Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2024
ECLI:EU:T:2024:439
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0406_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 3 luglio 2024 –
Volkskreditbank / SRB (Contributi ex ante 2022)
(causa T‑406/22) (
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«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022 Determinazione del livello-obiettivo annuale del SRF – Massimale previsto all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 291, paragrafo 2, TFUE – Articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Competenze di esecuzione attribuite al Consiglio – Casi specifici debitamente motivati – Portata delle competenze di esecuzione – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza»
1.
Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamenti di base e regolamenti di esecuzione – Attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio prevista nel regolamento di base – Assenza di giustificazione in detto regolamento – Illegittimità
(Artt. 291, § 2, e 296 TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 7; regolamento del Consiglio 2015/81)
(v. punti 27, 28, 32, 34, 37, 39-42)
2.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Competenza di esecuzione conferita al Consiglio – Metodologia di calcolo di detti contributi prevista da un regolamento di esecuzione del Consiglio – Alterazione della metodologia di calcolo prevista nel regolamento di base da parte del regolamento di esecuzione – Superamento dei limiti di competenza – Illegittimità
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, §§ 1 e 2, comma 2; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 8, § 1; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103)
(v. punti 61, 65, 66, 69-72, 76, 77, 79, 82, 84)
3.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuo dell’importo aggregato dei singoli contributi al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4)
(v. punti 98, 106)
4.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuo dell’importo aggregato dei singoli contributi al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello-obiettivo finale
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4)
(v. punti 109, 113-116)
Dispositivo
1)
La decisione SRB/ES/2022/18 del Comitato di risoluzione unico (SRB), dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF), è annullata nella parte in cui riguarda la Volkskreditbank AG.
2)
Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/18, sono mantenuti nella parte in cui riguarda la Volkskreditbank, fino a che siano presi i provvedimenti necessari che l’esecuzione della presente sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i dodici mesi a decorrere dal giorno in cui la presente sentenza diviene definitiva.
3)
Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Volkskreditbank.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.
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GU C 368 del 26.9.2022
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