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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02556/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto della Corte di appello di Bari del 03/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Bari ha respinto l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari avverso il decreto del locale Tribunale in data 17 novembre 20211, che nell'aggravare per diciotto mesi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicato a [OSCURATO:PERSONA], non aveva incluso il divieto di detenere telefoni cellulari e altri apparecchi radioelettrici di conversazione.

In particolare, la Corte territoriale ha osservato che il Caputo era stato destinatario dell'aggravamento della sorveglianza speciale (già applicatagli con decreto del 16 maggio 2018) per diciotto mesi in considerazione delle sopravvenute pendenze per guida senza patente, mancato versamento della cauzione, violazione dell'obbligo di firma e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Nel decreto originario era contenuto il divieto detenere telefoni cellulari e altri apparecchi radioelettrici di conversazione, ma la Corte di appello ha ritenuto che i comportamenti che avevano determinato la richiesta di proroga non erano stati agevolati dall'uso di tali apparecchi e che, comunque, la mancata previsione di tale divieto non determinava la insufficienza della misura di prevenzione ai fini del contenimento della pericolosità sociale del proposto.

2. Avverso il predetto decreto il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo lamenta la violazione dell'art.11, comma secondo, del d.lgs. n.159/2011 in tema di modifica del provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

In particolare rileva che il Pubblico ministero aveva chiesto unicamente l'aggravamento della misura originaria mediante la proroga della stessa, ma non già la modifica delle prescrizioni che prevedevano anche il divieto detenere telefoni cellulari e altri apparecchi radioelettrici di conversazione.

Pertanto, il Tribunale e poi la Corte di appello, secondo il ricorrente, sarebbero incorsi nella denunciata violazione di legge, avendo proceduto alla modifica delle prescrizione in assenza di specifica richiesta da parte dell'autorità proponente.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.10, comma secondo, del d,Igs. n.159/2011 con riferimento all'art.125, comma terzo, cod. proc. pen. ed il conseguente vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe, infatti, omesso di confrontarsi con le specifiche censure contenute nella impugnazione dell'originario decreto con le quali si evidenziava che l'aggravamento della misura era stato determinato proprio dalle ripetute violazioni del divieto di detenere telefoni cellulari e altri apparecchi radioelettrici di conversazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) è infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Il citato art. 11 prevede espressamente che : "1.

Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per l'esecuzione.

2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato.

Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.

3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.".

2.1. Alla luce del chiaro dettato normativo consegue che la Corte di appello (come già il Tribunale) non è incorsa nella lamentata violazione di legge, poiché la citata disposizione non impone la conferma di tutte le prescrizioni nella ipotesi di proroga della misura di prevenzione.

In ogni caso, a seguito della richiesta della pubblica accusa, viene emanato un nuovo provvedimento di sottoposizione , rispetto al quale il giudice procedente ha il potere di disporre le prescrizioni che ritiene più opportune ai fini del contenimento della pericolosità sociale del proposto. 2.2 Inoltre, la Corte di appello ha motivato, in modo congruo e non contraddittorio, che l'aggravamento era stato determinato dalla sopravvenute pendenze a carico del Caputo per guida senza patente, mancato versamento della cauzione, violazione dell'obbligo di firma e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, reati che però non erano stati agevolati dall'uso dei telefoni cellulari o di altri apparecchi radioelettrici di conversazione.2.3.

Orbene, rispetto a tale ragionamento svolto dalla Corte territoriale, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a dedurre genericamente che l'originaria misura prevedeva la prescrizione sopra richiamata.

Il suddetto richiamo alle violazioni di legge che avevano determinato l'originaria misura di prevenzione risulta però inconferente, atteso che trattandosi di proroga il giudizio sulla pericolosità deve necessariamente riguardare la situazione esistente al momento della decisione, di talché appare coerente il riferimento operato nel provvedimento impugnato ai successivi reati commessi dal Caputo, rispetto ai quali non risultava il coinvolgimento o l' uso degli apparecchi in questione.

3. Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017, Rv.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto della Corte di appello di Bari del 03/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Bari ha respinto l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari avverso il decreto del locale Tribunale in data 17 novembre 20211, che nell'aggravare per diciotto mesi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicato a [OSCURATO:PERSONA], non aveva incluso il divieto di detenere telefoni cellulari e altri apparecchi radioelettrici di conversazione. In particolare, la Corte territoriale ha osservato che il Caputo era stato destinatario dell'aggravamento della sorveglianza speciale (già applicatagli con decreto del 16 maggio 2018) per diciotto mesi in considerazione delle sopravvenute pendenze per guida senza patente, mancato versamento della cauzione, violazione dell'obbligo di firma e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nel decreto originario era contenuto il divieto detenere telefoni cellulari e altri apparecchi radioelettrici di conversazione, ma la Corte di appello ha ritenuto che i comportamenti che avevano determinato la richiesta di proroga non erano stati agevolati dall'uso di tali apparecchi e che, comunque, la mancata previsione di tale divieto non determinava la insufficienza della misura di prevenzione ai fini del contenimento della pericolosità sociale del proposto. 2. Avverso il predetto decreto il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art.11, comma secondo, del d.lgs. n.159/2011 in tema di modifica del provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In particolare rileva che il Pubblico ministero aveva chiesto unicamente l'aggravamento della misura originaria mediante la proroga della stessa, ma non già la modifica delle prescrizioni che prevedevano anche il divieto detenere telefoni cellulari e altri apparecchi radioelettrici di conversazione. Pertanto, il Tribunale e poi la Corte di appello, secondo il ricorrente, sarebbero incorsi nella denunciata violazione di legge, avendo proceduto alla modifica delle prescrizione in assenza di specifica richiesta da parte dell'autorità proponente. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.10, comma secondo, del d,Igs. n.159/2011 con riferimento all'art.125, comma terzo, cod. proc. pen. ed il conseguente vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe, infatti, omesso di confrontarsi con le specifiche censure contenute nella impugnazione dell'originario decreto con le quali si evidenziava che l'aggravamento della misura era stato determinato proprio dalle ripetute violazioni del divieto di detenere telefoni cellulari e altri apparecchi radioelettrici di conversazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Il citato art. 11 prevede espressamente che : "1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per l'esecuzione. 2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura. 3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo. 4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.". 2.1. Alla luce del chiaro dettato normativo consegue che la Corte di appello (come già il Tribunale) non è incorsa nella lamentata violazione di legge, poiché la citata disposizione non impone la conferma di tutte le prescrizioni nella ipotesi di proroga della misura di prevenzione. In ogni caso, a seguito della richiesta della pubblica accusa, viene emanato un nuovo provvedimento di sottoposizione , rispetto al quale il giudice procedente ha il potere di disporre le prescrizioni che ritiene più opportune ai fini del contenimento della pericolosità sociale del proposto. 2.2 Inoltre, la Corte di appello ha motivato, in modo congruo e non contraddittorio, che l'aggravamento era stato determinato dalla sopravvenute pendenze a carico del Caputo per guida senza patente, mancato versamento della cauzione, violazione dell'obbligo di firma e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, reati che però non erano stati agevolati dall'uso dei telefoni cellulari o di altri apparecchi radioelettrici di conversazione.2.3. Orbene, rispetto a tale ragionamento svolto dalla Corte territoriale, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a dedurre genericamente che l'originaria misura prevedeva la prescrizione sopra richiamata. Il suddetto richiamo alle violazioni di legge che avevano determinato l'originaria misura di prevenzione risulta però inconferente, atteso che trattandosi di proroga il giudizio sulla pericolosità deve necessariamente riguardare la situazione esistente al momento della decisione, di talché appare coerente il riferimento operato nel provvedimento impugnato ai successivi reati commessi dal Caputo, rispetto ai quali non risultava il coinvolgimento o l' uso degli apparecchi in questione. 3. Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017, Rv.
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