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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 42852/2024

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/01/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia, emessa il 20 maggio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di truffa.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte rilevato la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto mancante della comunicazione all'imputato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, trattandosi di reato procedibile a querela della persona offesa.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria, con la z,ix,,C1,r_.- \`{- si ribadisce l'eccezione sollevata con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato.

Secondo la recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità formatasi sulla questione posta dal ricorso, in tema di giustizia riparativa, la possibilità, per il giudice, di disporre "ex officio" l'invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicchè, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità. (Sez. 6, n. 25367 del 09/05/2023, I., Rv. 285639).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

U=1 ' P.Q.M.

Z -1 LU W CL I P i a n e Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ..tz elo 1-‹ d i a processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. czí l a u o tr., C Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.10.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/01/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia, emessa il 20 maggio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di truffa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte rilevato la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto mancante della comunicazione all'imputato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, trattandosi di reato procedibile a querela della persona offesa. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria, con la z,ix,,C1,r_.- \`{- si ribadisce l'eccezione sollevata con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. Secondo la recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità formatasi sulla questione posta dal ricorso, in tema di giustizia riparativa, la possibilità, per il giudice, di disporre "ex officio" l'invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicchè, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità. (Sez. 6, n. 25367 del 09/05/2023, I., Rv. 285639). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. U=1 ' P.Q.M. Z -1 LU W CL I P i a n e Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ..tz elo 1-‹ d i a processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. czí l a u o tr., C Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.10.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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