CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 agosto 1975
Cassazione n. 28655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1975 avverso la sentenza del 03/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 3.12.2025, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1767 del 16.11.2022, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto a lui ascritto al capo 1 (art. 74 DPR 309/90) perché il fatto non sussiste e, applicata la riduzione per il rito, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90 (capo 3). 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite i suoi difensori, ha proposto due distinti ricorsi per Cassazione. 2.1 Con il primo ricorso, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa declaratoria di estinzione del reato di cui al capo 3) per prescrizione. Si osserva che il reato di cui al capo 3) è relativo alla detenzione e cessione di sostanza stupefacente (marijuana) ed è punito fino a 6 anni di reclusione, con laconseguenza che il termine prescrizionale, da calcolarsi ai sensi dell'art. 157 cod. pen., è di sette anni e mezzo. Dunque, si sottolinea che il termine massimo di prescrizione di tale reato era già integralmente decorso e maturato prima della sentenza impugnata e prima ancora della sentenza rescidente, essendo stato il reato commesso il 3/2/2015. La difesa sostiene che la mancata dichiarazione di estinzione del reato, nonostante la sua avvenuta maturazione prima della decisione della Corte di appello, in sede di rinvio, integra la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La difesa precisa che non era stato possibile sollevare l'eccezione della prescrizione in una fase processuale diversa da quella del giudizio di appello in sede di rinvio, a causa dell'intima connessione fra il capo 3 (reato fine) e il reato associativo di cui al capo 1, connessione che è venuta meno solo a seguito della sentenza di assoluzione. 3. Con il secondo ricorso, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], vengono sollevati due motivi di impugnazione. 3.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa pronuncia di prescrizione del reato contestato all'imputato al capo 3). Secondo la difesa, l'errore in cui incorre la Corte di Appello consiste nell'errata applicazione dell'art. 624 cod. proc. pen. e, più dettagliatamente, nell'errata applicazione del concetto di connessione essenziale tre le parti della sentenza. Si sottolinea che il delitto di cui al capo 3) era strettamente connesso al reato associativo, non essendovi altra condotta tenuta dal ricorrente valorizzabile ai fini del contestato art. 74 DPR 309/90. Si osserva che il rigetto dell'eccezione di prescrizione si scontra con il concetto di giudicato progressivo o parziale, richiamato dalla sentenza impugnata attraverso l'espresso riferimento all'art. 624 cod. proc. pen. Si sottolinea che la pena inflitta con la sentenza impugnata, lungi dall'essere stata semplicemente rideterminata, è frutto di nuova e complessiva valutazione del fatto, visto che è stata calcolata sulla base di criteri valutativi del reato completamente diversi da quelli utilizzati dai precedenti giudici di merito. 3.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, motivi non esaminati in sede di legittimità e sui quali la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi. Si osserva che l'imputato per circa un decennio è stato ininterrottamente sottoposto ad un regime carcerario rieducativo e risocializzante, durante il quale ha goduto di tutti i benefici penitenziari possibili e ha lavorato in Istituto, tenendo una condotta esemplare, circostanze che consentono la concessione delle generiche ex art. 62 bis cod. pen. Si sottolinea poi che la pena base è stata applicata con eccessivo rigore, vanificando la scelta premiale del rito e che l'imputato potrebbe ottenere il beneficio della sospensione 2condizionale della pena, potendosi presumere che lo stesso si asterrà dal commettere ulteriori reati, grazie al percorso carcerario espiato. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto la sentenza di questa Corte del 16 novembre 2022, che ha annullato con rinvio la prima sentenza di appello, è esplicita nell'annullare la sentenza impugnata "limitatamente all'imputazione di cui all'art. 74 DPR n 309/90"; ne discende che le altre statuizioni sugli altri capi della prima sentenza di appello hanno trovato conferma e sono divenute irrevocabili a prescindere dalla espressa declaratoria di irrevocabilità. 5. La difesa ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale nella quale evidenzia che i principi ivi affermati non sono applicabili nel caso di specie, in quanto la prescrizione era già maturata prima della pronuncia della sentenza di annullamento e ribadendo che è la stessa sentenza impugnata a ritenere (per poi contraddittoriamente smentirla) la connessione essenziale tra le parti della sentenza riguardanti la contestazione associativa e quelle riguardanti il singolo episodio di spaccio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito precisate, mentre nel resto deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo, comune ai due ricorsi, relativo all'omessa declaratoria di prescrizione è manifestamente infondato. È opportuno ricordare che, secondo i principi ripetutamente statuiti da questa Corte in tema di giudicato progressivo, l'art. 624 cod. proc. pen. («Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata»), pur attenendo ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, all'interno della cui regolamentazione è inserita, statuisce in maniera sufficientemente chiara l'intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni del giudice di legittimità che non riguardano i capi e le parti oggetto di annullamento e non sono in connessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio: esse divengono, dunque, definitive ed acquistano autorità di cosa giudicata (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 01), rimanendo irrilevanti tanto l'assenza, nel dispositivo della sentenza rescindente, del dato meramente formale della declaratoria dell'intervenuto passaggio in giudicato della parte non annullata, quanto la temporanea ineseguibilità della decisione, quanto l'eventuale ritardo nella sua esecuzione (Sez. 2, n. 6287 del 15/12/1999, dep. 2000, Piconi, Rv. 217857 - 01; cfr. altresì, tra le pronunce più recenti, Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Elia, Rv. 286870 - 04). 3 q,/Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, per "parti" della sentenza devono intendersi tutte le statuizioni dotate di autonoma consistenza giuridico concettuale e, quindi, non soltanto le decisioni che concludono il giudizio in relazione a un determinato capo di imputazione, ma anche quelle che, nell'ambito di una medesima contestazione, individuano profili non più suscettibili di riesame. Tali statuizioni, pur se non ancora eseguibili, acquistano autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del loro contenuto (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep.1991, Agnese, Rv. 186165). La "connessione essenziale" tra parti annullate e parti non annullate della sentenza, richiamata dall'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., non si individua nei vincoli di connessione tra reati ex art. 12 cod. proc. pen., ma va intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti delle decisioni, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppur non annullata» (Sez. 6, n. 11141 del 01/02/2023, Major, Rv. 284468 - 01). La prima tematica sulla quale si riverbera l'individuazione della fisionomia del giudicato progressivo è quella dell'ambito operativo dell'art. 129, poiché tale norma, che prevede l'obbligo - in ogni stato e grado del processo - di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, incontra un limite insuperabile nella formazione della res iudicata. In materia deve essere ribadita la consolidata giurisprudenza secondo cui ai fini della prescrizione, sono diversi gli effetti, (a) dell'annullamento parziale di una sentenza con giudizio di rinvio "non" inerente l'accertamento del fatto o la responsabilità dell'imputato, ma solo per la determinazione della sanzione, (b) dell'annullamento che investa l'accertamento di responsabilità. Nel primo caso si verifica il passaggio in giudicato dei capi o dei punti della sentenza non annullati, per cui la prescrizione eventualmente maturata nel frattempo o "già" maturata in precedenza, ma non rilevata, non può essere dichiarata dal giudice di rinvio. Nel secondo caso, non essendosi formato alcun giudicato parziale, ma solo una preclusione di ordine processuale al riesame dei punti della sentenza non impugnati, tutte le cause di estinzione del reato preesistenti o sopravvenute possono essere dichiarate (Sez. 2, n. 1597 del 19/11/2025, dep. 2026; Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Arici, Rv. 226646 - 01; Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01). Alla luce di tali principi, va rilevato che, nel caso in esame, con la sentenza di annullamento con rinvio n. 7601de1 16/11/2022 (depositata 2023), questa Corte ha circoscritto l'intervento rescindente ai soli profili concernenti l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1 della rubrica), rigettando nel resto il 4ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, sul capo della sentenza relativo all'art. 73 DPR 309/90 si è formato il giudicato sulla responsabilità dell'imputato, a nulla rilevando che, in sede di rinvio, è stata rideterminata la pena per effetto dell'assoluzione per il reato associativo. Né può ritenersi che tra le due fattispecie sussista una connessione essenziale rilevante ai sensi dell'art. 624 comma 1 cod. proc. pen., tale da impedire la formazione del giudicato parziale, atteso che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e il singolo reato- fine integrano reati strutturalmente autonomi, sicché l'annullamento relativo all'una non è idoneo a estendere i propri effetti sull'altro. Ne consegue che, nel giudizio di rinvio, il giudice territoriale era vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ed era privo del potere di dichiarare la prescrizione. Il reato era prescritto prima della sentenza di annullamento e tuttavia il ricorrente avrebbe potuto e dovuto proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., perché l'accertamento della sua responsabilità per il reato-fine è irrevocabile. Questa Corte ha chiarito che «riveste la qualità di condannato e, quindi, è legittimato a proporre il ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625- bis cod. proc. pen., il soggetto nei cui confronti il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento parziale con rinvio, limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, potendosi ritenere avvenuto l'accertamento della responsabilità. (Fattispecie in tema di sentenza di annullamento, pronunciata nei confronti di soggetto ritenuto responsabile di omicidio, con rinvio disposto per verificare la sussistenza dell'ipotesi circostanziale di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen., con ripercussioni sulla determinazione della pena)». (Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408 - 01; sentenza in linea con Sez. U, Sentenza n. 28717 del 21/06/2012 Rv. 252935 — 01; in senso conforme Sez. 3, n. 13335 del 26/11/2025, dep. 2026).3.11 secondo motivo, proposto /6-ipoli, è fondato solo con riferimento all'omessa motivazione sulle circostanze attenuanti generiche. 3.1 L'omessa applicazione dell'art. 163 cod. pen. non è, invece, deducibile in questa sede, trattandosi di questione che non era stata devoluta al giudice di appello. Al riguardo, si rammenta che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere—dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso percassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta • nel corso del giudizio di merito (Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, dep.2019, Rv. 275376 - 01). 3.2 Discorso diverso deve farsi per le circostanze attuanti generiche, che erano state oggetto di un specifico motivo di impugnazione nel ricorso per cassazione (motivo sesto), ritenuto assorbito per effetto dell'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto associativo. La Corte di appello, in sede di rinvio, nel rideterminare la pena da infliggere a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, contestato al capo 3) della rubrica, avrebbe dovuto valutare la richiesta della difesa di concessione delle circostanze attenuanti generiche e, invece, risulta omessa la motivazione sul punto. 4. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo giudizio limitatamente alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 5. Nel resto, come indicato in premessa, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugna P.Q.M