CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 31651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30860/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchéda [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 4949/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi al Tribunale di Roma domanda di inefficacia dell’atto di trasferimento immobiliare a rogito dott. [OSCURATO:PERSONA] di data 18 luglio 2012 e di quello di data 2 agosto 2012 a rogito avv. [OSCURATO:PERSONA], relativi all’appartamento sito in Roma alla via Laurina n. 20, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno. Il Tribunale adito, riconducendo la fattispecie a quella di inefficacia della compravendita ai sensi dell’art. 1398 cod. civ. (sottoposta alla condizione di efficacia della ratifica) – con salvezza degli effetti della seconda compravendita ai sensi dell’art.1445 cod. civ. - ed escludendo la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2043 cod. civ. (alla luce della condotta dolosa degli autori della frode e non essendo ipotizzabile un contegno colposo in presenza della procura speciale, atto idoneo a generare l’affidamento, nonché rientrando il prezzo nei motivi di convenienza dell’affare), rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’attore. Con sentenza di data 17 luglio 2019 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, dichiarando la nullità della procura speciale e degli atti di compravendita e condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido fra di loro al risarcimento del danno in favore dello Zichichi nella misura di Euro 137.685,89, pari all’importo dei canoni non riscossi per effetto della illegittima vendita del bene (nella locazione del 1° giugno 2012 era indicato un canone annuo di Euro 18.000,00), nonché condannando [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore della Leuzzi della somma di Euro 395.000,00 (e disattendendo la domanda della Leuzzi con riferimento alle altre voci di danno – Euro 6.050,00 per spese di giustizia, Euro 3.000,00 per spese notarili e Euro 363,00 per IMU -, avendo l’istante goduto ininterrottamente dell’immobile e non risultando che lo avesse ancora rilasciato, per cui tutte le spese sostenute in relazione al godimento dell’immobile non potevano essere riconosciute). Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] del Secco sulla base di cinque motivi. Quest’ultima ha proposto anche controricorso, con ricorso incidentale basato su cinque motivi. Resiste al ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di dieci motivi. Resiste ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. Resiste ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Iorio, nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. Resiste ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: taluni dei motivi dei proposti ricorsi pongono questioni di diritto di particolare rilevanza che rendono opportuna la trattazione nella pubblica udie