Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2024

ECLI:EU:T:2024:439
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0406_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 3 luglio 2024 – Volkskreditbank / SRB (Contributi ex ante 2022) (causa T‑406/22) ( 1 ) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022 Determinazione del livello-obiettivo annuale del SRF – Massimale previsto all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 291, paragrafo 2, TFUE – Articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Competenze di esecuzione attribuite al Consiglio – Casi specifici debitamente motivati – Portata delle competenze di esecuzione – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza»

1. Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamenti di base e regolamenti di esecuzione – Attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio prevista nel regolamento di base – Assenza di giustificazione in detto regolamento – Illegittimità (Artt. 291, § 2, e 296 TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 7; regolamento del Consiglio 2015/81) (v. punti 27, 28, 32, 34, 37, 39-42)

2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Competenza di esecuzione conferita al Consiglio – Metodologia di calcolo di detti contributi prevista da un regolamento di esecuzione del Consiglio – Alterazione della metodologia di calcolo prevista nel regolamento di base da parte del regolamento di esecuzione – Superamento dei limiti di competenza – Illegittimità (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, §§ 1 e 2, comma 2; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 8, § 1; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103) (v. punti 61, 65, 66, 69-72, 76, 77, 79, 82, 84)

3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuo dell’importo aggregato dei singoli contributi al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4) (v. punti 98, 106)

4. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuo dell’importo aggregato dei singoli contributi al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello-obiettivo finale (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4) (v. punti 109, 113-116) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2022/18 del Comitato di risoluzione unico (SRB), dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF), è annullata nella parte in cui riguarda la Volkskreditbank AG. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/18, sono mantenuti nella parte in cui riguarda la Volkskreditbank, fino a che siano presi i provvedimenti necessari che l’esecuzione della presente sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i dodici mesi a decorrere dal giorno in cui la presente sentenza diviene definitiva. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Volkskreditbank. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 368 del 26.9.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0406_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 3 luglio 2024 – Volkskreditbank / SRB (Contributi ex ante 2022) (causa T‑406/22) ( 1 ) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022 Determinazione del livello-obiettivo annuale del SRF – Massimale previsto all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 291, paragrafo 2, TFUE – Articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Competenze di esecuzione attribuite al Consiglio – Casi specifici debitamente motivati – Portata delle competenze di esecuzione – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza» 1. Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamenti di base e regolamenti di esecuzione – Attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio prevista nel regolamento di base – Assenza di giustificazione in detto regolamento – Illegittimità (Artt. 291, § 2, e 296 TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 7; regolamento del Consiglio 2015/81) (v. punti 27, 28, 32, 34, 37, 39-42) 2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Competenza di esecuzione conferita al Consiglio – Metodologia di calcolo di detti contributi prevista da un regolamento di esecuzione del Consiglio – Alterazione della metodologia di calcolo prevista nel regolamento di base da parte del regolamento di esecuzione – Superamento dei limiti di competenza – Illegittimità (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, §§ 1 e 2, comma 2; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 8, § 1; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103) (v. punti 61, 65, 66, 69-72, 76, 77, 79, 82, 84) 3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuo dell’importo aggregato dei singoli contributi al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4) (v. punti 98, 106) 4. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuo dell’importo aggregato dei singoli contributi al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello-obiettivo finale (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4) (v. punti 109, 113-116) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2022/18 del Comitato di risoluzione unico (SRB), dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF), è annullata nella parte in cui riguarda la Volkskreditbank AG. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/18, sono mantenuti nella parte in cui riguarda la Volkskreditbank, fino a che siano presi i provvedimenti necessari che l’esecuzione della presente sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i dodici mesi a decorrere dal giorno in cui la presente sentenza diviene definitiva. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Volkskreditbank. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 368 del 26.9.2022 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 806/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris