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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 40291/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI NAPOLIcon l'ordinanza del 02/03/2023 del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli vi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Napoli ed ha rimesso a questa Corte gli atti necessari per la soluzione.

1.1. In chiave di estrema sintesi, la vicenda può essere così riassunta: - in data 22/08/2022, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto incidente di esecuzione relativamente alla sentenza del Tribunale di Avellino del 18/01/2007, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 11/11/2010 e passata in giudicato il 08/01/2011 e la relativa istanza è stata trasmessa, il 09/09/2022, al Tribunale di Napoli quale Giudice dell'esecuzione; - con ordinanza del 19/09/2022, il Tribunale di Napoli ha declinato la competenza in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, sulla base della sentenza da quest'ultimo emessa il 23/09/2020, divenuta irrevocabile il 19/02/2021 e risultante al Tribunale di Napoli quale ultima sentenza passata in giudicato; - dalla lettura del provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 15/07/2022, si evince come risulti pronunciata - a carico di Catalano - sentenza ad opera del Tribunale di Napoli in data 14/04/2021 (pronuncia passata in giudicato il 29/06/2021).

1.2. Evidenzia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, nell'ordinanza che propone il conflitto de quo, come esista altra pronuncia di quest'ultima Autorità giudiziaria, divenuta irrevocabile in epoca successiva, rispetto alla proposizione dell'incidente di esecuzione.

2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo di competenza risulta, in primo luogo, ammissibile in rito (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 6853 del 26/01/2004, Cantone, Rv. 228496; Sez. 1, n. 20356 del 23/04/2014, Ramunni, Rv. 263403, la quale ha statuito che "in tema di incidente di esecuzione, il provvedimento declinatorio della competenza territoriale adottato dal giudice dell'esecuzione può essere soltanto oggetto di conflitto e, pertanto, non è suscettibile di impugnazione"); tale conflitto, poi, deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli.2.

L'ultima sentenza passata in giudicato, in data antecedente rispetto al momento della presentazione - in data 22/08/2022 - dell'istanza che ha generato l'incidente di esecuzione in esame, è quella emessa dal Tribunale di Napoli il 14/04/2021 e divenuta irrevocabile il 29/06/2021.

Quest'ultimo è quindi l'organo competente a decidere, in funzione di Giudice dell'esecuzione.

3. Non rileva - come correttamente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria - la sussistenza di una eventuale difformità, fra la situazione effettivamente esistente e quella desumibile dalla visione del certificato del casellario giudiziale (si veda Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Rv. 280683, a mente della quale: «In tema di esecuzione, l'individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. deve avvenire avendo riguardo alla reale situazione di fatto esistente al momento del deposito del ricorso e non a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale»).

Nemmeno conduce a difformi lumi, come giustamente sottolinea il Giudice che ha sollevato il conflitto, la circostanza che possa essere divenuta irrevocabile altra sentenza in epoca successiva, rispetto alla presentazione dell'istanza che ha generato il conflitto.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, al quale vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI NAPOLIcon l'ordinanza del 02/03/2023 del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli vi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Napoli ed ha rimesso a questa Corte gli atti necessari per la soluzione. 1.1. In chiave di estrema sintesi, la vicenda può essere così riassunta: - in data 22/08/2022, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto incidente di esecuzione relativamente alla sentenza del Tribunale di Avellino del 18/01/2007, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 11/11/2010 e passata in giudicato il 08/01/2011 e la relativa istanza è stata trasmessa, il 09/09/2022, al Tribunale di Napoli quale Giudice dell'esecuzione; - con ordinanza del 19/09/2022, il Tribunale di Napoli ha declinato la competenza in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, sulla base della sentenza da quest'ultimo emessa il 23/09/2020, divenuta irrevocabile il 19/02/2021 e risultante al Tribunale di Napoli quale ultima sentenza passata in giudicato; - dalla lettura del provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 15/07/2022, si evince come risulti pronunciata - a carico di Catalano - sentenza ad opera del Tribunale di Napoli in data 14/04/2021 (pronuncia passata in giudicato il 29/06/2021). 1.2. Evidenzia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, nell'ordinanza che propone il conflitto de quo, come esista altra pronuncia di quest'ultima Autorità giudiziaria, divenuta irrevocabile in epoca successiva, rispetto alla proposizione dell'incidente di esecuzione. 2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza risulta, in primo luogo, ammissibile in rito (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 6853 del 26/01/2004, Cantone, Rv. 228496; Sez. 1, n. 20356 del 23/04/2014, Ramunni, Rv. 263403, la quale ha statuito che "in tema di incidente di esecuzione, il provvedimento declinatorio della competenza territoriale adottato dal giudice dell'esecuzione può essere soltanto oggetto di conflitto e, pertanto, non è suscettibile di impugnazione"); tale conflitto, poi, deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli.2. L'ultima sentenza passata in giudicato, in data antecedente rispetto al momento della presentazione - in data 22/08/2022 - dell'istanza che ha generato l'incidente di esecuzione in esame, è quella emessa dal Tribunale di Napoli il 14/04/2021 e divenuta irrevocabile il 29/06/2021. Quest'ultimo è quindi l'organo competente a decidere, in funzione di Giudice dell'esecuzione. 3. Non rileva - come correttamente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria - la sussistenza di una eventuale difformità, fra la situazione effettivamente esistente e quella desumibile dalla visione del certificato del casellario giudiziale (si veda Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Rv. 280683, a mente della quale: «In tema di esecuzione, l'individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. deve avvenire avendo riguardo alla reale situazione di fatto esistente al momento del deposito del ricorso e non a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale»). Nemmeno conduce a difformi lumi, come giustamente sottolinea il Giudice che ha sollevato il conflitto, la circostanza che possa essere divenuta irrevocabile altra sentenza in epoca successiva, rispetto alla presentazione dell'istanza che ha generato il conflitto. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Così de
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