Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23245/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza con cui in data 29.10.2025 la Corte d’Appello di Palermo, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dicondanna per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, haridotto la pena a un anno di reclusione;Permesso che i tre motivi articolati nel ricorso sono da considerarsimanifestamenti infondati e non si confrontano con la motivazione della sentenzaimpugnata sugli omologhi motivi d’appello;[OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo, che la Corte d’appello ha ragionevolmentenegato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.sulla base della nient’affatto trascurabile entità del fatto (allontanamento dalcomune di residenza per compiere un’attività verosimilmente illecita) e deinumerosi precedenti dell’imputato per violazioni della misura di prevenzione, cosìbene effettuando il giudizio sulla tenuità dell'offesa con riferimento ai criteri di cuiall'art. 133, comma primo, cod. pen. (cfr., per esempio, Sez. 7, n. 10481 del19/1/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01);[OSCURATO:PERSONA], quanto al secondo motivo, che il diniego delle circostanze attenuantigeneriche è stato correttamente fondato sulla considerazione della negativapersonalità del ricorrente, gravato da numerose precedenti condanne, ecomunque sull’assenza di elementi favorevolmente valutabili, così facendocorretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudicecon il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod.pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n.23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01);[OSCURATO:PERSONA], quanto al terzo motivo, che il ricorso contesta la sussistenza dellarecidiva sulla base dell’infondato argomento che non v’era stata unadichiarazione della recidiva semplice prima della commissione del reato, senzatenere conto che, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio dicognizione, è sufficiente, ai fini della relativa applicazione, che, al momento dellaconsumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive perreati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolositàsociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di unaprevia dichiarazione di recidiva semplice (Sez.

U, n. 32318 del 30/3/2023,Sabbatini, Rv. 284878 - 01);Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza con cui in data 29.10.2025 la Corte d’Appello di Palermo, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dicondanna per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, haridotto la pena a un anno di reclusione;Permesso che i tre motivi articolati nel ricorso sono da considerarsimanifestamenti infondati e non si confrontano con la motivazione della sentenzaimpugnata sugli omologhi motivi d’appello;[OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo, che la Corte d’appello ha ragionevolmentenegato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.sulla base della nient’affatto trascurabile entità del fatto (allontanamento dalcomune di residenza per compiere un’attività verosimilmente illecita) e deinumerosi precedenti dell’imputato per violazioni della misura di prevenzione, cosìbene effettuando il giudizio sulla tenuità dell'offesa con riferimento ai criteri di cuiall'art. 133, comma primo, cod. pen. (cfr., per esempio, Sez. 7, n. 10481 del19/1/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01);[OSCURATO:PERSONA], quanto al secondo motivo, che il diniego delle circostanze attenuantigeneriche è stato correttamente fondato sulla considerazione della negativapersonalità del ricorrente, gravato da numerose precedenti condanne, ecomunque sull’assenza di elementi favorevolmente valutabili, così facendocorretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudicecon il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod.pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n.23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01);[OSCURATO:PERSONA], quanto al terzo motivo, che il ricorso contesta la sussistenza dellarecidiva sulla base dell’infondato argomento che non v’era stata unadichiarazione della recidiva semplice prima della commissione del reato, senzatenere conto che, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio dicognizione, è sufficiente, ai fini della relativa applicazione, che, al momento dellaconsumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive perreati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolositàsociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di unaprevia dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023,Sabbatini, Rv. 284878 - 01);Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23245/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris