CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 14575/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1070/2020depositata il 26/02/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/2026udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente.1. La Corte d’appello di Palermo, nel riformare unicamente il capo dellasentenza di primo grado relativo alla regolamentazione delle spese (che hacompensato per entrambi i gradi di giudizio), ha confermato il rigetto delladomanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], magistrato della [OSCURATO:PERSONA] che aveva svolto le funzioni di Avvocato generale della [OSCURATO:PERSONA] quale dirigente esterno ex art. 19, comma 6, del d.lgs.n. 165 del 2001, per ottenere il riconoscimento del diritto allacorresponsione dell’integrale trattamento stipendiale pattuito con ilcontratto individuale e la conseguente condanna dell’Amministrazione alpagamento delle somme dovute a titolo di retribuzioni non percepite, oltrealla completa ricostruzione della posizione assicurativa previdenziale eassistenziale, con gli accessori di legge.2. La Corte territoriale ha ricostruito i fatti sulla base delle deduzionidell’interessato, il quale aveva svolto fino al 29 aprile 2017 le funzioni diAvvocato generale della Presidenza della Regione Siciliana, incaricoconferito con deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 24 febbraio2014, formalizzato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.1914 del 26 marzo 2014 e regolato dal contratto individuale di lavoro prot.n. 526/GAB del 1° aprile 2014; successivamente, con nota prot. n. 103030dell’8 agosto 2014, l’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e dellapersonale – aveva disposto, a decorrere dal mese di luglio 2014, la riduzioneunilaterale del trattamento economico da euro 224.177 annui lordi (oltreretribuzione di risultato fino a un massimo del 30% della retribuzione diposizione, nella misura massima di euro 12.395,04) a euro 160.000,00 inottemperanza all’art. 13, comma 3, della l.r. n. 13 del 2014, con cui erastato imposto un tetto massimo retributivo di euro 160.000,00 per il periodoNumero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/20261° luglio 2014 – 31 dicembre 2016 a tutti i dipendenti dell’Amministrazioneregionale.3. I giudici di appello, dopo avere ricostruito la normativa di settore (art.13, commi 1 e 3, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, conmodificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 23 giugno 2014, n.89; art. 1, commi471-474, della legge n. 147 del 2013; art.13 della l.r. n. 13 dell’11 giugno2014), hanno disatteso la pretesa, in conformità al convincimento espressodal primo giudice, in sintesi, sulla base delle seguenti considerazioni:- l’art. 13 della l.r. n. 13/2014 non viola l’assetto regolamentare di cuiall’art. 117, lett. l), Cost., che attribuisce allo Stato la legislazione esclusivain materia di ordinamento civile e penale;- il legislatore nazionale, con l’art. 13, comma 1, d.l. n. 66 del 2014,cit., ha fissato un limite massimo al trattamento retributivo dei dipendentipubblici; il comma 3 dello stesso articolo impone alle regioni di adeguare ipropri ordinamenti a tale limite, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma475, della legge n. 147 del 2013;- la Corte costituzionale (sent. n. 124 del 2017) ha affermato che nelsettore pubblico è consentito al legislatore fissare un limite massimo alleretribuzioni, purché la scelta non sia manifestamente irragionevole e siavolta a bilanciare valori costituzionali quali il diritto a una retribuzioneproporzionata (art. 36 Cost.) e il buon andamento della pubblicaamministrazione (art. 97 Cost.);- l’adeguamento operato dalla Regione Siciliana al trattamentoretributivo dei propri dipendenti è stato attuato in conformità alle normecostituzionali e al riparto di competenza di cui all’art. 117 Cost.; lo [OSCURATO:PERSONA] (art. 14, lett. q) attribuisce all’Assemblea legislazioneesclusiva sullo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionariregionali, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;- non sono, dunque, fondate le censure di illegittimità costituzionaledell’art. 13 l.r. n. 13 del 2014, per violazione dello Statuto siciliano e dell’art.Numero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/2026117, comma 2, lett. l), Cost.: il legislatore nazionale ha fissato un limitemassimo invalicabile, lasciando alle regioni autonomia nell’adeguamento,anche al di sotto del limite massimo, purché nel rispetto dei minimiretributivi previsti dalla contrattazione collettiva e dall’art. 36 Cost.;- l’art. 14, lett. q), dello Statuto regionale comprende sia gli aspettigiuridici che economici del rapporto di lavoro, che devono essere valutaticomplessivamente e non solo in relazione al trattamento retributivo, mentrel’appellante, nel lamentare la violazione del principio di parità ditrattamento, non ha specificamente dedotto che il complessivo status deldipendente regionale sia deteriore rispetto a quello del dipendente statale,limitandosi a contestare genericamente un diverso trattamento retributivo;- peraltro, la Corte costituzionale (sentenza n. 263/2020), chiamata adeliberare la legittimità costituzionale di due disposizioni normative (art.13,comma 2. l.r. siciliana n. 13 del 2014 e art.1, comma 3, l.r. siciliana n. 28del 2016), che fissavano, per i trattamenti onnicomprensivi di pensione acarico dell’amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, un limitemassimo di 160.000,00 euro annui, ha reputato infondata la questione conun percorso motivazionale in più punti estensibile anche alla vicenda inesame; in applicazione dei medesimi principi, mutatis mutandis, anche l’art.13, comma 3, l.r. n. 13 del 2014 è univocamente preordinato a garantire lasostenibilità degli impegni economici annualmente deputati alsostentamento dei costi annuali per il personale attraverso la previsione diun “sacrificio” temporalmente limitato, la conservazione di un trattamentoretributivo complessivo sicuramente dignitoso e non dequalificante,l’inserimento dell’intervento in parola in un più ampio progetto dicontenimento della spesa pubblica regionale e il suo collocamento all’internodi una progressiva armonizzazione del sistema retributivo regionale sicilianocon quello statale;- tale considerazione consente di escludere anche la lesionedell’affidamento dei titolari della retribuzione in esame non sussistendo,Numero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/2026nell’ambito dei rapporti di durata, un affidamento meritevole di tutelanell’immodificabilità della relativa disciplina (Corte cost. sent. n. 127 del2015), rientrando, piuttosto, nelle facoltà del legislatore introdurrecambiamenti in senso sfavorevole, anche con riguardo a diritti soggettiviperfetti, a condizione che l’intervento attuato «trovi adeguatagiustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in unregolamento irrazionale lesivo del legittimo affidamento dei cittadini» (Cortecost. sent. n. 234 del 2020).4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione RomeoErmenegildo Palma articolando quattro motivi, illustrati da memoria, cuihanno opposto difese la Presidenza ed Assessorato delle [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia con controricorso.5. In esito all’adunanza camerale del 20 novembre 2025 questa Corte,con ordinanza interlocutoria n. 33012 del 17 dicembre 2025, ha disposto ilrinvio della causa per la trattazione in pubblica udienza della questionerelativa ai limiti in cui - sul piano della compatibilità costituzionale - puòessere legittimamente decurtato il trattamento retributivo, avuto riguardoalla attuazione in sede regionale della disciplina stabilita a livello nazionale,anche in riferimento ai denunciati profili di retroattività e rinegoziazione.6. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioniscritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, chiedendo il rigettodel ricorso.7. In vista dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria ai sensidell’art. 378 c.p.c.8. Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, il Pubblico Ministero ed ildifensore del ricorrente hanno discusso oralmente la causa, riportandosi allerispettive conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 13, comma 3, della l.r. n.Numero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/202613 del 2014 e, in dettaglio, per error in iudicando, travisamento del tenoreletterale della norma e illegittima applicazione perché essa (nel testooriginario) non reca alcuna disposizione in ordine all’applicazione retroattivaai contratti in corso né prevede alcuna procedura da porre in essere peroperare la riduzione del tetto retributivo contrattualmente convenuto indata anteriore all’entrata in vigore della norma. Inoltre, si evidenzia chel’art. 13 l.r. n. 13 del 2014, nel testo vigente dal 18 marzo 2016, così comeintegrato dall’art. 13, comma 11, l.r. n. 3 del 2016, introduce solo dalla datadi entrata in vigore della integrazione la procedura di intervento sui contrattiin corso di esecuzione che prevedano un tetto retributivo superiore a160.000,00 euro e indica espressamente le modalità per operare taledecurtazione (rinegoziazione su base volontaria del contratto e, in casonegativo, risoluzione del contratto), senza comunque prevederel’integrazione/variazione d’autorità di contratti in corso di svolgimento.Ancora, si contesta che l’art. 13, comma 3 l.r. n. 13 del 2014 non prevedal’applicabilità ai contratti a termine stipulati con soggetti esterniall’Amministrazione regionale, non dipendenti della Regione siciliana.2. Con il secondo mezzo si deduce, ex art. 360, comma primo, n. 3c.p.c. l’erroneità dei motivi assunti a fondamento della ritenutairrilevanza/infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.13, comma 3, della l.r. n. 13 del 2014, proposta per violazione dell’art. 117,comma 2, lett. l), in tema di competenza esclusiva dello Stato nella materiadell’ordinamento civile.3. Con la terza critica si prospetta, sempre ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c., l’erroneità dei motivi assunti a fondamento della ritenutairrilevanza/infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.13, comma 3, della l.r. n. 13 del 2014, proposta per violazione dell’art. 14,comma 1, lett. q, dello Statuto della Regione Siciliana, in base al qualel’assemblea [OSCURATO:PERSONA] ha competenza legislativa esclusiva inNumero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/2026materia di «stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari dellaRegione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato».4. Infine, con l’ultima doglianza si lamenta, ancora ex art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c., l’erroneità dei motivi assunti a fondamento della ritenutairrilevanza/infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.13, comma 3, della l.r. n. 13 del 2014, proposta per violazione dell’art. 3Cost. in relazione alla disparità di trattamento con la disciplina normativavigente nell’intero territorio nazionale, sul rilievo che la norma regionale,allorquando prevede la fissazione di un tetto massimo di retribuzioneinferiore e differente da quello vigente per il resto del territorio nazionale,penalizza i soli destinatari di retribuzioni erogate dalla Regione siciliana, conl’evidenza di determinare una illegittima disparità di trattamento rispetto aidipendenti pubblici dello Stato e delle altre Regioni e Province autonome.5. I motivi, da esaminare congiuntamente perché complessivamenteintesi a censurare l’interpretazione dell’art. 13, comma 3, della l.r. n. 13 del2014 adottata dalla Corte d’appello, prospettandone anche, sotto diversiprofili, la contrarietà alle invocate disposizioni costituzionali, sono infondati,in sostanziale condivisione dell’articolato impianto argomentativo sviluppatonella sentenza impugnata con le seguenti integrazioni e precisazioni.6. Il processo ermeneutico non può che prendere le mosse dal tenoreletterale della norma, per la cui migliore comprensione occorre valutare ilcontesto complessivo dell’art. 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n.13, rubricato “Misure per il conseguimento di risparmi di spesa”, che, nellaversione originaria, prevedeva: «1. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge si applicano, per l’Amministrazione regionale eper gli enti e gli organismi di cui all’art. 1 della legge regionale 30 aprile11991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti delsettore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale omaggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all’art. 8, commi 8 e 9, deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. 2. Al fine di conseguire risparmi diNumero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/2026spesa attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nonchéal fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il periodo 1° luglio2014 - 31 dicembre 2016, i trattamenti onnicomprensivi di pensione,compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a caricodell’Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, non possonosuperare il tetto di 160 migliaia di euro annui. 3. Lo stesso limite di cui alcomma 2 si applica al trattamento economico annuo complessivo fiscaledei dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli enti di cui all’art. 1della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso cui si applica ilcontratto collettivo dei dipendenti regionali, nonché, in quanto compatibileal trattamento economico annuo complessivo dei dipendenti degli entipubblici regionali, delle società partecipate dalla Regione siciliana ecomunque di tutti gli enti, di natura pubblica o privata, che ricevono aqualunque titolo trasferimenti, contributi o corrispettivi a carico del bilanciodella Regione siciliana, compreso il settore sanitario. 4. Sono in ogni casofatte salve e confermate le disposizioni legislative, regolamentari estatutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto daicommi 2 e 3 del presente articolo. L’eventuale adeguamento annuale deilimiti retributivi di cui al presente articolo si applica solo in corrispondenzadei miglioramenti retributivi derivanti dalle procedure di contrattazionerelative al contratto di appartenenza. Resta in ogni caso ferma l’applicazionedella disposizione normativa contenuta nell’art. 31 della legge regionale 7marzo 1997, n. 6. 5. Tale limite è comunque applicato, anche nel caso dicumulo con ulteriori indennità percepite e che gravano sul bilancio dellaRegione.».6.1. È stato successivamente inserito un comma 3-bis (aggiunto dall’art.13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e così modificato dall’art. 14della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.), che recita: «I contratti vigentiche prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limitedi cui ai commi 2 e 3 sono rinegoziati entro trenta giorni dall’entrata inNumero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/2026vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sullarinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro isuccessivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui alpresente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel casodi società o enti, la decadenza degli amministratori.».6.2. La legge regionale n. 8 del 2016 ha anche modificato il comma 3come segue: «Lo stesso limite di cui al comma 2 si applica al trattamentoeconomico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell’Amministrazioneregionale e degli enti del settore sanitario. Il trattamento economicocomplessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari dicontratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione,delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, chesvolgono l’attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessaRegione, nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti ocontributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a100.000 euro annui lordi».7. Già sul piano letterale la norma in esame si caratterizza per essereinserita fra le “Misure per il conseguimento di risparmi di spesa”, secondola significativa rubrica dell’art. 13 della legge regionale. Proprio su questalinea, si coglie un chiaro collegamento fra la misura disposta al secondocomma, relativa ai trattamenti omnicomprensivi di pensione, e quella di cuial terzo comma, concernente in generale il trattamento economico,entrambe finalizzate al conseguimento di «risparmi di spesa attraversola razionalizzazione della spesa pubblica regionale» attraversol’introduzione di un tetto massimo annuo, determinato in entrambi i casinella stessa soglia di 160 migliaia di euro, limite che, secondo il quintocomma, si applica «anche nel caso di cumulo con ulteriori indennitàpercepite e che gravano sul bilancio della Regione».È comunque fatto salvo l’eventuale limite inferiore previsto da altredisposizioni normative (comma 4).Numero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/20268. Sul piano sistematico, attraverso il richiamo contenuto al primocomma, l’art. 13, come misura finalizzata al risparmio di spesa, si ponecome norma regionale di attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.In particolare, l’art. 13 del predetto decreto-legge, dopo aver indicato,al comma 1, il prefissato limite massimo retributivo, ai sensi degli artt. 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha espressamenteprevisto l’automatica sostituzione di importi diversi contenuti in disposizioninormative vigenti alla data del 1° maggio 2014, facendo in ogni caso salvigli eventuali limiti retributivi inferiori.Il medesimo art. 13, al comma 3, dispone che «Le regioni provvedonoad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma1, ai sensi dell’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n.147, nel termine ivi previsto».A sua volta, il comma 475 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno2014 prevede che «Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, nell’ambito della propria autonomiastatutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui aicommi da 471 a 474», sancendo espressamente che tale «adeguamentocostituisce adempimento necessario ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa letterai).».Dalla disamina dei richiamati commi da 471 a 474 emerge che «Adecorrere dal 1º gennaio 2014 le disposizioni di cui all’articolo 23-ter deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, siapplicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni oemolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoroNumero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/2026subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrativeindipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubblicheamministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale didiritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo»(comma 471), anche in virtù del computo in modo cumulativo delle sommecomunque erogate all’interessato a carico di uno o più organismi oamministrazioni (comma 473).8.1. Ne consegue che l’art. 13 della l.r. n. 13 del 2014 si pone in direttaadempimento avrebbe condizionato almeno in parte il trasferimento deifondi a favore della Regione.9. L’esegesi fin qui condotta consente di superare i rilievi mossi dalricorrente in ordine alla denunciata incostituzionalità della legge regionaleper violazione delle prerogative statali, da un lato, ai sensi dell’art. 117,comma secondo, lett. l), Cost., e della competenza regionale, dall’altro,secondo l’art. 14, comma 1°, lett. q, dello Statuto della Regione Siciliana.Infatti, sono salvaguardate le rispettive sfere di attribuzione, statali eregionali, nella determinazione a livello nazionale del limite retributivomassimo e dell’automatica sostituzione degli importi superiori, rimanendoaffidato alle Regioni – e, nella specie, all’autonomia della Regione Sicilia –l’adeguamento della normativa locale in base alla specifica situazionefinanziaria, con la fissazione di un tetto anche inferiore.10. In questo senso si è già determinata questa Corte allorché, conspecifico riferimento alla legge regionale in esame, ha ritenuto che i limitiretributivi e pensionistici di cui all’art. 13 della l.r. Sicilia n. 13 del 2014 esuccessive modificazioni si applicano anche allorquando stabiliscono soglieinferiori rispetto alla normativa statale, in quanto alla regolamentazioneregionale è preclusa la previsione di un regime più favorevole e non, invece,di uno più stringente rispetto a quello nazionale, purché tale scelta,Numero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/2026giustificata dalle peculiarità del sistema retributivo e previdenziale regionalee dalle criticità della finanza locale, comporti un sacrificio ragionevole (inquanto susseguente a trattamento particolarmente favorevole), limitato neltempo, sostenibile e rispettoso delle garanzie di proporzionalità eadeguatezza imposte dagli artt. 36 e 38 Cost. (Cass. Sez. L., 09/06/2025,n. 15287).In particolare, giova qui evidenziare che la valutazione di proporzionalitàed adeguatezza della normativa regionale in contestazione è stata condottanel richiamato precedente in base ad attenta ponderazione dellagiurisprudenza costituzionale e segnatamente della sentenza n. 263 del2020 pronunciata in seguito a rimessione della Corte dei conti. Con taledecisione, il giudice delle leggi ha dichiarato infondata la questione sollevatain ordine all’art. 13 della l.r. n. 13 del 2014 valorizzando: a) l’arco temporaledelle misure restrittive, che, seppure protratto per un tempo apprezzabile(dapprima per due anni e sei mesi e poi per un ulteriore triennio), avevacomunque una durata definita e non reiterata sine die; b) la portatagenerale dell’intervento, inserito in ampio disegno di razionalizzazione dellaspesa pubblica regionale che avrebbe accomunato la spesa della Regioneper le retribuzioni del personale e la spesa previdenziale attraversol’introduzione del limite di 160.000,00 euro; c) il rispetto del canone diproporzionalità ed adeguatezza, atteso che le disposizioni impugnateavrebbero investito i trattamenti di importo più ragguardevole. In tal modo,è stata esclusa anche la lesione dell’affidamento degli interessati, benpotendo il legislatore introdurre modificazioni in senso sfavorevole neirapporti di durata perché rispettose dei predetti parametri (Corte cost.sentenze n. 127 del 2015 e n. 234 del 2020).In esito alla compiuta ricostruzione delle valutazioni espresse dalla Cortecostituzionale, nel citato precedente è stata esclusa l’esigenza di unainterpretazione costituzionalmente orientata (o, comunque, problemi dilegittimità costituzionale) che possa indurre a giustificare l’applicazioneNumero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/2026delle disposizioni statali più favorevoli, osservando che il modello approvatoa livello nazionale rappresenta unicamente un sistema minimo di riduzionedella spesa pubblica, al quale le regioni devono conformarsi senza poterneadottare uno meno restrittivo ma potendo, invece, prevedere uno piùsevero nel rispetto delle richiamate condizioni, positivamente apprezzate inriferimento alla legge regionale in contestazione. E’ stato, quindi,decisamente escluso anche il contrasto con l’art. 14, comma 1, lett. q), delloStatuto speciale della Regione siciliana, che, nel riconoscere la potestàlegislativa esclusiva della medesima Regione in tema di stato giuridico edeconomico dei suoi impiegati e funzionari «in ogni caso non inferiore aquello del personale dello Stato», si riferisce, chiaramente, alla necessitàche situazioni analoghe siano trattate in maniera uguale, senza tuttaviaimporne l’equiparazione ove siano differenti.11. A tale interpretazione, qui pienamente condivisa, risulta allineata lasentenza impugnata, laddove la Corte territoriale ha rilevato che, nellaspecie, non è stata denunciata la violazione dell’art. 36 Cost., in termini diincongruità della remunerazione, né stimato o comunque specificamenteindicato il trattamento complessivo, come censura idonea a calibrare ladenunciata disparità di trattamento, non essendo stato chiaramenteespresso il tertium comparationis di riferimento se non attraverso il genericorichiamo al tetto massimo previsto dalla normativa nazionale.12. La provvisorietà della misura restrittiva adottata, rimarcata dallaCorte costituzionale nella richiamata sentenza n. 263 del 2020, induce asuperare anche l’argomentazione sviluppata soprattutto in sede dimemoria, in ordine alla riconosciuta a illegittimità costituzionale dell’art. 13,comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, cit., nella parte in cui indica il limitemassimo retributivo nell’importo di euro 240.000,00. Infatti, in disparteogni altra considerazione in ordine alla specifica funzione assolta nellaspecie dall’odierno ricorrente, è sufficiente qui osservare che il giudice delleleggi, nella recente sentenza n. 135 del 2025, ha sottolineato, inNumero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/2026conclusione, che il censurato limite «se in origine aveva introdotto unamisura costituzionalmente tollerabile in ragione della sua temporaneità, èdivenuto progressivamente incostituzionale una volta «palesata appieno lanatura strutturale [della previsione]» (sentenza n. 178 del 2015),incorrendo in una illegittimità costituzionale sopravvenuta».Tali caratteristiche non ricorrono, invece, nel caso in esame, posto chela durata della misura adottata dal legislatore regionale, seppure protrattasiper un periodo apprezzabile, è rimasta circoscritta e definita nel tempo enon reiterata sine die; il limite temporale delle misure di contenimento dellaspesa previste dalla l.r. n. 13 del 2014 è stato, peraltro, evidenziato purenella sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 2020, che, anche sottoquesto aspetto, ha reputato inammissibile la questione sollevata.13. Va, altresì, disattesa la doglianza relativa alla inapplicabilità dellamisura restrittiva all’odierno ricorrente in quanto soggetto esterno e nondipendente dell’Amministrazione regionale.Infatti, la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 27 del 2022) hachiarito che il campo applicativo del limite retributivo massimo di cui all’art.23-ter del d.l. n. 201 del 2011, cit., va riferito a tutti gli emolumenti postia carico delle finanze pubbliche («chiunque riceva a carico delle finanzepubbliche emolumenti o retribuzioni»), allorché si tratti di soggetti vincolatida un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con pubblicheamministrazioni, cosicché la «componente oggettiva (rapporto di lavorodipendente o autonomo con amministrazioni statali) si combina con quellasoggettiva (emolumenti a carico delle finanze pubbliche), nel senso che,ove sia integrato il requisito oggettivo, sul piano soggettivo qualsiasiprestazione a carico dello Stato incide sulla definizione del trattamentoeconomico annuo onnicomprensivo.». Più di recente, con la già citatasentenza n. 135 del 2025, la Corte costituzionale, nell’interrogarsi sullaportata del perimetro soggettivo della ritenuta illegittimità costituzionaledell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, cit., ha ribadito che il tettoNumero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/2026retributivo si applica a tutti i lavoratori che ricevono una retribuzione o uncompenso dalla pubblica amministrazione.Occorre, dunque, dare continuità al richiamato precedente di questaCorte (Cass. Sez. L., n. 15287/2025, cit.), che ha allineato l’ambito diapplicazione della legge regionale a quello della regolamentazione statale,estesa a tutti i soggetti che, in qualunque modo ricevano da una P.A. sommedi denaro a titolo di retribuzione, emolumento o trattamento comunquedenominato, a prescindere dal fatto che siano lavoratori dipendenti oautonomi o che siano dirigenti o ricoprano altri ruoli.Ne consegue la piena applicabilità della disposizione in questioneall’odierno ricorrente, in riferimento al trattamento economico ricevuto inqualità di dirigente esterno ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001.14. Priva di fondamento, infine, si rivela anche la questione sollevata inordine alla denunciata violazione dell’art. 11 delle preleggi, per averel’amministrazione disposto unilateralmente la riduzione del trattamentopattuito in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma, in assenza didisposizioni in ordine all’applicazione retroattiva della misura restrittiva aicontratti in corso, sul rilievo che solo per effetto delle modifiche apportatenel 2016 la norma avrebbe previsto la procedura per operare ladecurtazione attraverso la rinegoziazione ovvero la risoluzione.Infatti, come già sopra osservato, la disposizione in commento è stataemanata per adeguare l’ordinamento regionale alla normativa statale cheregola il limite alle retribuzioni nel settore pubblico, normativa che sicost. sentenza n. 264 del 2020, cit.). In effetti, l’obbligo di adeguamentoera già espressamente contenuto nel comma 475 dell’art. 1 della legge n.147 del 2013 e ribadito dal comma 3 dell’art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, cit.La previsione della norma regionale va, dunque, inserita nell’ambito dellemisure restrittive previste a livello statale, che già a partire dal 1° gennaio2014 avevano disposto la cogenza della misura.Numero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/2026Ne consegue la piena legittimità, se non doverosità, della riduzioneoperata dall’amministrazione regionale a decorrere dall’entrata in vigoredella l.r. n. 13 del 2014, e, quindi, dal luglio 2014 rispetto al contratto interpartes stipulato nel precedente mese di aprile.Né, per quanto sopra osservato in ordine alla possibilità per il legislatoredi operare riduzioni dei trattamenti nei rapporti di durata alle condizioni iviindicate (in particolare, supra, § 10), residuano dubbi sulla legittimitàcostituzionale della norma per lesione dell’affidamento.14.1. In tale quadro, non assume alcuna specifica valenza la mancataprevisione, nella versione originaria della norma, del meccanismo dirinegoziazione ovvero di risoluzione introdotto solo per effetto dellemodifiche intervenute nel 2016.Infatti, da un lato, non vi sono dubbi circa l’operatività vincolante dellalegge regionale sin dall’entrata in vigore della stessa, a decorrere dal 1°luglio 2014, come obbligo di adeguamento al limite posto a livello statale,secondo quanto sinora osservato; dall’altro, con le modifiche del 2016 illegislatore regionale ha inteso rafforzare la cogenza della normativavincolistica sul tetto retributivo – peraltro ridotto con i medesimi interventidel 2016 a 100.000,00 euro per enti sottoposti a controllo e vigilanza dellaRegione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione,che svolgono l’attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessaRegione, nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti ocontributi a carico del bilancio della Regione – con l’espressa previsione diuna specifica responsabilità da inadempimento in caso di mancata adozionedelle misure restrittive («La mancata attuazione delle disposizioni di cui alpresente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel casodi società o enti, la decadenza degli amministratori»). Ciò che, all’evidenza,sottolinea, in difformità dall’interpretazione adombrata dall’odiernoricorrente, la doverosità della riduzione del compenso entro il tetto previstofin dall’originaria previsione, limitandosi la nuova previsione ad introdurreNumero registro generale 22114/2021Numero sezionale 2015/2026Numero di raccolta generale 14575/2026Data pubblicazione 17/05/2026la facoltà di una rinegoziazione che tenga conto della specificità dell’incaricoaffidato con l’individuazione, in ipotesi, di un compenso anche inferiore allimite legale (come, del resto, avvenuto proprio nel caso esaminato dalcitato precedente Cass. n. 15287/2025, in cui rispetto all’originariapattuizione di un compenso annuo lordo di euro 202.937,00, ridotto a euro160.000,00 dal 1° luglio 2014, l’Assessorato regionale aveva richiesto lasottoscrizione di un accordo di rinegoziazione del compenso con la riduzionea euro 29.500,00, accettata con riserva dall’interessato).15. In conclusione, il ricorso va respinto.16. La complessità delle questioni affrontate induce alla compensazionedelle spese lite. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.[OSCURATO:PERSONA]. La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]