CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 46827/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento senza rinvio". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza del 15 giugno 2021 ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (terzo proprietario) avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia di sequestro preventivo. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., tramite il difensore, deducendo i motivi che si riportano, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 324, 172 e 173 cod. proc. pen.). Il sequestro era stato notificato ai legittimati all'impugnazione il 10 giugno 2021, il termine ultimo per l'impugnazione pertanto scadeva il 20 giugno 2021 (domenica), differito ex art. 172, terzo comma, cod. proc. pen. al giorno successivo (21 giugno 2021); il 21 giugno 2021 era proposto riesame dai difensori e procuratori speciali del terzo proprietario a mezzo PEC delle ore 12,42 e 17,32 (ricevute allo stesso orario come attestato dalle rispettive ricevute), all'indirizzo di posta certificata deputato per il riesame. Il 28 giugno 2021 la cancelleria notifica l'ordinanza di inammissibilità del riesame, in quanto lo stesso era stato depositato il 22 giugno 2021, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. Per prassi della cancelleria le istanze pervenute in orario pomeridiano sono considerate pervenute il giorno successivo a quello di arrivo (per la PEC). Il termine per l'impugnazione risulta quello di dieci giorni dalla notifica ex art. 324 cod. proc. pen. con il calcolo dei giorni previsto espressamente dall'art. 172 cod. proc. pen. La prassi di cancelleria non è rispondente alla legge che espressamente prevede i termini di impugnazione (vedi anche Corte Costituzionale n. 75 del 2019). i L'inammissibilità dell'impugnazione non può dipendere da una prassi di cancelleria contro la chiara disposizione normativa. Sull'istanza di correzione di errore materiale (proposta dal ricorrente per non interessare la Suprema Corte dì Cassazione) il Tribunale di Napoli evidenziava che non si trattava di un errore materiale essendo la data della presentazione dell'impugnazione attestata dalla cancelleria. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Napoli per il prosieguo. La PEC è stata inviata e ricevuta il 21 giugno 2021, nel termine di dieci giorni per l'impugnazione. E' in questa data che deve ritenersi presentata l'impugnazione, come espressamente prevede la norma (art. 24, commi 1 e 4, d. I. 137 del 2020: "il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza"; "Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza"). La evidente ratio della disposizione è quella di considerare pervenuto l'atto di impugnazione nel giorno del "deposito", intendendosi per la posta certificata la data di acquisizione (ricezione) della PEC dal sistema ricevente. L'attestazione di cancelleria per la data diversa (il giorno successivo) è da considerarsi errata ed il Tribunale del riesame avrebbe dovuto controllare le ricevute di attestazione delle ricezioni delle PEC. La cancelleria, nel caso in giudizio, ha compiuto una valutazione giuridica riservata all'autorità giudiziaria e ha attestato non la ricezione della PEC da parte del sistema informatico (riscontrata dalla ricevuta di avvenuta consegna) ma la tempestività del ricorso in riesame pervenuto nel pomeriggio (se alla data del giorno di ricezione o nel giorno successivo, evenienza espressamente disciplinata dalla normativa di settore). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, C.P.P. per il giudizio. C