CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21620/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2384 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 240/2024 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 11/07/2024 R.G.N. 260/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2384/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Facchinaggio e Servizi di T. PNauvmoerno id i ara ccolta generale 21620/2026r.l e [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, hanno impugnato lDaat a pubblicazione 24/06/2026sentenza n. 240/2024 della Corte d’appello di Ancona sulla basedi nove motivi, cui ha resistito INPS con controricorso.2. In data 3 aprile 2025 parte ricorrente ha depositato atto dirinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale munito di procuraspeciale a tal fine, che è stato notificato ad INPS.Il 4 aprile 2025 INPS ha depositato memoria opponendosi,affermando che “la domanda di rinuncia al ricorso in cassazioneradicata sull’efficacia vincolante di un accodo transattivo per ladefinizione novativa della controversia che riguarda diritti nondisponibili … da parte del datore di lavoro … e dell’enteprevidenziale … non è accettata dall’ente previdenziale.L’invocato accordo transattivo deve ritenersi giuridicamenteinesistente e non vincolante per l’INPS…l’ente previdenziale hainteresse a che codesta Corte scrutini le doglianze prospettatedai ricorrenti e le rigetti”.In data 7 maggio 2025, il Presidente [OSCURATO:PERSONA] della SezioneLavoro ha pronunciato decreto di estinzione ed il successivo 13maggio 2025 l’INPS ha chiesto fissarsi udienza ex art. 391,comma 3, cod. proc. civ.3. In vista dell’odierna adunanza camerale entrambe le partihanno depositato memoria: INPS ha insistito perché la Corte“scrutini le doglianze prospettate nel ricorso per cassazione ecome assunto nelle conclusioni del controricorso e le rigetti”;parte ricorrente ha ribadito la rinuncia, evidenziando che INPS,al più, avrebbe potuto chiedere la fissazione dell’adunanza alsolo fine della regolazione delle spese e non per la decisione nelmerito e, solo in estremo subordine, insistendo per i motivi delricorso.Numero registro generale 26808/20244. In esito alla odierna camera di consiglio, il Collegio haN umero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 21620/2026riservato sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza. Data pubblicazione 24/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza è censurata sulla base di nove motivi.I Violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.e/o nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ. in relazione all’art. 1 del d.l. 338/1989, convertito in leggen. 389/1989, artt. 4 e 6 della legge n. 142/2001 e art. 112 cod.proc. civ. per essersi la Corte d’Appello pronunciata su unaquestione diversa rispetto a quella oggetto del giudizio (calcolodell’imponibile minimo contributivo).II Violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.in relazione all’art. 1 del d.l. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989 e/o nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ. non avendo la Corte di Appello rilevato lacorrettezza del calcolo dell’imponibile minimo contributivotenendo in considerazione le voci retributive riconosciuteannualmente ai lavoratori da parte del datore di lavoro.III Violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.e/o nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ. in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e 1 del d.l. n. 338/1989convertito in legge n. 389/1989 per aver imposto allaCooperativa l’onere di provare il versamento dei contributi.IV Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ. in relazione agli artt. 1 del d.l. n. 338/1989 convertito inlegge n. 389/1989, 4 e 6 della legge n.142/2001 e art. 112 cod.proc. civ. per avere omesso la Corte di Appello di pronunciarsiin merito alla facoltà delle assemblee di soci di cooperative dideliberare la rinuncia ai contributi in caso di crisi e all’obbligodell’I.N.P.S. provinciale di Ancona di conformarsi al messNaugmegroio re gistro generale 26808/2024Numero sezionale 2384/2026n. 2350/2022 dell’I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 21620/2026V Violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civDa.t a pubblicazione 24/06/2026e/o nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ. in relazione agli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.per aver omesso la Corte di Appello di rilevare il passaggio ingiudicato della sentenza di primo grado relativamente allaposizione contributiva dei lavoratori impiegati in compartidistinti da quello DSV.VI Violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.e/o nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ. in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e 52 CCNL Logistica,Trasporto merci e Spedizione, per aver imposto alla Cooperatival’onere di provare che i lavoratori avrebbero potuto accederecon effetto retroattivo alle prestazioni dell’ente bilateraleEBILOG.VII Violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ. e/o nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc. civ. in relazione all’art. 52 CCNL Logistica, Trasporto mercie Spedizione e agli artt. 1321 cod. civ. e 1372 cod. civ. per averela Corte di Appello non riconosciuto l’efficacia retroattivadell’iscrizione all’ente bilaterale EBILOG da parte dellaCooperativa.VIII Violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ. in relazione all’art. 1, comma 1175, della legge n.296/2006, all’art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e dellePolitiche Sociali del 30.01.2015 e al suo allegato A, per averritenuto che qualsiasi violazione alla contrattazione collettiva èostativa al rilascio di DURC regolare e per averconseguentemente ritenuto legittimo il recupero degli sgravicontributivi da parte dell’I.N.P.S.IX Violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proNcu.m ceirov r.e gistro generale 26808/2024Numero sezionale 2384/2026e/o nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 codNu.m perroo dci r.a ccolta generale 21620/2026civ. in relazione agli artt. 6, commi 9 e 10 del d.l. n. 338/198D9at a pubblicazione 24/06/2026convertito in legge n. 389/1989, 2909 cod. civ. e 324 cod. proc.civ., per aver statuito la Corte di Appello in contrasto con lasentenza di primo grado passata in giudicato in tema disproporzionalità dei recuperi degli sgravi contributivi operatidall’I.N.P.S.2. Parte ricorrente ha rinunciato al ricorso.3.Nel disciplinare gli effetti della rinuncia al ricorso percassazione da parte del ricorrente, l'art. 391 cod. proc. civ. dettatre regole: se alla data in cui il ricorrente rinuncia l'udienza èstata già fissata, la Corte provvede con ordinanza in camera diconsiglio; se l'udienza non è stata ancora fissata, l'estinzione èdichiarata dal Presidente con decreto, nel quale può esseredisposta la regolazione delle spese; in quest'ultimo caso, se unadelle parti chiede comunque che l'udienza sia fissata entro diecigiorni dalla comunicazione del decreto presidenziale diestinzione, quest'ultimo perde efficacia e risorge la regolagenerale per cui sulla rinuncia provvede il collegio conordinanza.Come osservato da Cass. n. 31318/2022, «Queste regole sonostate interpretate dalle Sezioni Unite di questa Corte nel sensoche l'istanza di fissazione dell'udienza, prevista dall'art. 391,terzo comma, c.p.c., produce ipso facto la vanificazione deldecreto presidenziale quale che ne sia il contenuto: e dunquesia quando contenga, sia quando non contenga una statuizionesulle spese (Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014, §§7.3.3 e seguenti della motivazione). Pertanto, una voltaproposta la suddetta istanza, viene meno ogni effetto deldecreto presidenziale di estinzione, e resta affidata al CollegioNumero registro generale 26808/2024giudicante la statuizione sia sull'estinzione del giudizio, sia sulleN umero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 21620/2026spese». Data pubblicazione 24/06/20264. Da quanto esposto consegue che nel presente giudizio, pereffetto dell'istanza depositata, sono devolute al Collegio sia lavalutazione degli effetti della rinuncia sia la regolazione dellespese.4.1. Quanto al primo profilo, il giudizio va dichiarato estinto,accettazione. Infatti, «il rispetto delle formalità previste dall'art.390 c.p.c. è condizione sufficiente per dichiarare la estinzione,essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizionedell'art. 306, comma 1, c.p.c. (secondo cui "i/processo siestingue per rinuncia agli atti de/giudizio quando questa èaccettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse allaprosecuzione"), con la conseguenza che la rinunzia al ricorsoper cassazione non deve essere necessariamente accettata dallecontroparti (Civile Sent. Sez. 5 Num. 28538 Anno 2019). Larinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere c.d.accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparteper essere produttivo di effetti processuali)» (Cass. n.10140/2020).4.2. Quanto al secondo profilo, trova applicazione il secondocomma dell’art. 391 cod. proc. civ. a mente del quale,nell’ipotesi in cui – come nella specie - la rinuncia non risultiaccettata, la Corte di Cassazione “può” provvedere sulle spese.Come osservato da Cass. n. 30148/2025, «Tale specificaformulazione… assegna alla norma il significato di attribuire allaCorte un potere di statuizione sulle spese del tutto particolare,che la sottrae alla necessità di osservare come regola i principiemergenti dalle disposizioni sulle spese processuali dagli artt.91 e 92 c.p.c., basate sulla regola cardine, quella dellaNumero registro generale 26808/2024soccombenza e sulle sue possibili deroghe, emergenti daN umero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 21620/2026entrambe le norme. Nell’esercizio del potere di cui al secondDoat a pubblicazione 24/06/2026comma il “può” appare, infatti, implicare un potere della Cortedi cui non vengono indicati espressamente eventuali limiti e chespetta alla Corte, in conseguenza, esercitare, sebbenespiegando, in ossequio al dovere costituzionale di motivazione,il contenuto che al suo esercizio ritiene di dare. Tale potereincontra come unico limite, per evidenti ragioni di coerenza,ravvisabili nella circostanza che con la rinuncia parte ricorrenteabbandona la pretesa esercitata con l’impugnazione e dunquesottrae il processo alla funzione di individuare la soccombenzadella controparte tramite la decisione, l’impossibilità di fargravare il costo dell’attività processuale svolta sulla controparte.La ricerca dei diversi contenuti che il potere della Corte ai sensidel secondo comma dell’art. 391 c.p.c. a questo punto deveavvenire in coerenza con quanto emerge dal quarto commadello stesso art. 391 c.p.c., là dove assegna soloall’atteggiamento della controparte di accettazione dellarinuncia il valore di escludere che la Corte debba pronunciaresulle spese …. Se, dunque, il quarto comma, letto a contrario,assegna alla mancata accettazione della parte convenutadavanti alla Corte il valore di non escludere che si debba tenereconto della sopportazione da parte sua delle spese, il secondocomma dell’art. 391 c.p.c., quanto alla posizione della pareresistente, risulta necessariamente riempito di contenutoquanto al “può”, nel senso che la Corte ha il potere o diaddebitare le spese sostenute dal resistente in tutto od in parteal ricorrente rinunciante o di astenersi dal farlo in tutto od inparte tramite compensazione totale o parziale. Queste sono leimplicazioni del “può”».Numero registro generale 26808/2024Nella specie, il Collegio, esercitando il potere di cui al citatoN umero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 21620/2026secondo comma nei sensi indicati, ritiene che vi siano elemenDtait a pubblicazione 24/06/2026per la compensazione delle spese, considerato che la rinuncia alricorso si è verificata prima della fissazione dell’udienza, cosìsollevando controparte dall’onere delle ulteriori attivitàprocessuali (esame di eventuali memorie e redazione di proprie)e che la controparte ha insistito, non accettando la rinuncia, nelchiedere che la causa venisse decisa nel merito, sviluppo noncontemplato per la parte priva di interesse processuale allaprosecuzione una volta che il ricorso sia stato rinunciato.5. Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento deldoppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinunciaal ricorso (Cass. Sez. Un. n. 19976/2024).La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 maggio2026.La PresidenteLucia Esposito