CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 7476-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 368/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 19/03/2015 R.G.N. 1015/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.7476/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza ex art. 348-bis e ter cod.proc.civ., ha dichiarato inammissibile, perché non aveva ragionevole probabilità di essere accolto, il gravame svolto dall'attuale parte ricorrente avverso la sentenza n.368 del 2015 del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo svolta dalla società per contestare l'omissione contributiva rilevata, in sede ispettiva, in riferimento a due lavoratori ritenuti dipendenti della società committente, a fronte dell'apparente rapporto di lavoro con la Coop. CTA partecipe del [OSCURATO:PERSONA]; 2. in particolare, ravvisato lo schema fraudolento della somministrazione per pluralità di fattori ricollegati alla fittizietà dell'appalto (per non esservi apporto significativo dell'appaltatore nella gestione del rapporto di lavoro dei lavoratori, nel caso diretti esclusivamente dalla committente e completamente inseriti nel ciclo produttivo aziendale, senza distinzione alcuna rispetto ai dipendenti di questa), la sentenza del primo giudice ha ritenuto irregolare la somministrazione; 3. avverso tale sentenza ricorre la snc [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., con due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste con controricorso l'INPS; [OSCURATO:PERSONA] 4. con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 115, 116 , 420, 421 cod.proc.civ., si critica la valutazione sommaria e contraddittoria delle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa e il mancato esercizio dei poteri officiosi per sopperire alla lacunosa istruttoria, senza disporre consulenza tecnica ed escutere, per la verifica della liceità dell'appalto, un referente della Cooperativa incaricato della gestione delle risorse assegnate da quest'ultima presso la società; 5. con il secondo si deduce violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 27, comma 2, per non avere preso in considerazione la doglianza articolata sul meccanismo di compensazione previsto dalla menzionata norma, e violazione dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.276 cit., per essere criticabile l'esito della statuizione in quanto per l'INPS sarebbe sufficiente un mero accertamento unilaterale per ascrivere una posizione lavorativa al datore simulato, con una tutela più ampia di quella concessa, invece, al lavoratore; 6. il ricorso è da rigettare; 7. il primo articolato motivo addita, nella sostanza, un'errata e insufficiente valutazione del compendio probatorio e si risolve nella richiesta di un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, inammissibile in questa sede; 8. spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v., fra le tante, Cass., n. 13485 del 2014); 9. peraltro la rivalutazione complessiva delle prove orali non è possibile, in sede di legittimità, giacché anche prima della novella al vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere volta a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, né per suo tramite si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo;10. il richiesto scrutinio della dedotta violazione della disposizione di cui all'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 non è adeguatamente svolto, ed è pertanto inammissibile, per non avere la parte ricorrente allegato, con idonea censura per omessa pronuncia, la tempestiva introduzione, e la successiva devoluzione alla Corte del gravame, della questione di fatto relativa al pagamento a supporto dell'argomentata incidenza liberatoria degli adempimenti posti in essere dal somministratore o dall'appaltatore, secondo il meccanismo introdotto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 2, previsto in materia di somministrazione irregolare e richiamato anche dall'art. 29, comma 3 bis, in tema di appalto illecito (che recita: «tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata); 11. del pari inammissibile è l'ulteriore profilo di censura, illustrato con il secondo mezzo, sia perché involge il piano della logicità della motivazione sia perché esprime meri argomenti assertivi in ordine agli strumenti di tutela offerti, per la medesima violazione, al lavoratore e all'INPS; 12. le spese vengono regolate come da dispositivo; 13. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. (ovvero vengono compensate; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 17 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] CAN