CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 09087/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OfilD OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto aggravato; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano la contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale per il reato ascritto non è consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi; 3. Rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagine 7 e seguenti del provvedimento impugnato), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; 4. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano l'insufficienza della motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato in quanto l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fine della concessione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen. (si vedano, in particolare, pagine 13 e 14 della sentenza impugnata in cui, sulla base delle condizioni soggettive degli imputati e del loro contegno processuale, si giustifica il diniego); 4.1. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il