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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22284/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XXXXXX e le conclusioni scrittedel 13 maggio 2026;ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sueforme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 629, commaprimo e comma secondo, cod. pen., in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis, 3-quinquies, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedottein appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioniesaustive ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 7-8 della sentenzaimpugnata, ove il giudice adito conferma l’addebito per il reato estorsivo sulla basedell’inequivocabile portata intimidatoria della condotta della ricorrente ai danni delle personeoffese, non suscettibile di diversa qualificazione giuridica), risolvendosi in una proposta dilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01) tra l’altro caratterizzata da manifesta infondatezza stante la correttezza dei passaggimotivazionali nel corpo della sentenza impugnata che ha adeguatamente preso in esame, apag. 8 della sentenza impugnata, le dichiarazioni delle persone offese sottoponendole airiscontri tratti da plurime risultanze investigative (quali, chat whatsapp, fotografie, tabulati eintercettazioni);ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme,in ordine all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62-bis, cod. pen. in misura prevalente sulle circostanze attenuanti, non è consentito in sede dilegittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica delgiudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrioo di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersiquella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la piùidonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);che il giudice adito ha coerentemente motivato, a pag. 18 della sentenza impugnata inordine alla commisurazione della pena, in considerazione delle modalità della condotta,dell’intensità del dolo e del ruolo della ricorrente, senza discostarsi in eccesso dal minimoedittale;che, ai fini della declaratoria di inammissibilità non rileva la dichiarazione della personaoffesa XXXXXXXXXXXXX del 12 marzo 2026 con cui dichiara di non avere più alcuninteresse a coltivare “l’azione penale” nei confronti della ricorrente con revoca della misuracautelare non custodiale in atti, trattandosi di atto che anche laddove inteso qualerimessione della querela nessun effetto avrebbe ai fini della procedibilità, trattandosi di reatiprocedibili di ufficio;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende;ritenuto che, in ragione delle condizioni della p.o. e dei rapporti tra le parti, devedisporsi a norma dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, che sia apposta, a cura dellacancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso diriproduzione dello stesso in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi degli interessati riportati nel provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXX e le conclusioni scrittedel 13 maggio 2026;ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sueforme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 629, commaprimo e comma secondo, cod. pen., in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis, 3-quinquies, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedottein appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioniesaustive ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 7-8 della sentenzaimpugnata, ove il giudice adito conferma l’addebito per il reato estorsivo sulla basedell’inequivocabile portata intimidatoria della condotta della ricorrente ai danni delle personeoffese, non suscettibile di diversa qualificazione giuridica), risolvendosi in una proposta dilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01) tra l’altro caratterizzata da manifesta infondatezza stante la correttezza dei passaggimotivazionali nel corpo della sentenza impugnata che ha adeguatamente preso in esame, apag. 8 della sentenza impugnata, le dichiarazioni delle persone offese sottoponendole airiscontri tratti da plurime risultanze investigative (quali, chat whatsapp, fotografie, tabulati eintercettazioni);ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme,in ordine all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62-bis, cod. pen. in misura prevalente sulle circostanze attenuanti, non è consentito in sede dilegittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica delgiudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrioo di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersiquella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la piùidonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);che il giudice adito ha coerentemente motivato, a pag. 18 della sentenza impugnata inordine alla commisurazione della pena, in considerazione delle modalità della condotta,dell’intensità del dolo e del ruolo della ricorrente, senza discostarsi in eccesso dal minimoedittale;che, ai fini della declaratoria di inammissibilità non rileva la dichiarazione della personaoffesa XXXXXXXXXXXXX del 12 marzo 2026 con cui dichiara di non avere più alcuninteresse a coltivare “l’azione penale” nei confronti della ricorrente con revoca della misuracautelare non custodiale in atti, trattandosi di atto che anche laddove inteso qualerimessione della querela nessun effetto avrebbe ai fini della procedibilità, trattandosi di reatiprocedibili di ufficio;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende;ritenuto che, in ragione delle condizioni della p.o. e dei rapporti tra le parti, devedisporsi a norma dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, che sia apposta, a cura dellacancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso diriproduzione dello stesso in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi degli interessati riportati nel provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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