CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39716/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale in data 12/02/2020 il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Faule (CN) il 12 gennaio 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per inosservanza o erronea applicazione dell'art.186, comma 2 lett. c) cod. strada in combinato disposto con l'art.356 cod. proc. pen. e con l'art.114 disp. att. cod. proc. pen. e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sull'eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento del tasso alcolemico fondata sull'assenza di prova dell'avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, la Corte territoriale, secondo la difesa, avrebbe erroneamente attribuito al verbale in atti fede privilegiata; il contenuto del verbale, in cui si fa riferimento all'avviso di farsi assistere da persona di fiducia, sarebbe affetto da errore insanabile; l'avviso, secondo quanto emerge dall'atto, sarebbe stato indirizzato a soggetto estraneo ai fatti di causa, tale [OSCURATO:PERSONA]. Se ne desume che gli operanti hanno tralasciato la fase inerente a tale adempimento, né può sopperire la deposizione resa all'udienza del 15 gennaio 2020 dall'agente Pellegrino, che non ha riferito per conoscenza diretta dei fatti ma ha richiamato quanto emergente dagli atti. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5.1. La Corte di appello ha replicato alle censure difensive evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato correttamente identificato nel verbale di contestazione redatto dai Carabinieri di Murello il 13 gennaio 2019 e, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, ha ritenuto ininfluenti i due errori evidenziati dalla difesa; sia quello inerente all'aggiunta della facoltà di farsi assistere da «persona di fiducia» oltre che da un difensore, sia l'errore concernente il nominativo di altro soggetto. I giudici di merito li hanno considerati mero refuso inidoneo a inficiare il contenuto dell'atto. 5.2. Con tali specifiche argomentazioni a censura si confronta ma solo per proporre una lettura alternativa delle emergenze istruttorie, inammissibile in fase di legittimità. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d