.000 ed Euro 140.000).Emerge altresì dagli atti che la POLETTO, nel proporre incidente di esecuzione volto a conseguire la restituzione dei predetti beni, ha dedotto che ella, rimasta vedova, aveva deciso di aprire un nuovo libretto di risparmio cointestandolo al figlio perché provvedesse alle sue necessità: libretto che era stato alimentato - oltre che dai ratei pensionistici da lei percepiti - da bonifici provenienti dalla chiusura dell'altro rapporto di cui ella era stata titolare insieme al marito, per complessivi Euro 60.000, mentre la residua disponibilità di tale precedente libretto era stata utilizzata per l'acquisto dei buoni infruttiferi.

2.2. A sostegno di tale prospettazione, volta evidentemente a dimostrare la propria esclusiva titolarità di quanto confiscato in esecuzione della sentenza di condanna del figlio, la POLETTO ha offerto una serie di specifici riscontri documentali (cfr. pagg. 3 segg. del ricorso, e relativi allegati) con cui il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto - alla luce dei principi inizialmente ricordati - adeguatamente confrontarsi.

Al contrario, il G.i.p. del Tribunale di Brescia aveva ritenuto del tutto irrilevante, nell'ordinanza emessa de plano, approfondire la derivazione dei beni sottoposti a confisca: essendo sufficiente, per la reiezione dell'istanza della POLETTO, aver accertato la disponibilità delle somme in capo al condannato, derivante dalla cointestazione del conto.

Tale impostazione - da ritenersi certamente erronea, avuto riguardo agli insegnamenti giurisprudenziali richiamati - è stata solo in parte corretta nel provvedimento emanato dal G.i.p. in sede di opposizione ed oggetto dell'odierno ricorso: l'ordinanza impugnata ha infatti riconosciuto la titolarità, in capo alla POLETTO, delle sole somme versate a titolo di ratei pensionistici.

2.3. In tal modo, peraltro, il Giudice dell'esecuzione ha per un verso continuato ad evitare - attraverso un apodittico rilievo di genericità - un effettivo confronto con la ricostruzione difensiva ed i relativi riscontri documentali, attraverso i quali la POLETTO aveva inteso «dimostrare l'esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente illegittimità del vincolo» (cfr. Sez. 6, n. 24432 del 2019, cit.): un confronto tanto più necessario ove si consideri l'ulteriore indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte - elaborato in relazione alla misura cautelare reale, ma a fortiori applicabile alle decisioni sulla confisca - secondo cui «in caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi; a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato» (Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, Akhmedova, Rv. 270798 - 01).

Per altro verso, tenendo ferma una impropria sovrapposizione tra la titolarità dei beni e la loro disponibilità, il G.i.p. ha finito per prestare il fianco alla censura difensiva secondo cui, applicando coerentemente la tesi avversata in ricorso, anche le somme derivanti dalla pensione della POLETTO avrebbero dovuto essere considerate nella disponibilità dello [OSCURATO:PERSONA], e quindi essere ritenute legittimamente confiscabili.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brescia - Ufficio G.i.p.-G.u.p. (in diversa persona fisica), per nuovo esame delle allegazioni difensive, da effettuarsi alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali qui in precedenza richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al G.i.p. de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Jugoslavia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data emessa il 09/07/2024 dal Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di revoca della confisca, formulata da POLETTO Anna, delle somme giacenti su un libretto di risparmio a lei cointestato con il figlio [OSCURATO:PERSONA] Luciano, e dei buoni fruttiferi collegati a tale libretto: beni che erano stati oggetto di confisca per equivalente disposta nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con la sentenza di condanna divenuta irrevocabile emessa nei suoi confronti dal G.u.p. del Tribunale di Brescia, in data 08/10/2019, per il reato di cui all'art. 10-quater del medesimo decreto legislativo, a lui ascritto in concorso. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento veniva qualificato come opposizione da questa Suprema Corte, con conseguente trasmissione al Giudice dell'esecuzione, che - con il provvedimento oggi impugnato, emesso in data 09/07/2024 - ha revocato la confisca limitatamente agli importi pensionistici accreditati, disponendone la restituzione alla POLETTO, e ha rigettato nel resto l'opposizione. 2. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione la POLETTO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla titolarità delle somme confiscate. Si censura l'ordinanza nella parte in cui il Giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che tutte le somme fossero nella disponibilità dello [OSCURATO:PERSONA], e che non ne fosse stata adeguatamente dimostrata la derivazione da fonti riconducibili alla POLETTO o al defunto marito di quest'ultima: evitando peraltro, contraddittoriamente, di approfondire la questione della provenienza dei beni, eccezion fatta per gli accrediti pensionistici. La difesa richiama quanto già esposto nella fase iniziale dell'incidente di esecuzione, in ordine alla documentata provenienza di tutte le somme (sia quelle giacenti sul libretto di risparmio cointestato col figlio, sia quelle utilizzate per i buoni fruttiferi intestati alla sola POLETTO e perciò non disponibili per quest'ultimo) dal precedente libretto di cui la POLETTO era stata titolare insieme al marito [OSCURATO:PERSONA] Giannino, e che era stato estinto dopo la morte di quest'ultimo. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'omesso accertamento sulla derivazione del denaro e sulla disponibilità dei beni in capo allo [OSCURATO:PERSONA]. Si censura l'automatismo con cui la mera cointestazione del libretto era stata 'considerata quale prova della piena fruizione del danaro da parte dello [OSCURATO:PERSONA], e si sottolinea che, dall'estratto conto, nulla era emerso se non gli accrediti derivanti dalla pensione e dai buoni dematerializzati della POLETTO: non essendovi in particolare tracce di operazioni sospette dello [OSCURATO:PERSONA] (quali ad es. l'utilizzo delle somme per finalità diverse da quelle di sostentamento dell'anziana madre, ecc.). La difesa evidenzia anche che il G.i.p., revocando la confisca limitatamente agli accrediti pensionistici, aveva superato l'iniziale proprio assunto di irrilevanza della provenienza dei beni, e tuttavia, contraddicendosi, non aveva chiarito le ragioni per cui quelle somme non erano da ritenersi ricadute, come le altre, nella disponibilità del figlio. Si sostiene, conclusivamente e sulla base di precedenti in tema di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la necessità di accertare se il danaro e degli altri beni fossero derivati dallo [OSCURATO:PERSONA], ovvero se, al contrario, il conto fosse stato alimentato con le rimesse operate dal terzo cointestatario. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo l'impostazione dei rilievi operati dalla difesa ricorrente. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa insieme a documentazione allegata, il difensore richiama le doglianze prospettate in ricorso, insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Suprema Corte ha avuto ripetutamente modo di chiarire che «in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, eseguito su conto corrente cointestato all'indagato e a soggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all'intero importo in giacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834), regolativi dei rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ma è fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente illegittimità del vincolo» (Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Piacenti, Rv. 276278 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio il sequestro di un libretto di deposito postale nominativo cointestato con i genitori dell'indagato, alimentato esclusivamente dai ratei pensionistici di questi ultimi, dai proventi della vendita di un immobile privo di alcun collegamento con la condotta criminosa, nonché dagli investimenti rivenienti dalla medesima provvista lecita). Si tratta di una pronuncia espressiva di un principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. ad es. Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, Cismondi, Rv. 271136 - 01), ma che assume un peculiare interesse perché relativa ad una fattispecie del tutto analoga a quella in esame: fattispecie in cui il G.i.p. del Tribunale di Brescia, quale Giudice dell'esecuzione, non ha fatto buon governo del principio predetto. 2.1. Come già in precedenza accennato, emerge pacificamente dagli atti che la confisca anche per equivalente della somma di Euro 2.406.143,74, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luciano con la sentenza ormai irrevocabile di condanna emessa nei suoi confronti, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 10-quater del predetto decreto legislativo, è stata eseguita sul saldo di un libretto di risparmio cointestato con la madre POLETTO Anna (saldo pari a Euro 108.542,33), nonché sulle somme di cui ai due buoni fruttiferi dematerializzati ad esso collegati (di importo pari a Euro 100.000 ed Euro 140.000).Emerge altresì dagli atti che la POLETTO, nel proporre incidente di esecuzione volto a conseguire la restituzione dei predetti beni, ha dedotto che ella, rimasta vedova, aveva deciso di aprire un nuovo libretto di risparmio cointestandolo al figlio perché provvedesse alle sue necessità: libretto che era stato alimentato - oltre che dai ratei pensionistici da lei percepiti - da bonifici provenienti dalla chiusura dell'altro rapporto di cui ella era stata titolare insieme al marito, per complessivi Euro 60.000, mentre la residua disponibilità di tale precedente libretto era stata utilizzata per l'acquisto dei buoni infruttiferi. 2.2. A sostegno di tale prospettazione, volta evidentemente a dimostrare la propria esclusiva titolarità di quanto confiscato in esecuzione della sentenza di condanna del figlio, la POLETTO ha offerto una serie di specifici riscontri documentali (cfr. pagg. 3 segg. del ricorso, e relativi allegati) con cui il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto - alla luce dei principi inizialmente ricordati - adeguatamente confrontarsi. Al contrario, il G.i.p. del Tribunale di Brescia aveva ritenuto del tutto irrilevante, nell'ordinanza emessa de plano, approfondire la derivazione dei beni sottoposti a confisca: essendo sufficiente, per la reiezione dell'istanza della POLETTO, aver accertato la disponibilità delle somme in capo al condannato, derivante dalla cointestazione del conto. Tale impostazione - da ritenersi certamente erronea, avuto riguardo agli insegnamenti giurisprudenziali richiamati - è stata solo in parte corretta nel provvedimento emanato dal G.i.p. in sede di opposizione ed oggetto dell'odierno ricorso: l'ordinanza impugnata ha infatti riconosciuto la titolarità, in capo alla POLETTO, delle sole somme versate a titolo di ratei pensionistici. 2.3. In tal modo, peraltro, il Giudice dell'esecuzione ha per un verso continuato ad evitare - attraverso un apodittico rilievo di genericità - un effettivo confronto con la ricostruzione difensiva ed i relativi riscontri documentali, attraverso i quali la POLETTO aveva inteso «dimostrare l'esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente illegittimità del vincolo» (cfr. Sez. 6, n. 24432 del 2019, cit.): un confronto tanto più necessario ove si consideri l'ulteriore indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte - elaborato in relazione alla misura cautelare reale, ma a fortiori applicabile alle decisioni sulla confisca - secondo cui «in caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi; a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato» (Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, Akhmedova, Rv. 270798 - 01). Per altro verso, tenendo ferma una impropria sovrapposizione tra la titolarità dei beni e la loro disponibilità, il G.i.p. ha finito per prestare il fianco alla censura difensiva secondo cui, applicando coerentemente la tesi avversata in ricorso, anche le somme derivanti dalla pensione della POLETTO avrebbero dovuto essere considerate nella disponibilità dello [OSCURATO:PERSONA], e quindi essere ritenute legittimamente confiscabili. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brescia - Ufficio G.i.p.-G.u.p. (in diversa persona fisica), per nuovo esame delle allegazioni difensive, da effettuarsi alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali qui in precedenza richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al G.i.p. de
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