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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 08703/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 33429/21 Musolino [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del delitto di calunnia e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; che le censure del ricorrente risultano manifestamente infondate risolvendosi nella prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, senza misurarsi realmente con l'iter motivazionale seguito dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, rappresentando la piena consapevolezza dell'imputato di avere consegnato l'assegno alla persona offesa e le conseguenze derivanti dalla sua denuncia "particolarmente rilevanti per chi esercita attività imprenditoriali"; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 33429/21 Musolino [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del delitto di calunnia e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; che le censure del ricorrente risultano manifestamente infondate risolvendosi nella prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, senza misurarsi realmente con l'iter motivazionale seguito dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, rappresentando la piena consapevolezza dell'imputato di avere consegnato l'assegno alla persona offesa e le conseguenze derivanti dalla sua denuncia "particolarmente rilevanti per chi esercita attività imprenditoriali"; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08703/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris